Condominio a prova di privacy

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COMUNICATO STAMPA

Condominio a prova di privacy
 
 
            Regole chiare per un condominio a prova di privacy. Con un provvedimento generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condominii, anche per i trattamenti effettuati dall’assemblea e dall’amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali. Il provvedimento tiene conto anche delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato con numerosi contributi alla consultazione pubblica aperta l’8 febbraio scorso.
 
Le regole per il condominio
Queste in sintesi i punti principali del provvedimento.
– Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l’amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici.
– Per verificare l’esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti.
– E’ invece vietata la diffusione di dati personali mediante l’affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l’affissione di avvisi generali ( quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti).
– I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell’abbattimento delle cosiddette “barriere architettoniche”).
– La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all’assemblea condominiale di estranei è consentita con l’assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all’ordine del giorno. E’ possibile videoregistrare l’assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti.
– Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l’amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
 – L’amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all’amministratore.
 
“Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale” – sottolinea Giuseppe Fortunato, componente dell’Autorità e relatore del provvedimento. “La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominale; la trasparenza correttamente intesa non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona. Per aiutare amministratori e condòmini e favorire una lettura pronta, pratica ed esemplificativa del provvedimento verrà redatto anche un apposito “Vademecum del palazzo”, uno strumento operativo per qualunque cittadino.”  
 
 
 
Roma, 28 giugno 2006

Comunicato stampa

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