E’ illegittimo il provvedimento di esclusione dall’arruolamento in difetto di alcuna attività istruttoria nell’immediatezza dei fatti o successivamente

sentenza 22/11/07
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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce con la sentenza in commento ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dall’arrualamento deciso dall’Amministrazione per avere il ricorrente fatto uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, per il Giudice adito non sono affatto idonei i controlli effettuati da una pattuglia in servizio ad evidenziare alcuna responsabilità del ricorrente né a fondare alcun giudizio circostanziato sulla sua condotta di vita e moralità.
Pertanto, per il TAR Lecce l’uso di stupefacenti, da parte del ricorrente, "Resta quindi fondato su un assunto errato……., laddove……(la Commissione) ha ritenuto acquisito un dato del tutto indimostrato, anche in via indiretta".
AVV. ****************
 
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
                                                 Registro Sentenze: 3098/2007
                                                 Registro ********:          2329/1991
 
 
nelle persone dei ******************:
 
ALDO RAVALLI                                                              Presidente
ETTORE MANCA                                                            Primo referendario
MASSIMILIANO BALLORIANI               Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella pubblica udienza del 4 aprile 2007
 
Visto il ricorso 2329/1991 proposto da:
……….
 
rappresentato e difeso da:
PELLEGRINO GIOVANNI
con domicilio in Lecce
VIA A. IMPERATORE
presso
PELLEGRINO GIOVANNI
 
contro
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio in Lecce
VIA RUBICHI 23
presso
SEDE AVVOCATURA DISTRETTUALE
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
  • della esclusione del ricorrente dal reclutamento come allievo finanziere, comunicata con radio messaggio del 7.9.1991 del comando gruppo Guardia di Finanza di Lecce
 
Con motivi aggiunti, per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione:
 
della deliberazione – di cui al verbale del 6.9.1991 – della sottocommissione istituita per la procedura concorsuale presso il centro di reclutamento della Guardia di Finanza, con la quale il ricorrente è stato escluso dall’arruolamento per violazione della legge sugli stupefacenti.
 
Visti gli atti e i documenti depositati.
Relatore il dott.. *********************** .
Uditi alla pubblica udienza gli avvocati ******************, in sostituzione di *******************, e l’avvocato dello Stato *********.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato con successo al concorso indetto con bando pubblicato nella GU n.12 del 9.2.1990 per l’arruolamento volontario di 1500 allievi finanzieri della Guardia di Finanza.
Con i provvedimenti impugnati, lo stesso è stato poi escluso dal predetto arruolamento "ai sensi dell’articolo 7 punto 4 della legge 29 gennaio 1942 n.64 e dall’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n.53, violazione della legge sugli stupefacenti".
 Ciò, sul presupposto di un controllo avvenuto il 20.4.1991 da parte di una pattuglia dei carabinieri, nel corso del quale il ricorrente ed altri tre conoscenti avrebbero ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti.
Nel ricorso si espongono le seguenti ragioni di censura.
1.-Eccesso di potere per falsità del presupposto.
Nei motivi aggiunti:
2.- Eccesso di potere per motivazione insufficiente.
Con ordinanza n.2103 del 1991 è stata accolta l’istanza cautelare nel presente giudizio.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto comunicato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce il 5 settembre 1991 alla sottocommissione preposta al vaglio delle informazioni relative alla specifica procedura selettiva, non corrisponde al vero che in occasione del controllo operato da una pattuglia di carabinieri di Soleto il 20.4.1991, anche il ricorrente ha ammesso di aver fumato uno spinello.
In realtà, da quanto appreso a seguito dell’istruttoria disposta nella camera di consiglio del 15.11.1991 (cfr. la relazione del 20.4.1991 contenuta nell’allegato A al foglio di servizio della pattuglia dei carabinieri, nonché la relazione di chiarimenti del 12.11.1991 a firma del comandante della stazione dei carabinieri di Soleto), dei quattro giovani che, compreso il ricorrente, occupavano la vettura oggetto del controllo di polizia, solo uno ha dichiarato che "avevano fumato uno spinello".
E non era il ricorrente.
Più in particolare, il comandate della stazione, nella relazione di chiarimenti, ha precisato: "la sera del 20.4.1991, alle ore 21,00, in Soleto, località Colaviva, aperta campagna, lo scrivente, unitamente a militare dipendente, nel corso di un normale servizio perlustrativo, controllavano quattro giovani, tra cui ………., che si intrattenevano a bordo di un Fiat Panda. Accertato che i predetti giovani erano tutti del luogo e conosciuti per essere di buona condotta, ci si limitava ad un controllo sommario. Poiché però il tempo ed il luogo dell’accertamento facevano sorgere sospetti, lo scrivente chiedeva cosa stessero facendo. Uno di loro, che non era …………, dichiarava che avevano fumato uno spinello, senza precisare chi lo avesse materialmente fatto".
Si tratta di fatti e dichiarazioni talmente polisensi che, in difetto di alcuna attività istruttoria di disambiguazione (nell’immediatezza dei fatti o successivamente), non sono affatto idonei ad evidenziare alcuna responsabilità del ricorrente né a fondare alcun giudizio circostanziato sulla sua condotta di vita e moralità.
Resta quindi fondato su un assunto errato la valutazione della sottocommissione, laddove ha ritenuto acquisito un dato del tutto indimostrato, anche in via indiretta.
2.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 2000.
Ordina all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 aprile 2007.
************ – Presidente
*********************** – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 23 agosto 2007

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