Divorzio in Comune senza avvocato

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Non sempre per separarsi o divorziare è necessario ricorrere a un  legale.

Ci si può rivolgere al Comune senza bisogno di ricorrere agli avvocati, tribunali o giudici.

La procedura, completamente gratuita e abbastanza veloce, consente di ratificare l’accordo raggiunto dai coniugi, nel caso di divorzio, dagli ex coniugi, direttamente in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile, vale a dire al sindaco o a un suo delegato.

All’esito di questo iter la coppia potrà ottenere la separazione, il divorzio, la cosiddetta “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio che sono state in precedenza fissate da loro stessi o dal giudice.

Per approfondire leggi “Le tutele legali nelle crisi di famiglia” di Michele Angelo Lupoi

Procedimento

La coppia che volesse divorziare si deve prima separare.

Tra la separazione e il divorzio ci deve essere  un termine minimo di sei mesi, se la separazione sia avvenuta in modo consensuale, perché i coniugi avevano trovato un accordo sugli aspetti personali ed economici.

Un  anno se la separazione sia stata di tipo “giudiziale”, vale a dire in presenza di un giudizio.

Si può ricorrere al divorzio congiunto in Comune, sia quando la precedente separazione sia avvenuta in modo consensuale, sia quando sia stata ottenuta a seguito di un giudizio in tribunale, con la separazione giudiziale.

Le condizioni per potere ottenere la separazione o il divorzio in Comune sono:

L’accordo tra le parti sugli aspetti della separazione o il divorzio, vale a dire, il mantenimento, l’abitazione della casa, la sorte del contratto di affitto.

L’assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti, non considerando i figli nati da una precedente unione o matrimonio con altra persona.

L’accordo tra i coniugi non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, vale  dire patti che trasferiscono la proprietà di un determinato bene, mentre sono ammissibili le disposizioni che fanno sorgere tra i coniugi un rapporto obbligatorio.

L’accordo

L’accordo può prevedere:

Un obbligo di pagare periodicamente una somma di denaro,  sia in caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia in caso di richiesta congiunta di divorzio (assegno divorzile).

La “voltura” del contratto di affitto relativo all’immobile nel quale la coppia viveva durante il matrimonio.

In caso di procedura per ottenere la modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, l’attribuzione di un assegno di separazione o di divorzio o la sua revoca o la sua revisione in relazione alla quantità.

Non rappresenta un accordo la previsione del pagamento in una soluzione dell’assegno periodico di divorzio (liquidazione una tantum).

Il Sindaco o l’ufficiale di stato civile non può giudicare l’ammontare della somma accordata a titolo di mantenimento o di assegno divorzile, le parti possono stabilire importi molto bassi o alte senza avere paura del controllo da parte dell’autorità.

Se il Sindaco dovesse negare la richiesta di separazione o divorzio, la stessa può essere impugnata in tribunale.

La coppia si deve recare in Comune di residenza dei coniugi oppure nel Comune dove è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, davanti al Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile.

I coniugi possono fare personalmente.

L’assistenza di un avvocato è facoltativa, mentre la sua presenza deve risultare nell’atto che contiene l’accordo.

Ognuno dei coniugi, personalmente o assistito da un avvocato, presenta all’ufficiale dello stato civile, il Sindaco o un suo delegato, una dichiarazione che contiene la sua volontà di separarsi oppure di fare cessare gli effetti civili del matrimonio o di ottenerne lo scioglimento, secondo le condizioni concordate.

Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ricevute le dichiarazioni l’ufficiale dello stato civile compila l’atto che contiene l’accordo, lo firma e lo fa firmare alle parti.

Nei casi di separazione o di divorzio l’iter si compone di due incontri:

Nel primo incontro, l’ufficiale dello stato civile, dopo avere ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, in una successiva data, non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Si tratta di un diritto di ripensamento dei coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi.

Questo ripensamento non si applica per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Nel periodo, non inferiore a trenta giorni, tra la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’ufficio dello stato civile può svolgere i controlli sulle dichiarazioni rese dalle parti.

Nel secondo incontro, il Sindaco, dopo avere ascoltato le dichiarazioni dei due coniugi o degli ex coniugi, redige l’atto che lo contiene, dando conto, nell’atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata.

Non è necessario che la coppia si presenti in Comune con un documento o un accordo scritto perché lo stesso verrà redatto dall’ufficiale di Stato civile dopo avere ascoltato le dichiarazioni orali delle parti.

L’ufficiale dello stato civile, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, ne deve comunicare l’avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale presso la quale sia iscritta la causa di separazione o divorzio, oppure quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.

L’ufficiale chiede alle parti ogni informazione necessaria per individuare la cancelleria competente a ricevere la comunicazione.

L’accordo viene annotato negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ogni coniuge e sull’atto di matrimonio, e la procedura è gratuita.

Il Comune potrebbe chiedere il pagamento dei diritti che non superano l’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

L’accordo che si conclude davanti all’ufficiale di stato civile produce gli stessi effetti di una sentenza del giudice.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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