Disconoscimento della paternità e mantenimento

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L’azione di disconoscimento della paternità rappresenta un rimedio previsto dall’ordinamento giuridico con la finalità di ottenere una sentenza giudiziale che stabilisce che la persona che si riteneva discendere da un’altra, in realtà, non è legata alla stessa biologicamente.

Il disconoscimento della paternità mira a fare accertare che un individuo non sia figlio di colui che si riteneva fosse il padre.

Il disconoscimento della paternità potrebbe incidere in modo pesante sull’obbligo di versare il mantenimento a favore del bambino che si ritiene essere il figlio naturale, perché l’obbligo al mantenimento deriva dal semplice fatto della nascita del figlio.

Chi può chiedere il disconoscimento della paternità

Secondo l’articolo 243 del codice civile, l’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio stesso.

Le persone coinvolte nel nucleo familiare sono legittimate a farlo.

L’azione di disconoscimento di paternità è legata in modo particolare al matrimonio perché, a norma dell’articolo 231 del codice civile, esiste la cosiddetta presunzione di paternità del marito.

In altri termini, la legge dice che, a meno che non si riesca a dimostrare il contrario, attraverso azione di disconoscimento, il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

La richiesta del disconoscimento della paternità

Marito, madre e figlio possono chiedere il disconoscimento della paternità, ma con tempi e in circostanze diverse.

In questa sede si riporta schematicamente quando soggetti possono avanzare azione di disconoscimento della paternità.

Il disconoscimento della paternità da parte dalla madre

L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta entro sei mesi dalla nascita del figlio, vale a dire dal giorno nel quale è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento (art.244 c.c.).

L’azione di disconoscimento di paternità non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

Gli stessi termini restano sospesi se la richiedente si trova in stato di interdizione dovuta a infermità mentale oppure è in condizioni di abituale grave infermità di mente.

Il disconoscimento di paternità da parte del marito

Il marito può disconoscere il figlio entro un anno a decorrere dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo della stessa nel luogo nel quale è nato il figlio.

Se prova di avere ignorato la sua impotenza di generare oppure l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno nel quale ne ha avuto conoscenza.

L’azione di disconoscimento di paternità, in questi casi, non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

Se il giorno della nascita il marito non si trovava nel luogo nel quale è nato il figlio, il termine di un anno decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare, se era lontano.

Se prova di non avere avuto notizia della nascita in quei giorni, il termine decorre dal giorno nel quale ne ha avuto notizia.

I termini sopra scritti restano sospesi se il richiedente si trova in stato di interdizione dovuta a infermità mentale oppure versa in condizioni di abituale grave infermità di mente.

Si deve anche precisare che, sia per la madre sia per il marito, se gli stessi muoiano senza essere riusciti a promuovere il disconoscimento, ma prima che siano decorsi i termini sopra indicati, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti.

In simili circostanze il termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ognuno dei discendenti.

Il disconoscimento della paternità da parte del figlio

La legge consente anche al figlio di promuovere l’azione di disconoscimento della paternità.

In simili circostanze, l’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età.

L’azione non si può prescrivere.

Mantenimento e disconoscimento della paternità

La questione dell’assegno di mantenimento in relazione all’azione di disconoscimento di paternità si pone più se sia il padre a promuovere l’azione, nel rispetto degli stretti termini previsti dalla legge.

Di seguito riportiamo che cosa accade all’assegno di mantenimento se il figlio riesce ad esercitare l’azione di disconoscimento della paternità.

Se il padre decide di adire il tribunale chiedendo che venga disconosciuta la sua paternità a seguito della sua scoperta di non potere generare.

Nel corso del procedimento, si scopre, ad esempio attraverso il test del dna, che non c’è nessun  legame di sangue tra il richiedente il disconoscimento e il presunto figlio.

La domanda che sorge spontanea è che cosa accade in un caso simile?

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 23973 del 24 novembre 2015) si è espressa in modo molto chiaro in merito.

L’accertamento giudiziale dell’assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, rende di sicuro privo di ogni giustificazione il successivo proseguirsi di ogni tipo di mantenimento, fondato sulla insussistente qualità di figlio.

Di conseguenza, l’esperimento con successo dell’azione di disconoscimento della paternità esclude ogni rapporto tra il figlio e colui che si riteneva essere il padre, e di conseguenza si ha il venire meno dell’obbligo, per il genitore, di continuare a versare il mantenimento.

Una volta che il padre ha scoperto che il figlio non è il suo, non è tenuto a mantenerlo.

L’inesistenza del legame biologico fa cadere ogni dovere di mantenimento che si basa sul rapporto di filiazione.

Mantenimento e scoperta del padre che il figlio non è suo

Il successo dell’esperimento dell’azione di disconoscimento della paternità fa venire meno l’obbligo di versare il mantenimento per il futuro.

Prima di questo momento, il presunto padre dovrà lo stesso ottemperare ai suoi obblighi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, chi è tenuto agli obblighi di assistenza familiare non si può sottrarre agli stessi perché ha scoperto che il minore non è suo figlio.

Questo significa che se il padre viene a sapere con sicurezza, magari per ammissione della stessa madre, che il figlio non è suo, sarà tenuto lo stesso a versare il mantenimento sino a quando il giudice non disconoscerà in modo formale la paternità.

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