Il diritto di cronaca, caratteri e disciplina giuridica

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Il diritto di cronaca, o diritto d’informare, consiste nel diritto a pubblicare quello che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.

Il diritto di cronaca è incluso nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero.

 

La funzione della cronaca è raccogliere le informazioni di pubblico interesse per poi diffonderle alla collettività.

Le norme sul diritto di cronaca si applicano a chiunque (anche non iscritto all’albo dei giornalisti) descriva un avvenimento, o un evento di pubblico interesse, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione.

 

La linea di demarcazione che separa il diritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero (riconosciuto dalla Costituzione italiana, art 21, e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, art 19) e il reato di diffamazione è labile ed è stata soggetta nel tempo a numerose interpretazioni. Da una parte, il regime di circolazione “controllata” delle informazioni personali non deve costituire un ostacolo alla garanzia della libertà di stampa; dall’altra, la libertà di manifestazione del pensiero non deve travalicare in libertà di diffamazione.

 

Gli articoli 50-54 del Codice penale italiano inseriscono il diritto di cronaca tra le cause di esclusione dell’imputabilità (ne fanno parte anche il diritto di critica politica e il diritto di satira).

Non costituiscono invece cause di non punibilità i seguenti comportamenti delittuosi:

 

diffondere notizie “false, esagerate o tendenziose” (ex art. 656 c.p.)

 

diffondere le deliberazioni delle indagini giudiziarie nonché gli atti procedurali (ex artt. 114, 115 e 329 c,p.)

 

diffondere le generalità dei minorenni coinvolti in un processo (ex art. 114 c.p.c.).

 

In altri casi il giornalista è vincolato alle stesse norme relative a qualsiasi cittadino. Ad esempio:

è reato procurarsi notizie su segreti di Stato (ex art. 256 c.cp) o dei quali è vietata la divulgazione (ex art. 262 c.p.)

 

è reato procurarsi indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata ex (artt. 617 e 617 bis c.p.)

 

si configura il reato di diffamazione se una persona comunica a più persone qualcosa riguardante un’altra persona che offende la sua reputazione, a prescindere dalla verità del fatto raccontato (artt. 595, 596 e 596 bis c.p.).

 

Un caso a parte è rappresentato dal segreto professionale, secondo il quale i giornalisti hanno il diritto di non rivelare i nomi delle persone “dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario”. Ma, diversamente dagli avvocati, dai medici e dai ministri del culto, il magistrato può ordinare loro di indicare la fonte se ciò è indispensabile ai fini della prova.

 

Il diritto di cronaca non è stato previsto in alcuna norma specifica dell’ordinamento italiano.

Non può essere dedotto dall’articolo 2 della legge n. 69/1963 (“Ordinamento della professione di giornalista”):

“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori”.

 

L’articolo 48 della suddetta legge dispone il procedimento disciplinare per gli iscritti all’Albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o il buon nome dell’Ordine dei giornalisti.

 

Negli anni successivi la categoria dei giornalisti si è sempre opposta alla limitazione dell’esercizio del diritto di cronaca, ritardando così la stesura di un codice deontologico, che ha visto la luce solamente nel 1993.

 

La Carta dei doveri del giornalista (1993) riordina ed elenca i criteri fondamentali circa la divulgazione delle notizie. Essi sono:

tutela della personalità altrui (“responsabilità del giornalista”);

obbligo a rettificare notizie inesatte e a riparare eventuali errori (già presente nell’ordinamento:,    art. 8 l. 47 del 1948, nota come Legge sulla stampa);

obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti;

presunzione d’innocenza nelle inchieste sui reati penali;

rispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie;

netta distinzione tra informazione e pubblicità;

tutela dei minori e dei soggetti deboli.

 

La legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy) ha prodotto importanti conseguenze in materia di diritto di cronaca.

Il principio ispiratore della legge è quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione.

 

Si può formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Ad esempio, l’attività radiotelevisiva ha sempre costituito un servizio di preminente interesse collettivo, le leggi di disciplina del sistema radiotelevisivo attribuiscono all’attività d’informazione la massima importanza.

 

Lo stesso discorso vale per la carta stampata, dato che molti quotidiani e periodici a diffusione nazionale assolvono ad una funzione informativa indispensabile.

Argomento della legge è la riservatezza (delle persone fisiche e giuridiche) rispetto al trattamento delle informazioni personali.

Da una parte c’è il giornalista, che rivendica il diritto a informare, dall’altra vi sono i soggetti coinvolti, che vedono limitata la propria sfera di libertà personale.

Perché un diritto non limiti l’altro, la legge individua le rispettive sfere di condizionamento

 

In particolare colui che effettua un’attività giornalistica (sporadica, non professionale o professionale) è tenuto a rendere nota la propria identità, professione e la finalità della raccolta dei dati, a meno che questo possa far correre rischi per la sua incolumità o vanificare l’esito del suo lavoro.

Non è però tenuto a chiedere all’interessato il consenso al trattamento dei dati, né al Garante per la protezione dei dati personali l’autorizzazione per poter trattare i cosiddetti “dati sensibili”. A patto che il trattamento dei dati sia effettuato “nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità”.

 

In relazione ai minori è prescritto il divieto assoluto di pubblicare nomi o dati che possano portare alla loro identificazione.

 

E’ prevista la redazione di un Codice deontologico sulla privacy, che regolamenta il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (il codice è entrato in vigore nell’agosto 1998);

la pubblicazione dei dati sui giornali (e su ogni altro mezzo d’informazione) dev’essere effettuata nel rispetto dei “limiti al diritto di cronaca” posti a tutela della riservatezza (in particolare, viene citato espressamente il principio di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”) e nel rispetto del codice di deontologia.

Sono salvaguardate le norme relative al segreto professionale dei giornalisti professionisti, limitatamente alla fonte della notizia.

 

I cosiddetti limiti del diritto di cronaca, cui rinvia la legge sopra illustrata, sono stati individuati dalla giurisprudenza.

 

L’anno seguente l’emanazione della legge, il Parlamento e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali hanno ritenuto necessario apportare delle modifiche, che hanno riguardato due specifici aspetti:

Il diritto di cronaca nei procedimenti penali: disapplicazione dell’articolo 24, che prevedeva l’autorizzazione al trattamento delle informazioni esclusivamente attraverso espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante.

Il trattamento delle “informazioni sensibili”,  modifica dell’articolo 25, che prevedeva in alcuni casi la richiesta del consenso dell’interessato.

 

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali», che ha abrogato e sostituito la legge n. 675/96) ha introdotto nuove norme a tutela della privacy e della riservatezza dei dati personali. Scopo del decreto è stato contemperare i diritti fondamentali della persona sia con il diritto dei cittadini alla piena informazione che con la libertà di stampa. La norma prescrive che, a tutela della privacy, l’interessato deve essere preventivamente informato, anche solo oralmente, tramite un’informativa che riporti il trattamento che verrà compiuto sui suoi dati nonché gli scopi dello stesso, egli si potrà opporre oppure fornire il proprio consenso che non è obbligatorio in casi che adempiono a un obbligo di legge, come per esempio il diritto di cronaca.

 

In relazione al campo sessuale il Codice tutela i modo rigido le persone comuni, ma non i personaggi famosi, ubbidendo a questa massima giurisprudenziale:

“Chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica” .

 

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