Differenza tra referendum abrogativo e referendum costituzionale

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Il referendum è un istituto giuridico contemplato dalla Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 75. È uno degli strumenti, insieme alla petizione (art.50 C.) e al disegno di legge di iniziativa popolare (art. 71 C.), con i quali è garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese, considerata (ex art. 3 C.) quale diritto inviolabile.

Indice

1. Il referendum abrogativo

L’articolo 75 della Costituzione riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500 000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per “atto avente valore di legge” un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare).
Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e idoneo a potere abrogare la disposizione oggetto del quesito, ed è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto.
L’articolo 75 della Costituzione, stabilisce che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
 Non ogni legge può essere oggetto di abrogazione attraverso referendum, alcune materie sono sottratte dal comma 2 dello stesso articolo 75 della Costituzione dall’azione dell’istituto.
La disposizione costituzionale menziona espressamente “le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.
In più non è possibile abrogare con referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e abrogabili esclusivamente con il procedimento aggravato previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
 La Corte Costituzionale, che si deve pronunciare sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l’elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il quale esito favorevole paralizzerebbe l’attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.
 Il referendum del 1974 fu il primo referendum abrogativo dell’Italia repubblicana.
Venne indetto per abrogare la legge che nel 1970 aveva introdotto il divorzio, causando controversie e opposizioni.
Conclusosi con la vittoria del “no”, con la conferma della legge, aprì le porte a una stagione caratterizzata da un crescente utilizzo dello strumento.
 Nel 2022 lo Stato Italiano ha istituito una piattaforma online per la raccolta delle sottoscrizioni in modo digitale, in seguito a una condanna dell’ONU per gli irragionevoli ostacoli alla raccolta firme. L’Italia è diventata uno dei primi paesi al mondo a fare questo passo.
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2. Il referendum costituzionale

L’articolo 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale.
Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, vale a dire, è necessario il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti la Camera.
Se si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non potrà essere richiesto il referendum
La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da 500 000 (cinquecentomila) elettori o da 5 (cinque) Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di emanazione. 
L’articolo 138 della Costituzione recita: 
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
 A differenza del referendum abrogativo, la tipologia di referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum elettorale pari ad almeno il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

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A cura di Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023

Dott.ssa Concas Alessandra

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