Decreto ingiuntivo: definizione e caratteri

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Il decreto ingiuntivo consiste in un provvedimento con il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, in altre parole gli intima di adempiere l’obbligazione, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che potrà proporre opposizione entro lo stesso termine, e che, in caso contrario, si procederà all’esecuzione forzata.

La struttura del decreto ingiuntivo

La ratio del procedimento per decreto ingiuntivo è offrire al creditore uno strumento immediato di tutela, in modo che possa acquisire con rapidità un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, evitando allo stesso il pregiudizio che deriva dai tempi più lunghi del giudizio ordinario per vedere accertato il suo credito.
Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio tra le parti, è un provvedimento che vale da documento, e rappresenta l’esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, nel libro IV “Dei procedimenti speciali”, Titolo I “Dei procedimenti sommari” .
Questa fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto, dall’apertura di un procedimento ordinario di primo grado, nel quale si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei confronti del quale il decreto è stato emesso.

L’opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore può proporre opposizione al decreto, con atto di citazione, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
Con l’opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito, a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile.
La tutela speciale accordata dal legislatore attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo è soggetta a condizioni e requisiti sulla natura e l’oggetto della pretesa azionata, e in relazione all’esistenza di una prova scritta.
I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall’articolo 633 del codice di procedura civile, nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dare luogo alla tutela.
Il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito, in subordine, gli stessi devono possedere uno specifico oggetto, in terzo luogo, se il credito sia relativo a una somma di denaro dovrà essere presente il requisito della liquidità.
In modo che il giudice possa ritenere fondata la domanda ed emettere il decreto ingiuntivo, l’articolo 633, comma 1, numero 1, del codice di procedura civile, dispone che chi lo richiede deve dare del suo credito prova scritta.
Costituiscono ipotesi particolari di prova scritta i titoli di credito, n particolare la cambiale e l’assegno, richiamati dall’articolo 642 del codice di procedura civile ai fini dell’autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

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