Costituzionalmente illegittima la procedura di ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro

Redazione 10/06/13
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Lilla Laperuta

Con la  sentenza n. 119 del 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 co.3, D.Lgs. 124/2004, nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all’articolo 22 della L. 689/1981. Nella sentenza si ricorda che  il capo IV del D.Lgs. 124/2004  è dedicato ai ricorsi amministrativi e, in particolare che gli  artt. 16 e 17 disciplinano due ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti:

a)  il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all’art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18 L 689 del 1981. Il ricorso viene deciso entro 60 giorni dal ricevimento;

b)  il mezzo di cui all’art. 17 è caratterizzato, per un verso, dal soggetto decidente, che è un organo collegiale, cioè il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito ad hoc con il compito di decidere tali ricorsi e, per altro verso, dall’avere ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, con uno spatium deliberandi di 90 giorni dal ricevimento

In ambedue le fattispecie, qualora l’esito sia negativo è possibile azionare la via giudiziaria con la differenza che l’art. 16, comma 3, fa decorrere il termine di 30 giorni, di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, «dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione», e garantisce all’interessato la conservazione dell’intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l’opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo. L’art. 17, comma 3, stabilisce invece  che il ricorso al Comitato sospende (soltanto) il medesimo termine di cui al citato art. 22. Si ravvisa, dunque, nella norma  un contrasto con l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per manifesta irragionevolezza della disciplina in essa stabilita e, altresì, con l’art. 113, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, fortemente limitata dalla sospensione del termine per proporre l’opposizione all’ingiunzione.

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