In che cosa consiste lo scioglimento del matrimonio e quando si procede

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Lo scioglimento del vincolo matrimoniale si realizza con il divorzio. In Italia la legge del divorzio risale al 1970, ed è precisamente la legge 1 dicembre 1970, n. 898, In precedenza, in caso di fallimento dell’unione, era possibile ricorrere alla separazione.

Se il matrimonio sia stato o meno celebrato in chiesa, si parlerà di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quando le nozze sono avvenute in chiesa, il matrimonio è detto concordatario. La denominazione deriva dal fatto che nel Concordato, un patto tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, sottoscritto a Roma l’11 febbraio 1929 e rivisto il 18 febbraio 1984, si è convenuto che il vincolo matrimoniale instauratosi davanti a un sacerdote abbia anche effetti per la legge italiana.

Quando i coniugi decidono di lasciarsi, e se ritengono di rifarsi una vita con altri partners, lo scioglimento del loro legame può avvenire esclusivamente per lo Stato, non per la Chiesa, che considera il vincolo matrimoniale indissolubile. Per questo si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che per la legge italiana cessa, mentre dal lato religioso i due sono ancora marito e moglie, venendo meno gli effetti civili, non quelli stabiliti dal diritto canonico.

Se gli ex coniugi si vogliono risposare, lo possono fare, ma non in chiesa, in municipio. Se le nozze sono state celebrate in municipio e basta, non si considera nessun aspetto religioso del legame tra i due, e il matrimonio si scioglie. In entrambi i casi, i presupposti, i tempi, le procedure da seguire sono gli stessi.

Secondo la legge italiana non è possibile divorziare da un giorno all’altro, neanche se i due coniugi sono d’accordo. Salvo alcuni casi particolari, di determinata gravità, per potere arrivare al divorzio si deve essere prima separati legalmente.

La separazione avviene quando la convivenza tra marito e moglie è diventata intollerabile. La responsabilità potrebbe essere di uno dei due, oppure nel tempo i due coniugi si sono scoperti diversi e distanti. La separazione può essere di due tipi.

  • Giudiziale, quando tra i due coniugi esistono contrasti da risolvere, ad esempio sulle responsabilità nel fallimento dell’unione, sull’assegno di mantenimento, sull’affidamento dei figli. In questo caso avrà luogo una vera causa davanti al Tribunale, che si concluderà con una sentenza.
  • Consensuale, se la coppia non ha contrasti di nessun genere e si vuole separare, avendo raggiunto un accordo in relazione ai rapporti patrimoniali e all’affidamento dei figli.

In questa ipotesi, sarà possibile presentare al Tribunale un ricorso che contenga i termini dell’accordo, che se ci sono figli minori, sarà sottoposto a un controllo, in modo da garantire i loro interessi. Se va bene, il Tribunale omologherà la separazione con decreto.

I coniugi si possono separare di comune accordo anche con un’apposita procedura, portata avanti dagli avvocati, denominata negoziazione assistita, che viene sempre sottoposta al vaglio degli organi giudiziari, oppure con un procedimento davanti al Sindaco o all’ufficiale dello stato civile, non ammesso in presenza di figli minori.

Secondo le modalità della separazione, il divorzio potrà essere chiesto dopo che sia decorso, in modo ininterrotto un determinato periodo di tempo. In caso di separazione giudiziale, un anno dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. In caso di separazione consensuale, sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale.

Se c’è stata negoziazione assistita, sei mesi dalla data certificata nell’accordo di negoziazione raggiunto. In caso di separazione davanti al Sindaco o all’ufficiale di stato civile, sei mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso.

Ai fini del divorzio, non ha nessuna rilevanza la separazione di fatto. La circostanza che i coniugi vivano ognuno per conto proprio, senza che sia stato ufficialmente riconosciuto a seguito di una delle procedure previste dalla legge. Esistono alcuni casi di particolare gravità, nei quali è possibile chiedere il divorzio senza che ci sia stata prima una separazione.

  • Quando, dopo la celebrazione del matrimonio, uno dei coniugi è stato condannato all’ergastolo per un grave reato, non colposo, messo in atto di proposito, volontariamente, anche se commesso prima della celebrazione delle nozze. La sentenza deve essere passata in giudicato, deve essere diventata irrevocabile, senza che sia più possibile proporre contro di essa nessuno dei rimedi previsti dalla legge.
  • Quando uno dei coniugi è stato condannato a pena detentiva per incesto, violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto o rapimento a scopo di libidine, ratto di persona di età inferiore ai 14 anni, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. Oppure se lo stesso sia stato assolto dall’imputazione di uno di questi reati per vizio di mente, quando il Giudice chiamato a pronunciarsi sul divorzio accerti la sua incapacità di mantenere o ricostituire la convivenza familiare, oppure ci sia stata assoluzione per estinzione del reato, quando lo stesso Giudice accerti che sussisteva. Nel caso specifico dell’incesto, sarà possibile divorziare anche c’è stata sentenza di assoluzione o di proscioglimento perché dal fatto non è derivato pubblico scandalo.
  • Quando uno dei coniugi è stato condannato a qualsiasi pena per l’omicidio volontario di un figlio, oppure per tentato omicidio ai danni del coniuge o di un figlio.
  • Quando l’altro coniuge abbia subito due o più condanne, a qualsiasi pena detentiva, per alcuni reati commessi in danno dell’altro coniuge o di un figlio.
  • Lesioni personali molto gravi, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapace.

Ci sono poi altre ipotesi, nelle quali è possibile chiedere il divorzio perché sono sopraggiunte circostanze obiettive, che rendono impossibile il permanere del vincolo matrimoniale.

  • Quando l’altro coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio all’estero, o, addirittura, sia convolato a nuove nozze.
  • Quando il matrimonio non è stato consumato, vale a dire quando, dopo le nozze, non c’è stato nessun rapporto sessuale completo tra gli sposi.
  • Quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso.

Secondo la legge italiana, in caso di identità sessuale che non corrisponda alle caratteristiche anatomiche, è possibile, con i metodi adeguati correggere questo errore della natura, rettificare il proprio sesso così come risulta all’anagrafe. Per farlo, ci si dovrà rivolgere al Tribunale, che pronuncerà una sentenza da trasmettere allo stato civile per la rettifica. Quando questa sentenza diventa definitiva e irrevocabile, non ha più ragione di essere il vincolo il vincolo matrimoniale esistente, non ha più ragione di essere.

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