Corte di Cassazione su padre iperprotettivo e maltrattamenti

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il fatto di essere dei genitori molto protettivi non implica che in automatico ci sia un reato di maltrattamenti in famiglia, per  il verificarsi del quale è necessario che vengano inflitte in modo abituale al minorenne delle umiliazioni e delle sofferenze che superano la soglia minima di offensività.

Ricordiamo che il reato di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dall’articolo 572 del codice penale  e rubricato “ maltrattamenti contro familiari o conviventi” recita”:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

     Indice

  1. Comportamento del padre iperprotettivo
  2. Condanna agli arresti domiciliari per il padre iperprotettivo

1. Comportamento del padre iperprotettivo

I comportamenti molto protettivi da parte di un genitore configurano il reato di maltrattamenti in famiglia se determinano il superamento della soglia minima di offensività, traducendosi in una abituale inflizione di umiliazioni e di sofferenze che condizionano in modo negativo lo sviluppo psichico e fisico del figlio.

A questo proposito, la Suprema Corte di Cassazione, si è pronunciata con il provvedimento n. 34280/2022, sancendo che non rileva nel caso preso in considerazione in modo specifico.


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2. Condanna agli arresti domiciliari per il padre iperprotettivo

In relazione al caso del quale al paragrafo precedente, un uomo è stato condannato alla pena degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni del figlio e della ex compagna che conviveva con lui.

L’uomo da parte sua, ha respinto l’accusa, ritenendo di non avere un rapporto patologico con il figlio, stando anche a quello che è emerso dopo avere ascoltato il minorenne e dalla certificazione sul rapporto tra i due.

Le valutazioni sulle informazioni riportate dalle maestre e dalla madre di un compagno di classe del piccolo, dalle quali si evince una determinata aggressività e l’intolleranza da parte del minorenne alle regole, vengono definite errate.

La Suprema Corte, chiamata in causa dall’avvocato difensore dell’uomo, dopo avere proceduto a ripercorrere gli eventi, ha affermato che allo stesso sono state contestati, in relazione al figlio, diversi comportamenti.

Precisamente:

  • Avere ostacolato il rapporto del bambino con la madre, i nonni e le insegnanti
  • Avere assunto dei comportamenti di carattere ostruzionistico in relazione al diritto di visita previsto dal Tribunale in favore della madre
  • Avere denigrato la figura della donna
  • Avere chiesto al piccolo delle informazioni continue sugli spostamenti della madre
  • Avere accudito in modo eccessivo il minorenne, sottoponendo lo stesso a continue visite mediche in risposta a quelle disposte dalla madre
  • Avere esasperato il rapporto con il figlio, che ha assunto addirittura il soprannome del padre
  • Avere ritenuto il minorenne affetto da ritardo mentale
  • Avere registrato le telefonate e le conversazioni del figlio
  • Avere assecondato il bambino in racconti inverosimili dai quali sono emerse violenze da parte della madre e delle maestre

Secondo i Supremi Giudici, i comportamenti sopra esposti non configurano il reato di maltrattamenti in famiglia del quale all’articolo 572 del codice penale, perché lo stesso si deve ritenere integrato se quando chi infligge sofferenze e vessazioni in modo abituale a un altro soggetto, lo stesso resta succube di un regime di vita caratterizzato da persecuzioni e umiliazioni.

La iperprotettività può integrare il reato di maltrattamenti in famiglia se ha la capacità di incidere sullo sviluppo psicofisico del minorenne, ma nel caso specifico i comportamenti di iperprotezione sono quelli assunti, non da parte del padre, ma da parte della madre dello stesso.

I comportamenti addebitabili all’uomo non possono essere trascurati sotto il profilo della responsabilità genitoriale e non integrano il reato che a lui viene contestato perché non superano la soglia minima di offensivitàrappresentata dall’infliggere in modo abituale sofferenze psicologiche o fisiche che siano idonee a incidere sullo sviluppo del minorenne ledendo l’integrità dello stesso, anche indipendentemente dalla soglia di sensibilità della vittima”.

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