Con un matrimonio di pochi anni l’assegno di mantenimento è a rischio

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La giurisprudenza si è pronunciata diverse volte in relazione ai legami tra i matrimoni durati poco tempo e l’assegno di mantenimento.

Secondo i giudici, la misura degli alimenti da versare all’ex moglie deve essere stabilita in base alla differenza di reddito tra i due coniugi, ma deve allo stesso modo tenere conto di altri elementi, tra i quali la durata del matrimonio.

Questo perché un matrimonio breve non dà luogo alle aspettative e non determina l’abitudine a un tenore di vita che debba essere mantenuto la separazione e il divorzio.

 

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 5/6/2020 n. 10647/20, ha ribadito il concetto sottolineando che, in caso di il matrimonio breve, l’assegno di mantenimento viene determinato in misura ridotta.

In questo modo risulta giustificata la richiesta avanzata dall’uomo e mirata alla revoca, o almeno alla riduzione, dell’assegno in favore dell’ex moglie.

Nel caso in questione il matrimonio era durato sei mesi.

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La situazione è diversa in relazione all’assegno di mantenimento per i figli, che non è collegato alla durata del matrimonio o della convivenza dei genitori ma al tenore di vita degli stessi.

Padre e madre, sposati o non sposati, sono tenuti a mantenere i figli dal momento della nascita sino all’indipendenza economica.

Le pronunce della giurisprudenza che hanno riconfermato il legame tra un assegno di mantenimento ridotto o inesistente e una breve durate del matrimonio sono molte.

Non le menzioniamo in questa sede, dove ricorderemo qualcosa sulle caratteristiche dell’assegno di mantenimento.

Vista la nostra sezione:Assegno di mantenimento

In che cosa consiste l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice, ma può anche essere il frutto di accordi sottoscritti liberamente dai coniugi, in sede di separazione tra gli stessi, e consiste nel pagamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e se ricorrano determinati presupposti, nel pagamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli, se ci siano, al fine di adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

I presupposti finalizzati a ottenere l’assegno di mantenimento.

L’obbligo di assistenza materiale che nasce dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:

Ne deve essere fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente

Al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione

Il coniuge che richiede non deve avere “adeguati redditi suoi”

Il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

L’assegno da corrispondere è periodico, di solito con scadenza mensile, e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa. Ad esempio il canone di affitto o le spese condominiali.

Nella stessa misura nella quale continua a sussistere, in caso di separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, resta l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.

Si devono distinguere due situazioni:

Assegno di mantenimento a favore del coniuge

Assegno di mantenimento a favore dei figli.

 L’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge

Se uno dei coniugi non possiede redditi suoi adeguati che gli consentano di conservare il precedente tenore di vita.

Spesso è la moglie a trovarsi in una simile condizione, soprattutto quando a beneficio della famiglia ha rinunciato a coltivare le sue aspirazioni professionali, il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, l’entità del quale deve essere determinata in considerazione dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.

Questo assegno non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto esclusivamente il diritto agli alimenti, vale a dire a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quello che sia necessario al suo sostentamento.

 

L’assegno di mantenimento nei confronti dei figli

Il nostro legislatore dispone che ognuno dei genitori è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al suo reddito.

In caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione determinati presupposti:

Le attuali esigenze del figlio

Il tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori

La permanenza presso ognuno dei genitori

La si del reddito dei genitori

La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ogni genitore.

Con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, considerando le loro esigenze di vita e il contesto sociale e familiare al quale appartengono.

Ai fini della determinazione dell’assegno il nostro ordinamento rivolgerilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio.

Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi mediante apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Il decreto legislativo 54/2013 ribadisce l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Se i genitori non dovessero avere i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornirgli genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.

Nel caso nel quale il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.

Quando il giudice deve valutare l’entità dell’assegno di mantenimento per il coniuge, non deve considerare esclusivamente i redditi che derivano dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale e di eventuali investimenti oppure altre fonti di ricchezze.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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