Che cosa fare quando uno dei coniugi spinto da una gelosia ossessiva spia l’altro esasperandolo

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La gelosia in un rapporto di coppia non porta mai niente di buono ed è spesso causa di litigi e rotture.

In un matrimonio può essere causa di separazione, il più delle volte “con addebito”.

Quando un coniuge subisce l’addebito non può più pretendere né l’assegno di mantenimento né l’eredità dell’ex.

A questo proposito ci si è chiesti quanto grave deve essere la morbosità per potere dare luogo simili conseguenze e che cosa si dovrebbe fare quando uno dei coniugi manifesta una gelosia ossessiva.

La giurisprudenza si è occupata di una vicenda simile e, più di recente, lo ha fatto il Tribunale di Forlì con la sentenza 02/02/2022 n. 107.

Indice

  1. La gelosia può essere considerata una giustificazione?
  2. In quali casi la gelosia è reato
  3. Gelosia e separazione con addebito

1. La gelosia può essere considerata una giustificazione?

L’aumento esponenziale delle comunicazioni attraverso chat, che per legge sono segrete, perché tutelate dalla Costituzione allo stesso modo della corrispondenza, potrebbe spingere il coniuge a nutrire dei sospetti ed esigenze di leggerne il contenuto.

Senza il consenso del partner, però, non lo può fare.

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha condannato per rapina una persona che aveva strappato, dalle mani della moglie, lo smartphone di proprietà della stessa per vedere con chi la donna stesse chattando.

La gelosia non è stata considerata una causa di giustificazione e non può neanche determinare una riduzione della pena.

Al contrario, secondo la Cassazione, si tratta di un’aggravante per futili motivi (Cass. sent. n. 37870/2021).

La prova acquisita con un comportamento illecito, che lede un diritto costituzionale come la privacy, non potrà mai essere utilizzata in Tribunale, anche se per difendere i propri diritti in una causa di separazione o divorzio.

2. In quali casi la gelosia è reato

Secondo il Tribunale di Taranto (Trib. Taranto sent. n. 1983/2021) il comportamento dell’imputato che per cinque anni di relazione abbia posto in essere una condotta vessatoria, ripetuta, con frequenza quasi quotidiana, che avvilisce e mortifica psicologicamente ed è violenta fisicamente, spinta dal suo carattere e di una gelosia incomprensibile e smisurata, integra il reato di maltrattamenti in famiglia.

3. Gelosia separazione con addebito

Prima di entrare nel vivo della questione ricordiamo in che cosa consiste la separazione con addebito e quali sono le sue conseguenze.

L’addebito si applica in modo esclusivo nell’ipotesi di separazione giudiziale.

Se i coniugi dovessero decidere di procedere alla separazione in modo consensuale, arrivando a un accordo, non si verificherà addebito.

In sede di separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere che la separazione venga addebitata all’altro.

L’addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio.

Secondo il codice civile, quando il giudice pronuncia la separazione, dichiara, se ricorrono i fatti  ce venga richiesto, a quale dei coniugi debba essere addebitata la separazione, considerando il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.).

Le conseguenze che seguono l’addebito della separazione o separazione con addebito sono due.

Con la prima, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che gli dovrà dare l’altro, mentre gli continuano a spettare gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono esclusivamente a garantire i mezzi minimi di sussistenza.

Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde anche i diritti successori nei confronti dell’altro.

Con la seconda, il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte.

Una conseguenza negativa che, se non c’è addebito, si verifica esclusivamente dopo la sentenza di divorzio.

Un coniuge viene ritenuto geloso quando, ad esempio, inserisce microspie e registratori in casa o nell’auto dell’altro per controllare che cosa stia facendo o con chi parli.

Questo perché, nonostante sia consentito registrare le conversazioni altrui all’insaputa di chi parla e senza il permesso, può avvenire esclusivamente a patto che non ci si trovi a casa, in auto o nel luogo di lavoro del soggetto “registrato”, e la persona che registra deve partecipare alla conversazione non potendosi assentare, ingenerando nell’altro la convinzione di non essere visto o sentito.

Il Tribunale di Forlì ha addebitato la separazione alla moglie per la sua esagerata gelosia evidenziata anche con epiteti volgari pronunciati in più occasioni nei confronti del marito.

L’addebito della separazione alla moglie è stato motivato nella “gelosia patologica e immotivata”che la donna ha evidenziato e che si è estrinsecata anche nella collocazione di due “cimici” nello studio professionale del marito e nelle ripetute aggressioni verbali, anche attraverso missive o messaggi telefonici nei confronti del coniuge al quale erano addebitati inesistenti tradimenti, nonché del continuo utilizzo di epiteti ingiuriosi e volgari nei confronti non esclusivamente del marito e della sua presunta amante.

In questo caso, il coniuge geloso viene ritenuto responsabile per il fallimento del matrimonio. Presentando al giudice la domanda di separazione con addebito a suo carico, per avere violato i doveri del matrimonio, prima di ogni altro la privacy e il rispetto per l’altrui persona, è possibile evitare di dovere pagare gli alimenti, perché, come scritto in precedenza, chi subisce l’addebito non ha diritto al mantenimento.

 

Sentenza collegata

118062-1.pdf 59kB

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Dott.ssa Concas Alessandra

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