Testimonianza di minori abusati: manipolare i ricordi per rimuovere le esperienze negative vissute (Cass. pen. n. 40146/2012)

Redazione 11/10/12
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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del GUP del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 22 luglio 2010, l’imputato è stato assolto, con la formula “perchè il fatto non sussiste” dal reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, artt. 110 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1), e u.c., art. 61 c.p., n. 1), contestatogli perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, con violenza consistita nel percuotere, vessare e minacciare tre minori (di età fra i 7 e i 10 anni) nell’ambito della comunità che li ospitava, li costringeva ad essere toccati nelle parti intime con le mani o con i genitali attraverso ripetuti sfregamenti; con l’aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di persone che non avevano compiuto gli anni 14 o gli anni 10 e con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di coabitazione, essendo sia le vittime sia gli imputati ospiti di una comunità per minorenni.

2. – Con sentenza del 17 giugno 2011, la Corte d’appello di Caltanissetta – sezione per i minorenni, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per la minore età dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e tenuto conto della diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione.

3. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, rilevando l’erronea applicazione delle norme incriminatrici e la manifesta illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe valutato illogicamente le risultanze dell’istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento a quelle relative alle discrasie e contraddizioni evidenti nelle dichiarazioni accusatorie delle persone offese.

Tali dichiarazioni – prosegue l’imputato – sarebbero state riconosciute comunque plausibili, anche se evidentemente divergenti, perchè i minori avrebbero cercato, anche incoscientemente, di manipolare alcuni ricordi per renderli meno gravosi per la loro psiche. Vi sarebbe, nella sentenza, un riferimento alla naturale tendenza a rimuovere esperienze negative da parte di ognuno; riferimento manifestamente illogico, perchè, in generale il reato sessuale sarebbe, invece, un fatto che viene vissuto in maniera drammatica ed inciso profondamente nella memoria di chi lo subisce.

Le contraddizioni rilevate riguarderebbero, in particolare, i tipi di condotte, i tempi, le modalità, la presenza di uno più coimputati e la presenza o meno di tutte le persone offese; il riscontro positivo su alcune parti delle dichiarazioni non sarebbe comunque in grado di conferire piena attendibilità generale a tutto quanto dichiarato.

Nè l’accertamento tecnico espletato sulla capacità testimoniale potrebbe garantire l’attendibilità delle persone offese. Si evidenzia, infine, che uno dei due coimputati giudicati separatamente è stato mandato assolto dal GUP del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, con sentenza divenuta definitiva perchè non impugnata.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Circa l’attendibilità delle persone offese – specifico oggetto delle censure del ricorrente – la sentenza impugnata contiene, infatti, una motivazione sufficientemente circostanziata e argomentata.

La Corte d’appello premette che le indagini penali circa la perpetrazione dei diritti avevano avuto inizio a seguito di denuncia operata dall’affidatario di uno dei minori che ne erano stati vittime, il quale era uscito dalla comunità di alloggio dove i fatti si erano verificati ed aveva confidato quanto subito. Si era poi proceduto a raccogliere le dichiarazioni degli altri due minori vittime degli abusi (fratelli del primo), le quali presentavano alcuni marginali elementi di equivocità e contraddittorietà.

Il giudice di secondo grado rileva, sul punto, che sussistono effettivamente alcune divergenze tra le dichiarazioni, ma specifica che si tratta di divergenze non dirimenti al fine di escludere l’attendibilità della parte offesa, valorizzando – con iter logico coerente e corretto – due profili di fatto.

Sotto un primo aspetto, la Corte distrettuale evidenzia che vi è una naturale tendenza a rimuovere le esperienze negative e, soprattutto, che, nell’ambito di una serie di violenze svoltesi in un lungo arco di tempo i ricordi possono verosimilmente sovrapporsi, senza però intaccare il nucleo essenziale della descrizione del fatto contestato. In particolare dalle dichiarazioni raccolte risulta univocamente che: a) l’imputato e i due coimputati giudicati separatamente entravano nella stanza dei minori, si mettevano su di loro, li schiacciavano sotto il loro corpo, li toccavano nelle parti intime; b) uno dei minori aveva subito ustioni alla faccia con un sacchetto di plastica e la promessa di poter utilizzare giochi nella disponibilità degli imputati se avesse accondisceso a compiere atti sessuali con loro; atti sessuali che erano stati poi effettivamente compiuti; c) gli atti sessuali venivano descritti nella loro dinamica in modo sufficientemente chiaro, con riferimento al dolore subito e alla fuoriuscita dello sperma.

Sotto un secondo aspetto, la Corte d’appello evidenzia la presenza di decisivi riscontri tra i racconti delle tre persone offese e di riscontri esterni costituiti dalle dichiarazioni degli operatori della struttura (pagina 6 della sentenza).

A fronte di tali univoche considerazioni, perdono consistenza, ad avviso del giudice di seconde cure, le contraddizioni tra le dichiarazioni dei minori circa il numero delle persone che abusavano di loro nei vari episodi, trattandosi – come visto – di incongruenze ampiamente giustificabili per la distanza del tempo trascorso dai fatti e per la presenza di più episodi verosimilmente stratificatisi nella memoria.

In relazione alla valenza della consulenza tecnica operata sui minori, la Corte d’appello correttamente si limita a rilevare che essa ha accertato la capacità a testimoniare dei minori, sotto i profili della verbalizzazione, della cognizione, del raccordo logico tra gli accadimenti, nonchè dell’insussistenza di patologie psichiatriche.

Quanto, infine, alla circostanza che uno dei due coimputati giudicati separatamente sarebbe stato mandato assolto dal GUP del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, con sentenza divenuta definitiva perchè non impugnata, deve rilevarsi che la stessa è genericamente prospettata, in mancanza di qualsivoglia riferimento al contenuto della sentenza, al rapporto fra la condotta dell’imputato e quella del coimputato, alle ragioni dell’assoluzione di quest’ultimo.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di soggetto minorenne all’epoca dei fatti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione