Novità C.d.M.: tutela minori, semplificazioni e ordinamento giudiziario

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Tutela minori in affidamento, semplificazioni procedimenti, ordinamento giudiziario: le misure approvate dal C.d.M. del 26 marzo: si istituiscono due nuovi registri che non sostituiscono ma integrano quanto previsto dai registri delle tutele e delle curatele istituiti presso l’ufficio del giudice tutelare. Si tende a semplificare e digitalizzare i procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Introdotti test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura.

Indice

1. Tutela dei minori in affidamento nell’ultimo C.d.M.


Tra i numerosi disegni di legge licenziati nella seduta C.d.M. del 26 marzo, si intende introdurre disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento volte a tutelare the best interest of the child a vivere e crescere entro la propria famiglia d’origine e a contrastare gli affidamenti impropri, ovvero affidamenti presso istituti o famiglie a lungo termine o sine die. L’articolato rende conoscibile a livello nazionale dati al momento presenti nei singoli tribunali, come:

  • le strutture abilitate all’affidamento,
  • il numero delle strutture,
  • il numero dei minori collocati presso istituti di assistenza pubblici o privati o presso comunità di tipo familiare.

A detta finalità si istituiscono:

  • il “registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici o privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie», per monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, contrastando il fenomeno dell’istituzionalizzazione impropria;
  • il “registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie”, per acquisire un quadro unitario delle informazioni afferenti alle diverse fattispecie di allontanamento dei minori dalle famiglie d’origine, incluso l’allontanamento temporaneo e l’affidamento preadottivo;
  • l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, con funzione di controllo e di promozione in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie.

I due nuovi registri non sostituiscono, ma integrano quanto previsto dai registri delle tutele e delle curatele istituiti presso l’ufficio del giudice tutelare.

2. Semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese


Un ulteriore disegno di legge introduce norme tese a semplificare e digitalizzare i procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Si introducono misure per:

  • la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo;
  • la semplificazione dell’impiego dei pallet (bancali) standardizzati interscambiabili impiegati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci nell’ambito del territorio nazionale, riconoscibili e identificabili poiché contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione;
  • la facoltà per i comuni di concedere alle strutture alberghiere porzioni di strade pubbliche, in via temporanea, per il parcheggio o il carico-scarico di bagagli;
  • l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo dell’equipaggio o sulla licenza ove sussista necessità di far ruotare il personale tra navi e galleggianti;
  • lo snellimento dei procedimenti previsti dal Codice della navigazione per il contratto di arruolamento del comandante della nave, dei membri dell’equipaggio e degli addetti ai servizi complementari di bordo;
  • la semplificazione delle norme sul rilascio del nulla osta al lavoro;
  • l’eliminazione delle criticità delle norme fiscali volte a favorire la fusione tra fondazioni, stabilendo che il criterio per l’assegnazione del credito di imposta per gli anni agevolati sia l’ordine temporale di stipula dell’atto pubblico di fusione.

Si snelliscono le norme e i procedimenti in materia di:

  • circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;
  • traduzioni giurate;
  • permesso di costruire su immobili vincolati;
  • rilascio autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri;
  • dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.

Si prevede l’erogazione in farmacia di prestazioni del S.S.N., pure in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia riportanti la denominazione di “farmacia dei servizi”.

3. Riforma ordinamento giudiziario e disciplina collocamento fuori ruolo magistrati


Sono stati approvati, in esame definitivo, due decreti legislativi:

  • Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Sul provvedimento sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari. In seguito alle osservazioni formulate, il testo approvato in esame definitivo introduce test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura e, ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, si prevede per il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore la possibilità di acquisire, oltre ai provvedimenti a campione, pure ulteriori specifici provvedimenti oppure intere categorie di provvedimenti. Si consente l’ammissione al concorso anche dei candidati che siano stati dichiarati per quattro volte non idonei. Al tema abbiamo dedicato l’articolo “Test psicoattitudinali ai candidati magistrati: ok dal C.d.M.”
  • Disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 17 giugno 2022, n. 71. In accoglimento della condizione espressa dalle Commissioni parlamentari competenti, si prevede l’applicazione delle disposizioni relative al numero massimo dei magistrati fuori ruolo a partire dal 1° gennaio 2026 precisando che, fino a tale data, sono esclusi dal numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo gli incarichi di cui all’art. 14 (membri di Governo, magistrati eletti, anche presso gli organi di governo autonomo, e magistrati collocati fuori ruolo ex artt. 19 e 20 della l. n. 71/2022).

4. Agevolazioni fiscali


È stato approvato il testo di un decreto-legge che introduce misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali, preordinate alla tutela della finanza pubblica nell’ambito delle agevolazioni fiscali su edilizia e efficienza energetica. L’intervento è stato necessario pure alla luce dei dati ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando al 7,2 %, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022. Il testo peraltro prevede:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
  • per acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’operatività dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • per garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure per acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. L’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • per evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali come pure ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle fattispecie di concorso nella violazione, ed estendendo i controlli preventivi sulle operazioni sospette.

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Avv. Biarella Laura

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