I tipi di famiglia e le differenze tra loro

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La famiglia in senso giuridico (o legittima) è quella fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), un atto giuridico regolamentato dal codice civile.
Nel nostro ordinamento la famiglia è riconosciuta come una società naturale, con la quale s’intende un’adesione alla concezione cattolica, che ritiene la famiglia regolata dal diritto naturale, sottolineando l’esistenza dell’istituto familiare indipendentemente dalla previsione legislativa.
La disposizione costituzionale ha valore di enunciato di una realtà che esisteva anche precedenza, ancorandola al matrimonio (c.d. Famiglia Legittima).
Con questo ancoraggio si pone la base per una qualificazione formale in termini giuridici, negando a ogni forma di convivenza il carattere di famiglia, che non dipende dal vincolo matrimoniale.


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Indice

1. La famiglia legittima

La famiglia legittima si costituisce attraverso il vincolo matrimoniale.
Con questo atto, i coniugi s’impegnano in una serie di diritti e doveri reciproci, secondo il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
La Legge le riconosce specifici compiti, come ad esempio, il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole, l’assistenza morale e materiale tra i coniugi, il dovere di coabitazione o l’obbligo di fedeltà.
Lo Stato agevola la formazione della famiglia.
Esclusivamente la famiglia legittima è una famiglia in senso giuridico, al di fuori della stessa è protetta la filiazione.
La parentela naturale è disciplinata dagli articoli 30 comma 3 della Costituzione e 74 del Codice Civile.

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2. La famiglia di fatto

La famiglia di fatto consiste nella convivenza tra due persone maggiorenni, unite da legami affettivi e di coppia stabili e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da legami di parentela, affinità o adozione e senza un impegno vincolante in senso giuridico, come il matrimonio o un’unione civile.
Quando due persone maggiorenni vivono e si comportano, anche all’esterno, come coniugi, senza essere tra loro sposati o uniti civilmente, costituiscono una famiglia di fatto.
Nonostante questo, nel nostro ordinamento sono riconosciuti esistenti, per effetto dell’articolo 2 della Costituzione come formazioni sociali e tutelabili.
Negli anni recenti,  in seguito ai cambiamenti dei costumi sociali, la convivenza di fatto sta assumendo una maggiore rilevanza giuridica e una maggiore tutela.
Ad esempio, nei rapporti con i figli, con il Decreto Legislativo 154/2013 non esiste più la differenza tra figlio naturale, nato fuori dal matrimonio, e figlio legittimo.
Alla famiglia di fatto è consentita la possibilità della fecondazione artificiale (art. 8 L.40/04).
Se la convivenza è stabile e seguita dal matrimonio, la durata della stessa è valida per potere adottare (art. 6 comma 4 della L. A).

3. Le unioni civili

La Legge 20/05/2016 n. 76, regolamenta le cosiddette unioni civili, vale a dire, unioni di persone dello stesso sesso.
Attraverso i contratti di convivenza, la coppia può regolare i reciproci rapporti patrimoniali, alcuni aspetti dei rapporti personali e gli aspetti economici dell’eventuale cessazione della convivenza.
Il contratto di convivenza è l’accordo con il quale i partner decidono di regolamentare gli aspetti economici della stessa.
La coppia, che non vuole formalizzare la propria convivenza con un’unione civile in Comune, continuano a restare coppie di fatto, e accetteranno la tutela che la legge, nel corso degli anni, ha riconosciuto alla famiglia di fatto.
Ad esempio la possibilità di restare nella casa in affitto, quando il titolare e suo compagno, è venuto a mancare.

4. I rapporti tra conviventi

Ognuno dei conviventi può interrompere il relativo rapporto in qualsiasi momento.
Gli stessi non hanno diritto alla successione legittima.
Il diritto alla successione non rientra, tra i diritti inviolabili, e contrasta sia con la stessa natura della convivenza, che consiste in un rapporto di fatto che rifugge da qualificazioni giuridiche, sia con gli stessi motivi del diritto successorio che esige che le categorie successibili siano individuate in base a rapporti giuridici sicuri e incontestabili.
Neirapporti inter vivos non esistono obblighi di mantenimento o alimentari.
Se la convivenza è seguita da matrimonio, che termina nel divorzio, la durata della convivenza è valida ai fini dell’assegno divorzile.
In un processo penale il convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare contro il suo compagno.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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