Tar Lazio – I sez. – sentenza n. 821 del 20-01-2021
Negli appalti non è ammissibile il soccorso istruttorio per sanare una carenza sostanziale del contratto di avvalimento
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Negli appalti non è ammissibile il soccorso istruttorio per sanare una carenza sostanziale del contratto di avvalimento
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 579 del 19/01/2021, compie una panoramica giurisprudenziale sulla natura degli atti d’obbligo, giungendo ad affermare che gli atti d’obbligo, proprio in quanto “unilaterali”, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire; essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un “elemento accidentale”, mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5628; Cass., Sez. Un., 11 luglio 1994, n. 6527; id. 20 aprile 2007, n. 9360).
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Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza n. 6 del 20/2/2020 si pronuncia sulla legittimazione ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi degli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori o in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza.
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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7713 del 7 dicembre 2020, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione di definire, al di fuori dei casi di controllo societario, quali siano i criteri rilevanti per stabilire se il coordinamento contrattuale tra gli operatori economici formalmente autonomi e indipendenti dia luogo ad un’unica entità economica ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE.
Inoltre, viene richiesto alla Corte di Giustizia se nel caso di clausole di esclusiva tali clausole possano o meno essere verificate dall’Autorità posta a presidio della concorrenza.
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Il conflitto di interesse non può essere valutato solo in via astratta ma va accertato in concreto sulla base di prove specifiche
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Non basta, dunque, imporre un generale divieto di discriminazione per sostenere lo sviluppo delle PMI; il legislatore europeo ha anche chiesto agli Stati membri di introdurre misure al fine di facilitare ed incoraggiare[1] la partecipazione delle imprese di dimensioni contenute al mercato degli appalti pubblici, cercando di rendere quanto più eguali le condizioni di partenza delle piccole e medie imprese a quelle delle macro-imprese.
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Per i concorsi universitari i criteri devono essere definiti nei Regolamenti degli Atenei. La Commissione può soltanto specificarli prima di conoscere i nomi dei candidati
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Compiendo un’ampia disamina dell’istituto della prescrizione e del giudizio di ottemperanza, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 24 del 4/12/2020 ha affermato che il termine decennale previsto dall’articolo 114 comma 1 c.p.a. può essere interrotto anche con atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato.
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La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, n.1321 del 27/11/2020, ponendosi in mutamento rispetto alle numerose precedenti pronunce dell’autorità giurisdizionale sul tema, afferma che la norma nazionale anche se in conflitto con quella europea è vincolante per la Pubblica Amministrazione in quanto il potere di disapplicazione è attribuito soltanto al giudice.
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Nella sentenza in commento (cfr. Consiglio di Stato sentenza n.7182 del 19/11/2020) viene presa in esame la scelta della stazione appaltante di aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo.
Per la giurisprudenza il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (cfr. Consiglio di Stato sentenza n.444 del 20/01/2020).
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