Cassazione: risponde del decesso il medico che si affida unicamente all’anamnesi fornita dal paziente

Redazione 17/09/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

A deciderlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20904 del 12 settembre 2013, che ribalta il giudizio di merito all’esito di cui erano stati assolti i medici della una struttura ospedaliera in cui era avvenuta la morte di un paziente.

I parenti di quest’ultimo avevano tentato di evidenziare la responsabilità dei sanitari, e avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni all’ASL e all’assicurazione, ma senza successo: la Corte territoriale aveva respinto le richieste sostenendo che il ricovero del paziente e la terapia adeguata da adottare potevano giustificare, laddove vi fossero stati errori, solo una responsabilità per dolo o colpa grave.

Poiché non era ravvisabile una responsabilità di questo tipo, i medici erano stati assolti e le richieste risarcitorie respinte.

I figli della vittima non si erano arresi e avevano continuato ad evidenziare il peggioramento delle condizioni del padre dopo il ricovero nonché una carenza della struttura in punto di diagnosi e terapie adeguate da somministrare.

Dall’istruttoria era quindi emerso che l’ospedale non aveva saputo elaborare la prima semplice diagnosi di infezione con aggravamento progressivo e non aveva saputo prestare la giusta attenzione ad alcuni campanelli d’allarme evidenziati nella ecografia.

La Cassazione ha dato ragione ai parenti della vittima, cassando con rinvio la sentenza precedentemente emessa.

Ad avviso dei giudici di legittimità «una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata al sanitario, che deve condurla in modo pieno e senza fidarsi dell’indirizzo che può avergli suggerito la dichiarazione resa in sede di anamnesi dal paziente, integrando un diverso operare una mancanza palese di diligenza, con la conseguenza che deve escludersi che l’incompletezza o reticenza sotto il profilo indicato delle informazioni sulle sue condizioni psico-fisiche, se queste sono accertabili dal sanitario e/o dalla struttura attraverso l’esecuzione accurata secondo le leges artis della prestazione iniziale del rapporto curativo, non può essere considerata ragione giustificativa per l’applicazione della limitazione di responsabilità di cui all’articolo 2236 del codice civile.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento