In caso di divorzio, dopo quanto tempo ci si può risposare?

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Il divorzio trova il suo presupposto nel vincolo matrimoniale e nella conseguente separazione.
Per potere divorziare è necessario che i due ricorrenti siano sposati e che successivamente si siano separati o consensualmente o giudizialmente.
Quando trascorrono sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale, i due, ex coniugi, potranno presentare la pratica di divorzio al fine di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, nel caso di matrimonio celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile, o di provocare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di rito concordatario celebrato in Chiesa e successivamente trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune.

Requisiti per risposarsi

I termini per risposarsi dopo il divorzio sono diversi per l’uomo e per la donna.
Non si tratta di una discriminazione, ma di accorgimenti necessari al fine di tutelare e garantire la sicurezza della paternità di un eventuale nascituro e basati sulla circostanza naturale che esclusivamente la donna, e non l’uomo, è atta a portare in grembo i figli.

L’uomo potrà convolare a seconde nozze subito dopo che la sentenza di divorzio sia diventata definitiva, decorsi 30 giorni dalla notifica all’ex coniuge o sei mesi dalla sua pubblicazione.
Questo principio vale se la sentenza non venisse impugnata nei termini di legge.

In simili casi per potersi risposare, l’uomo dovrà attendere l’esito dei gradi del giudizio.
A conclusione del procedimento, il funzionario del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, previa ricezione di una copia autentica della sentenza divenuta incontrovertibile, dovrà provvedere all’annotazione della stessa a margine dell’atto di matrimonio.
Da questo momento l’uomo sarà libero di risposarsi.

In relazione alla donna, il codice civile prevede la possibilità di risposarsi dopo che siano trascorsi non meno di 300 giorni dal divorzio, il cosiddetto lutto vedovile o divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.).
Questo termine si dovrà aggiungere a quello necessario perché la sentenza di divorzio divenga inoppugnabile e sia annotata a margine dell’atto di matrimonio dal Comune competente.
La norma stabilisce che la donna può contrarre matrimonio dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili di quello precedente.

L’intento del legislatore è quello di evitare ogni minima insicurezza sulla paternità di eventuali figli. Il codice civile prevede alcune eccezioni che consentirebbero alla donna di risposarsi prima che siano trascorsi 300 giorni dal divorzio, vale a dire quando il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione consensuale o giudiziale, e quando sia maturata una separazione di almeno tre anni tra i coniugi, oppure quando il matrimonio sia stato annullato per impotenza di generare dell’uomo o della donna o quando il matrimonio non sia stato consumato, in caso di assenza di rapporti sessuali tra i coniugi (art. 140 c.c.).

La disposizione non è stata modifica a seguito dell’introduzione del cosiddetto. divorzio breve, e agisce anche quando tra la separazione e il divorzio siano trascorsi sei mesi.

Il procedimento a seguito del matrimonio

In caso di mancata osservanza del termine di 300 giorni dal divorzio per la contrazione di nuove nozze, non si prevede la nullità del nuovo matrimonio, ma una piccola sanzione pecuniaria per gli sposi e il funzionario che ha celebrato il rito, compresa tra 20 ed 82 euro.

L’ordinamento italiano, a determinate condizioni, prevede un’altra possibilità per la donna di non rispettare il lutto vedovile e di risposarsi subito dopo il divorzio, senza incorrere nella sanzione amministrativa.

Si deve presentare un’istanza al Tribunale competente per richiedere l’esonero della donna dal rispetto del termine di 300 giorni previsto dal codice civile.
La dispensa viene accordata dall’organo giurisdizionale competente se la donna non si trovi in stato interessante.
In questa ipotesi il Tribunale accorderà la dispensa dal lutto vedovile e la donna si potrà risposare subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

E’ possibile non rispettare il termine dei 300 giorni, quando il divorzio sia stato pronunciato a seguito di separazione consensuale o giudiziale, e quando sia maturata una separazione di almeno tre anni tra i coniugi, oppure quando il matrimonio sia stato annullato per impotenza di generare dell’uomo o della donna o quando non sia stato consumato, presentando un’istanza al Tribunale competente, a patto che non aspetti un bambino.

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