Casa familiare e modalità di divisione

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Il termine “casa familiare” indica l’insieme dei beni, mobili e immobili, finalizzati alla vita della comunità familiare e alla conservazione degli interessi nei quali la stessa si esprime e si articola.
L’abitazione è “familiare” quando i coniugi vi costituiscono la sede primaria dei loro affetti e interessi e dove si svolge la loro vita affettiva comune, anche se in modo discontinuo, purché in modo prevalente nel tempo.
La “casa familiare” è l’appartamento dove marito, moglie e il nucleo familiare abitano in modo stabile e continuativo.

I rapporti con i figli

Questo luogo assume particolare importanza quando ci sono figli.
L’habitat domestico è molto importante ai fini dello sviluppo fisiologico e la crescita dei minori.
In presenza di figli non autosufficienti il giudice decide di accordare l’immobile al genitore presso il quale gli stessi vanno a vivere.
Quando i figli (con o senza il genitore) trovano un’altra abitazione dove abitare, l’assegnazione della casa familiare cessa.
Ad esempio quando la moglie che, pur avendo ottenuto dal giudice la casa, decide di andare a vivere dai suoi genitori per non pagare le spese condominiali e le utenze.
In simili casi, l’immobile ritorna nella disponibilità del proprietario, che può essere il marito o, in caso di comunione, di entrambi gli ex coniugi.

Il provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare si protrae sino a quando i figli non raggiungono la loro indipendenza economica, che di solito non coincide con la maggiore età, e sino a quando la finalità del provvedimento di assegnazione stesso non venga meno.

I due coniugi , di solito, sono entrambi comproprietari dell’immobile adibito a casa familiare.
Con la separazione o il divorzio, se ci sono figli minorenni, la casa viene assegnata a uno dei due comproprietari, vale a dire quello con il quale la prole va a vivere.
Se, tra i due ex coniugi, nasce una causa per ottenere lo scioglimento della comunione sulla casa, le quote si dividono in modo paritario.
Anche in presenza di assegnazione della casa a uno dei due coniugi, l’altro ha diritto alla metà del prezzo derivato dalla divisione dell’immobile.
Se si dovesse fare la decurtazione dal valore per via del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario dell’immobile verrebbe ingiustificatamente penalizzato due volte.
Una con l’allontanamento dalla casa, e l’altra con la corresponsione di una somma che non corrisponderebbe alla metà del valore del bene.

Il provvedimento giudiziale

L’immobile deve essere valutato senza considerare l’ opponibilità ai terzi del provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare.
L’assegnazione del godimento della casa familiare non può essere considerata quando si ha la divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dello stesso, quando venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento.
La Suprema Corte di Cassazione in passato si è espressa anche in modo contrario, ed è stato l’orientamento prevalente.
La giurisprudenza orientata a considerare la decurtazione, in passato sembrava prevalente.
Afferma che l’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi in sede di divorzio è un atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile.
Se si dovesse procedere alla divisione giudiziale dello stesso, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrebbe considerare, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, l’esistenza del provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene.

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