I beni personali che non rientrano nella comunione

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L’articolo 179 del codice civile, rubricato “beni personali” recita:

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

Quello che attiene a questo contesto è la lettera c) che, leggendo sopra, stabilisce che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge, tra gli altri i beni di utilizzo strettamente personale di ogni coniuge e i loro accessori. La finalità della disposizione è tutelare l’interesse del coniuge al libero e integrale sviluppo della sua personalità. I beni elencati sono relativi a oggetti la quale destinazione a utilizzo esclusivo da parte di uno dei coniugi deve risultare al momento dell’acquisto, ed è considerata un atto giuridico in senso stretto.

Beni di utilizzo strettamente personale

Nonostante l’articolo 179 del codice civile non precisi che cosa si debba intendere per bene di utilizzo strettamente personale, l’interpretazione più corretta è quella di collegare la personalità dell’utilizzo con la destinazione della cosa.

L’utilizzo è personale se è relativo ad esigenze esclusive di uno dei coniugi, e non se uno di essi sia in grado di mettere in utilizzo il bene. Deve essere un bene che, in ragione delle sue caratteristiche sia in grado di dare la sua utilità esclusivamente a uno dei coniugi.

Ad esempio, la pelliccia della moglie, o i vestiti di ogni coniuge, o un orologio.

Alcune fonti affermano che in passato una sentenza della Corte di Appello di Milano, considerò pertinenza esclusiva di un coniuge la collezione di minerali, realizzata da un coniuge che aveva la comunione legale dei beni, in parte con rinvenimenti in occasione di escursioni in zone di interesse geologico, in parte provvedendo al loro acquisto presso negozi specializzati.

Un altro esempio potrebbe essere costituito da un’opera d’arte.

Se uno dei coniugi ha acquistato un quadro d’autore per appenderlo nella casa coniugale, quell’oggetto rientrerà nella comunione legale.

Se, uno dei coniugi ha acquistato diversi quadri d’autore che tiene chiusi in una stanza per passione non condivisa con l’altro coniuge,  quei quadri non dovranno essere considerati come rientranti nella comunione legale dei beni.

In relazione agli oggetti di utilizzo personale (orologi, collane, bracciali), questi dovranno essere considerati non facenti parte della comunione legale e di proprietà del coniuge che li utilizza in modo esclusivo.

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