Avvocato che riceve e ascolta un minore senza informare il genitore

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Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 25/03/2020 n. 7530, hanno confermato la sanzione della sospensione dall’attività professionale per l’avvocato che nell’ascolto del minore non rispetta le regole.

La Corte ha confermato l’articolato provvedimento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) contro il quale ha presentato ricorso un avvocato raggiunto dalla sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per la durata di sei mesi, irrogata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di appartenenza, perché ha ascoltato un minore senza prima avere informato il padre, unico genitore affidatario.

Non sono servite le difese del legale, che ha sottolineato il comportamento violento del padre e sul bisogno di tutela nei confronti del ragazzo.

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La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

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La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il CNF ha confermato la decisione del COA che ha sospeso l’avvocato dall’esercizio della sua attività per sei mesi, perché ha ricevuto nel suo studio un diciassettenne e la madre, decaduta dalla responsabilità genitoriale, e perché ha comunicato al padre del ragazzo, unico genitore affidatario, senza contattare il suo legale, la volontà del figlio di trasferirsi a casa della mamma.

Il COA non ha ritenuto di rilievo il fatto che l’avvocato non conoscesse il nome del legale del padre del minore, perché era suo dovere non ricevere il minore in assenza della preventiva informazione del genitore affidatario.

Il CNF ha rilevato la violazione dell’articolo 6 del Codice deontologico previgente e ha condiviso che la mancata conoscenza del nome paterno fosse irrilevante, vista la conoscenza della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.

Quello che rileva è il fatto che l’avvocato sapesse che il padre fosse l’unico genitore affidatario, e lo abbia informato della volontà del minore di trasferirsi a casa della madre, e la richiesta della stessa di procedere alla modifica delle condizioni della separazione per ottenere l’affidamento del figlio.

 

Secondo il CNF la tesi dell’avvocato ricorrente non si può sostenere.

Secondo il legale, era suo dovere tutelare il minore da un padre abusante anziché preoccuparsi di chiedere il consenso del genitore affidatario, soprattutto perché i procedimenti a carico del genitore si sono conclusi con l’assoluzione e perché la natura delicata della vicenda avrebbe imposto l’attivazione di altri rimedi di legge, come la richiesta di nominare un curatore speciale per il ragazzo.

Il CNF ha anche rilevato che il racconto della vicenda fatto dal legale non sia credibile e come la stessa avrebbe imposto all’avvocato d’interrompere il colloquio con il minore.

Non sono applicabili i principi del giusto processo sanciti dalla CEDU e invocati dall’avvocato, perché non si applicano in un procedimento amministrativo.

Non sono rilevanti la mancata conoscenza della decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, con affidamento esclusivo del minore al padre e la censura con la quale l’avvocato ha sostenuto che il diciassettenne è un quasi maggiorenne e che lo si priva della volontà di autodeterminarsi.

La sanzione irrogata è corretta, vista la gravità delle ragioni dell’avvocato in relazione all’ascolto del minore, avvenuto senza il rispetto delle regole, viste le accuse rivolte al padre, poi smentite dagli esiti processuali, e visti i precedenti penali dell’avvocato.

Il ricorso in Cassazione

L’avvocato decide di ricorrere in Cassazione con sei motivi di doglianza.

Con il primo motivo, lamenta che non sia stato considerato il fatto che lui non conoscesse il nome del legale del padre del minore e la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, elementi emersi in un secondo momento nel corso dell’istruttoria.

Con il secondo motivo, contesta l’ingiustizia del provvedimento, visto che dall’istruzione probatoria sono emerse le violenze del padre, circostanze  eccezionali che giustificano la difesa del minore.

Con il terzo motivo, lamenta la presentazione di una denuncia non valida e il difetto di istruttoria per non avere ascoltato i testi richiesti.

Con il quarto motivo, contesta la violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione, considerando che nella vicenda ha assunto il ruolo di semplice mediatore, riportando al padre la volontà del figlio.

Con il quinto motivo, censura la motivazione definendola illogica perché in contrasto con la colpa della omessa comunicazione al padre di ascoltare il minore, relativa a norme diverse rispetto a quelle disciplinari che hanno portato alla sospensione.

Con il sesto motivo, deduce come la decisione del COA sia stata fondata in base alle ragioni prospettate dal denunciante, non considerando le prove documentali e orali che attestavano gli abusi del padre.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7530/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Secondo la Corte:

Il primo motivo non coglie la questione della grave violazione che ha commesso l’avvocato ascoltando un minore senza avere prima avvisato il genitore affidatario, vista la incontestata conoscenza di questa circostanza.

Il secondo motivo è inammissibile, considerando le risultanze del processo di assoluzione dei fatti contestati al padre del ragazzo.

Il terzo motivo viene considerato dai Supremi Giudici, infondato e inammissibile, perché è dovere del COA procedere d’ufficio quando viene a conoscenza di una possibile violazione deontologica e perché nel contestare l’omessa istruttoria l’avvocato non fa presenti le ragioni di una simile necessità rispetto all’addebito di avere ascoltato il minore senza le relative garanzie.

Il quarto motivo è inammissibile perché relativa al merito della valutazione che ha portato all’irrogazione della sanzione e perché il provvedimento motiva con adeguatezza la ragione per la quale la sanzione è ritenuta proporzionale alla violazione.

Il quinto motivo lo considerano manifestamente infondato, perché come chiarito dalla SU 8313/2019 “le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e si possono ispirare legittimamente a concetti diffusi e compresi dalla collettività.

Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica”.

Nel caso di specie la contestazione e l’addebito disciplinare rientrano del contenuto dell’articolo 6 previgente, che deve essere integrato con la caratteristica del rispetto delle regole deontologiche sull’ascolto del minore.

Il sesto motivo viene giudicato inammissibile.

L’accertamento si è correttamente limitato all’accertamento della violazione degli obblighi deontologici dell’avvocato sulle regole di ascolto del minore.

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