Autosufficienza economica dei figli e mantenimento

Scarica PDF Stampa
Nel nostro ordinamento per i genitori è previsto l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli sino a quando non raggiungono l’autosufficienza economica e possono provvedere in modo autonomo al loro mantenimento.

La questione per molti è riuscire a capire quando l’autonomia finanziaria sia raggiunta, considerando che la legge non specifica un’età precisa nella quale decade l’obbligo genitoriale nei confronti dei figli.

In questo articolo scriveremo sull’argomento cercando di fare stabilire quando un figlio diventa autosufficiente dal lato economico.

    Indice

  1. Quando i figli raggiungono l’indipendenza economica?
  2. In quali casi scatta l’obbligo di mantenimento dei figli?
  3. Il limite di età per il mantenimento
  4. L’onere della prova

1. Quando i figli raggiungono l’indipendenza economica?

Il diritto dei figli al mantenimento non decade al raggiungimento della maggiore età, né se riescono a trovare un lavoro come tirocinanti o seguono un dottorato di ricerca.

Secondo la giurisprudenza, il contributo che i giovani percepiscono in relazione a simili attività non è sufficiente a consentire loro l’indipendenza economica.

La precarietà di carattere economico non viene riconosciuta se i figli lavorano con un contratto part-time, per il quale si ritiene ci possano essere le condizioni per arrivare all’indipendenza economica.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità (Cass. sent. 08/08/2013 n. 18974).

La giurisprudenza ha anche ritenuto che il diritto al mantenimento per i figli abbia fine se gli stessi abbiano rifiutato senza un valido motivo un lavoro nell’azienda di famiglia (Cass. Sent. 03/09/2013 n. 20137).

Si tratta di un argomento molto complesso e le sentenze pronunciate nei diversi Tribunali italiani per definire quando i figli raggiungano l’autosufficienza economica considerano ogni situazione concreta in relazione alle sue particolarità.

2. In quali casi scatta l’obbligo di mantenimento dei figli?

L’articolo 30 della Costituzione prevede l’obbligo per i genitori di mantenere i figli, visto che li hanno generati anche se non vivono insieme o non sono sposati.

Sia il padre sia la madre devono contribuire al mantenimento dei figli in relazione alle rispettive capacità economiche, che nascono dal lavoro che svolgono.

In Italia di solito, essendo un Paese nel quale i giovani dedicano molti anni allo studio e fanno fatica  a trovare un lavoro stabile, i figli abitano con i genitori per molti anni perché non sono in grado di affrontare le difficoltà e diventare autonomi.

Nonostante questo, l’obbligo genitoriale verso i figli ha fine quando gli stessi raggiungono una potenzialità di reddito, oppure quando, al raggiungimento di un’età di 30-35 anni, risultano ancora disoccupati.

Anche i figli hanno l’obbligo di formarsi e di trovare un’occupazione e se il lavoro dei sogni non si vede arrivare, a 30-35 anni si dovranno accontentare di quello che trovano.

Si presume che se a 30-35 anni persiste lo stato di disoccupazione, dipenda dallo stato di pigrizia dei giovani e non da una crisi dell’occupazione che non permette loro l’ingresso nel mondo del lavoro.

A causa della situazione verrà perso il diritto al mantenimento.


Potrebbero interessarti anche:


3. Il limite di età per il mantenimento

Al fine di proseguire sull’argomento sopra menzionato, si deve affermare che nella realtà non esiste un limite di età che la legge ha fissato e che faccia decadere il mantenimento genitoriale.

I figli più crescono in fretta acquisiscono maturità, più diventeranno capaci di provvedere a sé stessi.

La dipendenza dai genitori si perde con il passare degli anni, per questo molte sentenze hanno ribadito che dopo i 35 anni l’obbligo del mantenimento genitoriale dovrebbe decadere perché la causa si ravvisa nell’inerzia e pigrizia e non è legata a fatti esterni.

Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. 22/07/2019 n. 19696) ha stabilito che i genitori sono obbligati a mantenere i figli sino a quando non abbiano concluso il percorso di studi e acquisito la capacità lavorativa che gli permetta di essere autosufficienti.

Si tratta di un pronunciamento molto netto che si concretizza ad esempio nel non concedere il mantenimento ai figli che dopo gli studi abbiano rifiutato un lavoro in una città diversa da quella nella quale abitano.

4. L’onere della prova

Se si dovesse verificare una chiamata in giudizio in Tribunale l’onere della prova, che consiste nell’obbligo di dimostrare in un processo i fatti a fondamento del proprio diritto, spetta al ricorrente.

Spetta ai genitori dimostrare al giudice che i figli non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica per colpa loro a causa di inerzia, scarsa volontà di impegnarsi a svolgere un lavori e chiedere per questo motivo il decadimento del diritto al mantenimento.

Spetta ai figli provare di avere realizzato ogni possibile impegno professionale e tecnico per cercare un lavoro ma di non essere riusciti a raggiungere l’indipendenza per cause a loro non imputabili.

L’onere della prova è rilevante per decretare il decadimento o la conferma del mantenimento dei figli anche se verrà dato peso anche agli altri aspetti come, ad esempio, l’età che hanno i giovani.

Volume consigliato:

L’assegno di mantenimento per i figli

Aggiornato ai decreti emergenziali e alla recente giurisprudenza, il volume è uno strumento di pratico sussidio per gli operatori del diritto, in quanto contiene anche tabelle e schemi operativi, offrendo risposte a tutte le domande relative all’istituto dell’assegno di mantenimento: quando è dovuto l’assegno, come funziona e fino a quando i “genitori” sono obbligati al versamento? Se i genitori, o uno dei genitori, non provvedono al mantenimento dei figli, quali azioni sono previste nel nostro ordinamento? Come è possibile rivedere l’entità dell’assegno? Completa l’opera un ricco formulario online, disponibile in formato editabile e stampabile.   Manuela RinaldiAvvocato Cassazionista, dottore di ricerca in diritto del lavoro, docente d’area e tutor diritto del lavoro presso l’Università telematica internazionale Uninettuno, Facoltà di Economia e docente di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Relatore in corsi e convegni; autore di pubblicazioni monografiche e collettanee.

Manuela Rinaldi | 2021 Maggioli Editore

26.00 €  24.70 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento