Autore (diritto di) – Ripresa televisiva di un evento sportivo – Opera dell’ingegno – Esclusione – Portale internet – “Link” di collegamento per scaricare i programmi e accedere ai siti che consentono la visione di partite di calcio di serie A e B – Reato

Scarica PDF Stampa
Si riporta il contenuto di un provvedimento emesso dal Giudice del riesame del Tribunale di Milano, di sicuro interesse per la maggior parte degli accaniti fruitori dei sistemi di visione in tempo reale delle partite di calcio delle maggiori compagini di serie A e B, ormai entrati in voga ovunque.
Sono infatti recenti le cronache di sequestri presso esercizi pubblici e circoli privati vari, di impianti per la visione delle partite di calcio dei campionati nazionali, in quanto abusivamente installati o, comunque, non in regola con le normative di riferimento.
Con la pronuncia in commento, il Collegio milanese ha rigettato l’appello interposto dal P.M. avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 8 febbraio 2006, che aveva respinto la richiesta dello stesso pubblico ministero di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza nei confronti di due portali web, con annessi I.P. di ricezione dei dati di trasmissione, che ospitavano un link (collegamento telematico) mediante il quale poter visionare liberamente in diretta le partite di calcio nazionale.
Le indagini avevano rilevato che le riprese delle partite portavano una veste di tipo editoriale realizzata da licenziatari esteri (cinesi) – con telecronaca in cinese e sovrimpressioni in ideogrammi – e che l’immissione in rete era avvenuta nel territorio cinese (secondo la società denunciante abusivamente, essendo il contratto di cessione dei diritti televisivi al licenziatario estero limitato alla sola trasmissione televisiva, con esclusione di internet). Il Tribunale collegiale ha peraltro ritenuto la circostanza irrilevante e comunque non dimostrata, posto altresì che il contratto prodotto era redatto in lingua inglese, diversa da quella prescritta dal codice di rito all’art.109 per gli atti processuali e pertanto come tale non utilizzabile, anche per finalità cautelari, perché non tradotto in italiano.
I giudici del Tribunale del Riesame di Milano, hanno precisato con la propria ordinanza che il fatto di avere immesso in un portale internet (come nel caso di specie), link di collegamento per poter scaricare i programmi e così avere accesso ai siti che permettono la visione in diretta delle partite di calcio delle massima serie, non configura violazione del disposto di cui all’art.171 comma 1, lettera a-bis della legge sul diritto di autore, né tantomeno dell’articolo 171 comma 1, lettera f, stessa legge (che riguarda le trasmissioni per filo e per radio), indicata dal Pubblico Ministero come ipotesi di reato eventualmente alternativa, estensibile anche alle trasmissioni televisive.
L’aver filmato un avvenimento sportivo deve invero interpretarsi secondo il Collegio quale attività di mera documentazione e registrazione di fatti umani, nei quali sono del tutto assenti quei criteri di originalità e di progettazione creativa capaci di oltrepassare le valutazioni puramente tecniche effettuate sia dall’operatore che dal regista, finalizzate a rendere la descrizione dell’evento in maniera più minuziosa ed esauriente.
Il giudicante ritiene assolutamente ristretto lo spazio per poter validamente sostenere che la videoripresa di una partita calcistica, nonostante sia stata effettuata con l’ausilio di specifici accorgimenti tecnici capaci di rendere la rappresentazione dell’evento sportivo più minuziosa e interessante, possa comunque ritenersi il frutto di una produzione intellettuale originale che, nel raffigurare e comunicare fatti, idee e sentimenti, sveli la personalità propria dell’autore e che presenti primari e caratterizzanti fattori di novità, tali da donare all’opera prerogative di originalità suscettibili di differenziarla da altre precedenti, così che essa possa considerarsi in tutto e per tutto quale opera dell’ingegno, essendo necessario, come sopra esposto, un quid pluris rappresentato da un momento di creatività originale dell’autore.
Del resto, come prosegue il Tribunale, la stessa normativa sul diritto d’autore esclude all’art.2 le opere cinematografiche (e fotografiche) dal novero delle opere d’ingegno propriamente dette, costituendo le prime una mera documentazione autonomamente tutelata dalle norme di cui al capo V, del titolo II, della stessa legge, al cui genere le teleriprese in oggetto si mostrano indubbiamente vicine e affini.
La telecronaca di un avvenimento sportivo non può essere paragonata ad un documentario o alla fotografia artistica, in quanto il regista della telecronaca di una partita di calcio ha come scopo esclusivo quello di riportare in maniera più minuziosa e piacevole per lo spettatore la ripresa dell’evento sportivo, nonché di permettere a coloro che non hanno la possibilità di assistere personalmente alla competizione sportiva accomodandosi beatamente (e lautamente) in uno stadio, di ottenere una descrizione più fedele possibile allo spiegarsi degli accadimenti o, addirittura, ancor più particolareggiata di quanto potrebbero riuscire ad avere con la visione diretta all’interno dello stadio. Nel caso di un documentario invece – sempre che non si esplichi quale semplice documentazione, avulsa dalla nozione propria dell’opera d’ingegno ex artt.2 e 87-92 della stessa legge – le valutazioni e le scelte tecniche dell’autore dell’opera nel montaggio di momenti e vicende del mondo reale (umano, animale o naturale che sia) rappresentano la sommatoria e la risultanza di una progettazione intellettuale, capace per ciò di fare emergere la personalità unica dell’autore medesimo e di caratterizzare la ripresa effettuata in termini di creatività e originaltà: il vaglio dei soggetti, degli ambienti da riprendere o del punto di vista delle inquadrature, nonché la preferenza della successione delle immagini riprodotte, in modo da poter esporre una vicenda o comunque perseguire un filo conduttore, discendono infatti dalle valutazioni intellettuali operate dall’ideatore delle riprese e le caratterizzano, appunto, in termini di creatività e unicità, diversificandole da qualsiasi altra.
In buona sostanza, secondo il Collegio del Tribunale di Milano, nel caso di un opera dell’ingegno, anche di carattere documentaristico, è la ripresa che fa l’evento, mentre nel caso di trasmissione televisiva di un evento sportivo, è l’evento che fa la ripresa.
Nel caso di trasmissione televisiva – precisa il Collegio – la condotta incriminatrice si fonda sull’introduzione di un opera tutelata in sistemi di reti telematiche, che permettono il godimento e l’utilizzo ad una fascia indeterminata di pubblico.
Per i giudici milanesi, il legislatore ha voluto appositamente coniugare al gerundio il verbo afferente la condotta di immissione (“immettendola”), onde poter esattamente circostanziare le modalità attraverso le quali deve compiersi l’emissione dell’opera protetta, di modo che possa effettivamente ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice. Da ciò consegue che, nella norma in parola, la pubblica messa a disposizione dell’opera protetta, deve ritenersi sanzionata solamente in quanto venga concretizzata tramite l’immissione in rete con una connessione di qualsiasi specie. L’immissione in rete rappresenta infatti la modalità tipica e unicamente sanzionata dalla norma in discorso, a mezzo della quale si realizza la propalazione dell’opera dell’ingegno ad un numero indefinito di soggetti: a fronte di più condotte generiche (genus) capaci di poter integrare la messa a disposizione ad una serie illimitata di soggetti, il legislatore ha separato e previsto la punibilità solamente per la condotta specifica (species) di introduzione nella rete internet dell’opera protetta.
Il fatto dunque dell’aver segnalato alcuni collegamenti mediante i quali diviene possibile prendere visione delle partite di calcio, realizza un’attività di agevolazione, successiva e non concorsuale a fronte dell’unica attività sanzionata di immissione, non essendo difatti prevista alcuna punibilità dalla normativa in discorso per la mera diffusione di un opera già presente e, quindi, scaricabile da chiunque.
Ci si trova di fronte pertanto ad un reato istantaneo a condotta libera (facendo riferimento la norma a qualunque modalità di connessione), che trova il suo momento consumativo e si perfeziona nel tempo in cui si concretizza l’immissione dell’opera tutelata nelle rete internet, posto che proprio e solo in tale momento si realizza la messa a disposizione dell’opera in favore di un pubblico indeterminato.
Ma vi è di più. Il Tribunale ha altresì giudicato priva di rilievo la circostanza che la presunta immissione fraudolenta in rete fosse avvenuta abusivamente attraverso network stranieri (cinesi), con la precisa indicazione delle modalità concrete per consentire l’ingresso attraverso portali italiani, atteso che, giusta l’intrinseca transnazionalità dello spazio virtuale di comunicazione rappresentato da Internet, non si poteva ritenere realizzata immissione alcuna nella rete telematica nazionale, mediante la pura e semplice indicazione del link di collegamento.
 La rete telematica internet viene infatti definita come uno spazio non circoscritto da limiti territoriali e perciò, una volta introdotta un’opera all’interno della rete telematica, ovunque tale inserimento sia compiuto, l’opera stessa diventa visionabile da qualunque persona presente nel mondo che possiede un personal computer collegato a internet.
In conclusione, il Collegio ha ritenuto di non poter configurare nessuna responsabilità di tipo concorsuale a carico dei gestori dei siti denunciati, posto che la fattispecie delittuosa così come costruita dal legislatore, punisce solamente l’immissione in rete dell’opera oggetto di tutela e non anche la pura e semplice diffusione (ovvero il concorso nella diffusione) di un’opera già inserita (seppur abusivamente) nella rete internet e, pertanto, accessibile da parte di chiunque.
 
“(Omissis) – Il ricorso deve essere rigettato. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti, neanche in termini di fumus boni iuris, per ritenere integrata la fattispecie contestata di cui all’art.171 lett.a-bis legge n.633/41, né quella di cui all’art.171 lett.f stessa legge prospettata in via alternativa dal P.M. nell’atto di appello, né alcuna altra fattispecie incriminatrice prevista dall’attuale disciplina normativa in tema di tutela penale del diritto d’autore.
1) In primo luogo, deve essere rimarcato come, alla luce degli elementi messi a disposizione delle parti, in particolare dall’organo della pubblica accusa, il Tribunale non sia in grado di stabilire se le trasmissioni televisive delle partite di calcio visionabili attraverso i collegamenti ipertestuali messi a disposizione dai siti de quibus possano essere qualificate quali opere dell’ingegno tutelate dalle fattispecie incriminatici di cui si tratta.
Per quanto in sede di applicazione delle misure cautelari reali sia richiesto al giudice (sia al G.i.p. prima, che al Tribunale del Riesame, poi) di valutare soltanto il fumus della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato 1), ciò nondimeno è necessario che gli elementi fattuali che emergono
1) La verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va infatti compiuta sul piano dell’astrattezza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla configurabilità del fatto come reato (cfr.Cass.V n.1064 23.5.92; Cass.III 1.7.92; Cass.III 1.10.90) da compiere sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzare la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica (cfr.Cass.S.U. del 29.1.97, Bassi, RV.206657).
 
dal provvedimento di sequestro d’urgenza e dagli atti della Procura possano essere sussulti nella fattispecie tipica. Per quanto attiene allo specifico aspetto di cui si tratta, l’inquirente si è limitato a versare in atti la denuncia querela presentata da […], nella quale si legge che le riprese delle partite di campionato di calcio di serie A e B da parte della stessa società si connotano per essere state operate con una serie di apporti creativi costituiti dalle riprese con ben venti telecamere, anche dall’alto, con replay delle azioni di gioco, tali da renderle in tutto assimilabili ad altre opere dell’ingegno. Si tratta tuttavia di una mera allegazione di fatti a sostegno dell’integrazione dei requisiti dell’opera d’ingegno allo stato sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.
Né questo Tribunale potrebbe verificare direttamente la sussistenza di tali caratteristiche procedendo alla visione dei filmati delle riprese degli eventi calcistici registrati sui supporti DVD
trasmessi dall’inquirente in allegato all’appello. Infatti, la visione dei filmati delle stesse trasmissioni della società […] costituisce attività istruttoria inibita a questo Tribunale, innanzi al quale viene celebrato un procedimento essenzialmente cartolare, che si svolge mediante la consultazione di documenti in senso stretto, cioè di documentazione cartacea, non potendo essere espletati o assunti mezzi di prova che comportino, ad esempio,l’audizione di testi o l’attività di ascolto di suoni o di visione di immagini da trasfondere in un verbale. Anche quando intervenga in sede di appello cautelare ex art.310 del codice di rito, il Tribunale è infatti giudice chiamato a valutare le risultanze delle indagini e le prove già assunte nel procedimento/processo di merito – sia durante le indagini preliminari (mediante lo strumento dell’incidente probatorio), sia nel corso del dibattimento -, ma non giudice innanzi al quale si forma la prova.
In sintesi i poteri istruttori di cui dispone questo giudice non consentono di operare le verifiche necessarie per valutare la sussistenza, neanche in termini di mero fumus, dei requisiti di originalità e creatività delle trasmissioni evidenziate dalla denunciante e fatti propri dal ricorrente.
2) Non può peraltro omettersi di notare in questa sede come la conclusione del giudice a quo sul punto non paia sguarnita di fondamento, laddove, la più ampia accezione di opera d’ingegno contenuta nel disposto dell’art.1 della legge sul diritto d’autore (alla stregua del quale sono protette“ le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono (…) alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”) presuppone comunque un, seppur minimo, carattere di creatività, quale espressione della personalità e della individualità dell’autore (cfr.Cass.civ.n.11953 del 2.12.1993). Tale carattere risulta essere difficilmente ravvisato nella filmatura di un evento sportivo che, per un verso, si svolge mediante una sequenza di azioni umane non determinata, né determinabile dall’operatore, ma secondo le regole del gioco e l’evoluzione dello stesso; per altro verso, si traduce in un’attività di mera documentazione, di registrazione di un fatto umano, appunto in una cronaca televisiva di un evento umano, in cui pare problematico configurare momenti di originalità o elaborazioni creative che vadano oltre le scelte meramente tecniche fatte dall’operatore e dal regista al puro scopo di rendere la cronaca dell’evento più completa e soddisfacente. Pare infatti assai angusto lo spazio per sostenere che la videoripresa di una partita calcistica, seppur realizzata utilizzando particolari accorgimenti tecnici che rendano più completa ed interessante la rappresentazione dell’evento sportivo,possa ritenersi il risultato di una elaborazione intellettuale originale che, nel rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, riveli la personalità dell’autore, e che presenti elementi di novità essenziali e caratterizzanti tali da conferire all’opera connotazioni originali suscettibili di distinguerla da altre precedenti, così che essa possa essere qualificata quale opera dell’ingegno. L’utilizzo della miglior tecnica registica possibile per la ripresa di un evento sportivo – cioè delle regole che consentano di rendere più efficiente e soddisfacente l’esercizio pratico e strumentale dell’attività – non rende per questo la ripresa un’opera dell’ingegno, essendo necessario, come sopra esposto, un quid pluris rappresentato da un momento di creatività originale dell’autore.
Del resto è la stessa legge sul diritto d’autore all’art.2 ad escludere dal novero delle opere d’ingegno propriamente dette le opere cinematografiche (e fotografiche) che costituiscono semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo V, del titolo II, alla cui categoria le teleriprese in oggetto appaiono indubbiamente avvicinarsi.
Né la telecronaca di un evento sportivo pare assimilabile al documentario o alla fotografia artistica come invece sostiene il ricorrente, laddove la regia della telecronaca di una partita di calcio ha quale unico fine quello di rendere più completa e godibile per lo spettatore la ripresa dell’evento sportivo e di consentire a chi non ha la possibilità di assistere personalmente alla partita sedendo in uno stadio di averne il resoconto più fedele possibile allo svolgersi degli accadimenti, o addirittura più completo di quanto potrebbe avere allo stadio, e quindi impone l’adozione delle scelte tecniche più adeguate ad ottenere il miglior risultato possibile della cronaca televisiva. Diversamente, nel caso di un documentario – che non si riduca a una mera documentazione estranea al concetto di opera d’ingegno ai sensi degli artt.2 e 87-92 della stessa legge – le scelte dell’autore dell’opera nella filatura di situazioni o accadimenti del mondo reale (umano, animale o naturale) costituiscono il risultato di un’elaborazione intellettuale che rivela la personalità dell’autore stesso e connotano in termini creativi ed originali la ripresa: la scelta del soggetto, delle ambientazioni da filmare o del punto di vista delle inquadrature, nonché la selezione della sequenza delle immagini, così da raccontare una storia o comunque seguire un filo conduttore, dipendono infatti dalle scelte intellettuali dell’autore delle riprese e le connotano in modo creativo e unico, differenziandole da qualunque altra. Mentre nel caso di un’opera dell’ingegno, anche di carattere documentaristico, è la ripresa che fa l’evento, nel caso di trasmissione televisiva di un evento sportivo, è l’evento che fa la ripresa.
3) Ma anche a voler prescindere dai limiti – procedurali e sostanziali – ai fini del riconoscimento nella specie dei caratteri di opera dell’ingegno, ritiene il Collegio che comunque il fatto quale emerge dagli atti della procedura non integri, neanche in termini di fumus, la condotta incriminata dalla norma contestata né da altre previste dalla legge sul diritto d’autore.
Dalla lettura del dato testuale della norma di cui all’art.171, lett.a-bis legge n.644/1941 (che sanziona colui il quale mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa), si evince che la condotta incriminata è costituita dalla messa a disposizione del pubblico dell’opera dell’ingegno, cioè dalla diffusione dell’opera affinché possa essere captata da un numero indeterminato di soggetti che possano accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente, realizzata mediante l’immissione in un sistema telematico, vale a dire inserendo il bene tutelato nella rete internet. Coniugando al gerundio il verbo relativo alla condotta di immissione (“immettendola”), il legislatore ha dunque voluto circostanziare le modalità mediante le quali deve avvenire la diffusione dell’opera protetta affinché possa ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice , con la conseguenza che, nella norma de qua, la messa a disposizione del pubblico dell’opera dell’ingegno protetta risulta sanzionata solo ed in quanto sia stata realizzata mediante l’immissione in rete con una connessione di qualsiasi genere. In altri termini, l’immissione in rete costituisce la modalità specifica, l’unica sanzionata dalla disposizione in argomento, mediante la quale si realizza la diffusione ad un numero indeterminato di soggetti dell’opera d’ingegno: fra più condotte generiche (genus) suscettibili di integrare la messa a disposizione di una serie indeterminata di soggetti, il legislatore ha isolato e inteso sanzionare soltanto la condotta specifica (species) di immissione nella rete internet dell’opera protetta.
Da ciò consegue che a discapito di una non felicissima confezione normativa, la condotta sanzionata dall’art.171 lett.a-bis della legge n.633/1941 è dunque l’immissione in un sistema di reti telematiche di un opera che ne consente la fruizione da parte di un pubblico indeterminato: la condotta sanzionata è dunque quella della riproduzione, digitalizzazione ovvero introduzione dell’opera protetta su un supporto, come l’hard-disk di un personal computer, e della successiva condivisione su una rete telematica, con un pubblico indeterminato. Si tratta dunque di reato istantaneo (a condotta libera, giusta il rinvio a qualunque modalità di connessione) che si perfeziona nel momento in cui si realizza l’immissione in internet dell’opera protetta, atteso che in quello stesso momento si compie anche la messa a disposizione dell’opera medesima a vantaggio di un pubblico indeterminato.
4) Passando al vaglio della fattispecie concreta, secondo quanto si evince dalla denuncia querela presentata dalla società […], dall’annotazione della G.d.F. del 2 dicembre 2005 e dalla memoria presentata dal denunciante in data 20 febbraio 2006, sui siti internet […] e […] di cui il ricorrente domanda il sequestro preventivo – vengono fornite agli utenti muniti di personal computer collegato con la rete internet tutte le informazioni necessarie per poter vedere le immagini delle partite del campionato di calcio italiano sulle quali la società […] vanta un diritto di esclusiva. In particolare, su tali siti è possibile accedere ai link cioè ai collegamenti ipertestuali, che consentono di collegarsi ai server sui quali operano i siti internet attraverso i quali sono messe in rete le trasmissioni televisive delle partite di calcio prodotte e diffuse in esclusiva da […].
Secondo quanto esposto in denuncia e ribadito nella memoria depositata, la società […] avrebbe ceduto al alcuni network cinesi, fra cui […], la licenza a trasmettere gli eventi sportivi sopra menzionati e questi, operando in violazione degli accordi stipulati con il contratto di licenza – preclusivi della diffusione in internet delle partite di calcio de quibus – , avrebbero tuttavia immesso nella rete telematica le immagini trasmesse in forma codificata da […] esclusivamente per i propri abbonati, rendendole visibili da un pubblico indeterminato attraverso un semplice collegamento con i siti attraversi i quali dette immagini vengono appunto immesse e diffuse in internet. Con la conseguenza di rendere possibile, mediante l’utilizzo della tecnica della rete peer to peer streaming TV , a qualunque soggetto munito di un computer collegato in interne di seguire in diretta gli eventi sportivi la cui visione è riservata a coloro che hanno sottoscritto uno specifico abbonamento con la società denunciante. Caratteristica peculiare della tecnica della rete peer to peer è che la distribuzione degli eventi non avviene attraverso un unico server centrale, bensì attraverso un numero variabile di utenti collegati alla medesima rete e, proprio per questo motivo, la qualità del servizio, nel senso di facilità di accesso, aumenta proporzionalmente all’aumentare del numero degli utenti collegati: il personal computer di un qualsiasi utente collegato è dunque parte attiva nella distribuzione delle immagini televisive, diventando uno dei nodi della rete cui possono collegarsi altri utenti che vogliano visionare lo stesso evento. L’utente stesso funge da ripetitore.
Giova ribadire che, secondo quanto denunciato dalla parte lesa e acclarato dagli operanti, i siti incriminati non diffondono direttamente le immagini delle trasmissioni televisive, ma si limitano ad elencare i link, a indicare i collegamenti ai siti attraverso i quali è possibile visionare le diverse partite di calcio trasmesse da […], consentendo dunque di scaricare i software necessari per effettuare i collegamenti con i siti che effettuano le trasmissioni delle telecronache delle partite di calcio del campionato italiano. Il che peraltro non impedisce che un qualunque soggetto si possa autonomamente collegare ai siti che trasmettono le partite di calcio trasmesse dalla società denunciante, senza seguire le indicazioni fornite dai due siti de quibus, anche solo utilizzando un motore di ricerca internet per scaricare i software necessari all’uopo.
V’è ancora da puntualizzare che la rete internet costituisce un territorio – virtuale – non segnato da barriere internazionali, nel senso che qualunque utente può collegarsi, accedendo con il proprio personal computer alla rete telematica,ad un qualunque sito presente nel mondo. La rete telematica internet è per definizione uno spazio non delimitato da confini territoriali, di tal che, una volta che un’opera sia immessa nella rete telematica, ovunque tale inserimento di dati in rete sia avvenuto, l’opera stessa diviene visionabile da un qualunque soggetto presente nel mondo che disponga di un personal computer collegato a internet.
5) Alla stregua delle superiori considerazioni, non è chi non veda come la fattispecie concreta non possa ritenersi sussumibile nella fattispecie tipica. Ed invero, si è ampiamente detto sopra come, anche stando al mero contenuto della denuncia querela, si contesti ai gestori dei siti […] e […] non di avere immesso o anche solo direttamente trasmesso le immagini relative alle riprese delle partite calcistiche coperte da esclusiva di […], ma soltanto di avere indicato i link, cioè la via per ottenere i collegamenti con i siti cinesi responsabili – come indicato anche dalla stessa denunciante – di immettere in rete le immagini protette. In altri termini, l’attività dispiegata dai siti de quibus, di agevolazione dei collegamenti ai siti a mezzo dei quali vengono diffuse le partite calcistiche, costituisce una condotta successiva rispetto a quella incriminata, che è appunto rappresentata dall’immissione in rete internet delle opere protette. La condotta di agevolazione alla consultazione di tali siti, così come la condotta del singolo utente che si colleghi a detti siti e renda migliore la visione delle partite calcistiche (così come si è spiegato sopra), seppur è indubbio che vengano a ledere i diritti di esclusiva di […] e di altri soggetti, non solo intervengono in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie contestata, ma non assicurano alcun contributo causale o anche solo agevolatore della condotta incriminata che, come si è sopra esposto, si riduce alla mera immissione nella rete telematica dell’opera protetta. Una volta che la trasmissione televisiva sia immessa abusivamente in rete dai network cinesi, l’immissione sanzionata dalla norma si è dunque già compiuta e la successiva fruizione delle teleriprese attraverso il collegamento con i siti mediante i quali si compie l’abusiva diffusione o, comunque, l’agevolazione di tali collegamenti (che è contestata ai gestori dei siti incriminati) non realizza alcuna ulteriore immissione nella rete telematica nazionale delle immagini stesse, giusta l’intrinseca transnazionalità dello spazio virtuale di comunicazione delle informazioni che è rappresentato dalla rete internet.
Non v’è dunque materia per configurare alcuna responsabilità di tipo concorsuale in capo ai gestori dei siti de quibus rispetto ad una fattispecie che, così come costruita dal legislatore, sanziona solo l’inserimento in rete dell’opera protetta e non anche la mera diffusione (o il concorso nella diffusione) dell’opera già presente in internet e dunque scaricabile da chiunque dalla rete.
6) E ciò a tacer del fatto che il ricorrente non ha dimostrato che i network cinesi che vengono indicati dalla denunciante quali responsabili dell’abusiva immissione in rete delle immagini coperte da esclusiva abbiano agito in violazione di specifiche clausole del contratto di licenza: il P.M. ha invero trasmesso copia del contratto di licenza – già allegato da […] alla denuncia querela – redatto in lingua inglese, cioè in una lingua diversa da quella prevista per gli atti processuali dal codice di rito (art.109), il che rende l’atto stesso del tutto inutilizzabile, anche a fini cautelari.
7) Infine il Collegio non può non rilevare come la fattispecie concreta come sopra ricostruita non sia sussumibile in alcuna altra incriminazione prevista dalla legge sul diritto d’autore, in particolare, non nella norma di cui all’art.171 lett.f stessa legge, come invece suggerito dal P.M. ricorrente. Anche optando per un’interpretazione estensiva della norma – che si riferisce testualmente alle trasmissioni per filo e per radio – così da abbracciare anche le trasmissioni televisive, non può sfuggire come detta disposizione sanzioni espressamente solo le condotte di registrazione, ritrasmissione e smercio di trasmissioni radiofoniche (o televisive, accedendo all’interpretazione estensiva), laddove si è già ampiamente chiarito sopra come ai gestori dei siti incriminati sia contestato non di avere trasmesso (o ritrasmesso), ma solo di avere indicato il percorso per scaricare dalla rete le immagini trasmesse, rectius già immesse in rete, abusivamente da altri. Si è dunque al di fuori del perimetro di rilevanze penale tracciato anche da tale fattispecie penale.
In conclusione, facendo difetto il requisito del fumus boni iuris, il provvedimento avversato deve essere confermato”.
 

Avv. Buzzoni Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento