Ausiliari dell’imprenditore commerciale: institore, procuratore, commessi.

Scarica PDF Stampa

L’imprenditore nello svolgere la propria attività si avvale della collaborazione di altri soggetti.

Essi possono essere ausiliari interni o subordinati oppure ausiliari esterni o autonomi.

Nel primo caso si tratta di soggetti che fanno parte dell’organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato che lega gli stessi all’imprenditore.

Nel secondo caso si tratta di soggetti che sono esterni all’organizzazione dell’impresa e che collaborano con l’imprenditore in modo occasionale o stabile secondo determinati rapporti contrattuali che possono avere diversa natura, potendo derivare da mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione.

Questi soggetti che aiutano l’imprenditore nello svolgere la propria attività mettendo a disposizione la loro collaborazione rispondono al nome di institore, procuratore e commessi.

 

L’INSTITORE

La disciplina giuridica dell’ institore è contenuta nel titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile dall’articolo 2203 all’articolo 2205.

L’articolo 2203 rubricato “preposizioni institoria” recita testualmente:

“E’ institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto”.

Nel linguaggio comune la figura dell’institore si identifica con il direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa.

Di solito si tratta di un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale.

Nel caso sia preposto all’intera impresa dipenderà solo dall’imprenditore, e solo da lui riceverà direttive e dovrà rendere conto a lui del suo lavoro.

Nel caso sia preposto ad una filiale o ad un ramo dell’impresa (ex articolo 2203 comma 2 del codice civile) si potrà trovare in posizione subordinata rispetto ad un altro institore, ad esempio il direttore generale dell’intera impresa.

Si può verificare anche il caso che ci siano più institori preposti nello stesso tempo all’esercizio dell’impresa e in questo caso essi agiranno disgiuntamente se nella procura non è previsto diversamente (ex articolo 2203 comma tre del codice civile).

Gli obblighi dell’institore si sostanziano nella circostanza che egli è tenuto insieme all’imprenditore all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili (ex articolo 2205 del codice civile), e in caso di fallimento dell’imprenditore saranno applicate anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali a carico del fallito (ex articolo 227 legge fallimentare), tenendo presente che solo l’imprenditore potrà essere dichiarato fallito e soltanto lui sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali che derivano dal fallimento.

L’institore ha inoltre il potere di rappresentanza sostanziale e processuale.

Nel caso della rappresentanza sostanziale anche senza espressa procura, egli può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o del ramo al quale è preposto, non può invece compiere atti che travalicano dalla gestione dell’impresa, ad esempio la vendita o l’affitto dell’azienda oppure il cambiamento dell’oggetto dell’attività e non può vendere oppure ipotecare i beni immobili del preponente se non è stato specificamente autorizzato.

Nel caso della rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa alla quale è preposto (ex articolo 2204 comma 2 del codice civile), quindi non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall’imprenditore.

I poteri rappresentativi determinati dalla legge nei confronti dell’institore possono essere ampliati oppure limitati dall’imprenditore sia all’atto della preposizione sia successivamente.

 

I PROCURATORI

La disciplina giuridica dei procuratori è contenuta nel titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile all’articolo 2209 rubricato “procuratori”.

L’articolo 2209 del codice civile recita testualmente:

“Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso”.

I procuratori di conseguenza sono coloro che secondo un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.

Essi sono quindi ausiliari subordinati e sono di grado inferiore rispetto all’institore perché a differenza dello stesso, non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo di una sede secondaria, e non sono degli ausiliari con funzioni direttive perché il loro potere decisionale è circoscritto a un determinato settore dell’impresa.

Costituiscono esempi di procuratori:

il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicità.

Il procuratore non ha la rappresentanza processuale dell’imprenditore neppure negli atti che sono stati posti in essere da lui stesso, e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili.

L’imprenditore non risponde degli atti compiuti da un procuratore senza splendita del suo nome.

 

I COMMESSI

la disciplina giuridica dei commessi è contenuta nel titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile all’articolo 2210 rubricato “poteri dei commessi dell’imprenditore”.

L’articolo 2210 del codice civile recita testualmente:

“I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati”.

I commessi sono ausiliari subordinati ai quali sono affidate mansioni esecutive oppure materiali e si mettono di persona in contatto con i terzi.

Costituiscono un esempio di commessi:

i commessi di negozio, i commessi viaggiatori, gli impiegati di banca addetti agli sportelli, i camerieri dei bar oppure dei ristoranti.

In virtù della loro posizione i commessi possono svolgere la rappresentanza dell’imprenditore anche senza specifico atto di conferimento della stessa, ma questo potere di rappresentanza è più limitato rispetto al potere dell’institore e dei procuratori.

Stando all’enunciato dell’articolo 2210 comma 2 del codice civile essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni delle quali sono incaricati.

I commessi non possono esigere il prezzo delle merci se queste non sono da essi stessi consegnate, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso.

Se sono preposti alla vendita nei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo fuori dai locali dell’impresa stessa, e non lo possono esigere all’interno dell’impresa se alla riscossione del prezzo è diretta un’apposita cassa.

L’imprenditore da parte sua può sia ampliare sia limitare i poteri dei commessi.

NOTE BIBLIOGRAFICHE:

G. Campobasso: Manuale di Diritto Commerciale GIUFFRE’2011

Codice Civile GIUFFRE’ 2012

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento