Assegno alla ex moglie negato anche con disparità di reddito

Scarica PDF Stampa
I tempi nei quali gli uomini venivano privati della metà dello stipendio a causa del fallimento del vincolo matrimoniale, sono molto lontani.

La questione è stata oggetto oggetto di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 6663/18 del 16/03/2018), che ha ribadito il dettato di un’altra recente sentenza, che risale allo scorso anno (Cass. Sent. 11504/17 del 10/05/2017).

Con la sentenza dello scorso anno, la Suprema Corte aveva stabilito che il divorzio, facendo venire meno ogni legame tra gli ex coniugi, determina anche la cessazione dell’obbligo di mantenimento, salvo quando il coniuge non abbia “mezzi adeguati” per mantenersi da sé, oppure, se sia nell’impossibilità di “procurarsi gli stessi per ragioni oggettive”, ad esempio sopraggiunti limiti di età o infermità fisica.

La questione più importante che viene sottolineata è che la revoca dell’assegno all’ex moglie scatta nonostante la disparità di reddito.

L’assegno di mantenimento non serve più a garantire lo “stesso tenore di vita del quale si godeva durante il matrimonio”, non ha importanza l’abitudine a contare su una determinata disponibilità di denaro durante il periodo della convivenza.

Non significa, però che la moglie non autosufficiente economicamente non abbia più diritto a farsi mantenere.

Al fine di ottenere l’assegno divorzile, si deve dimostrare di non potere trovare lavoro.

Una simile condizione non si addice a chi è giovane e sana.

Giovane”, secondo il ragionamento espresso dalla Cassazione, significa, con meno di 50 anni, al di sopra di questa età si perde ogni contatto con il mondo del lavoro, specie per chi ha fatto la casalinga.

Sana” significa che non deve essere inabile da non potere lavorare.

In queste condizioni, anche la donna disoccupata perché si è sempre occupata della casa e dei figli ha il dovere di trovare un lavoro e di non gravare sull’ex marito.

La dimostrazione di avere cercato un posto senza riuscire a trovarlo, può salvarla dalla negazione dell’assegno di divorzio.

Se prima lo stipendio dell’ex marito incideva nella misura del versamento dell’assegno, oggi questo parametro è indifferente perché lo scopo dell’assegno di divorzio è garantire l’indispensabile per vivere, se la donna se lo può procurare da sé, non ha diritto a ricevere niente.

Secondo gli stessi giudici, oggi il matrimonio rappresenta una scelta di responsabilità, della quale  ci si deve assumere anche i rischi nel caso di fallimento, come se fosse un’azienda.

Se così non fosse, per molte donne senza un lavoro il matrimonio sarebbe un espediente per farsi mantenere dal marito ignaro che le ha sposate.

Il marito ha l’obbligo esclusivo di garantire alla donna lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, durante la separazione, mentre con il divorzio, il dovere in questione non smette di avere efficacia.

In quel caso, se la donna è di per sé indipendente e può contare su una propria entrata dignitosa,  non può più vantare pretese sull’ex marito, con il risultato che anche in condizioni di disparità di reddito, l’ex moglie non potrà avere l’assegno di mantenimento.

Volume consigliato 

La tutela del marito nella crisi della famiglia

Aggiornato ai nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile di cui alla sentenza della Corte di Cassazione 10 maggio 2017, n. 11504, il testo affronta le tematiche riguardanti la figura del padre/marito nelle vicende della crisi familiare. Il commento è di taglio operativo, costantemente arricchito da riferimenti normativi schematizzati e tavole sinottiche processuali; si vuole in tal modo garantire un sussidio pratico e di immediata utilità. Ogni capitolo è corredato da una selezione di quesiti ricorrenti nella giurisprudenza. Con questo approccio, si illustrano le varie situazioni giuridiche della crisi familiare in cui la figura paterna potrebbe subire un pregiudizio nell’applicazione degli istituti del diritto di famiglia. L’analisi e la ricerca giurisprudenziale riservano grande attenzione agli aspetti processuali. Tra gli altri, i temi affrontati sono:- la tutela del patrimonio personale del marito;- il risarcimento del danno a seguito di infedeltà coniugale;- il mantenimento dei figli e i criteri di determinazione dell’assegno;- l’assegnazione della casa coniugale;- la tutela del rapporto del padre con i figli in caso di ostacolo alla sua genitorialità e il mobbing familiare in danno del marito;- la punibilità delle condotte illegittime della moglie nei confronti del marito anche sotto il profilo penale, ad esempio in caso di sottraGiuseppe Cassano Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, dirige collane giuridiche per i principali editori giuridici. Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni incentrate sulle figure emergenti del diritto, con particolare riferimento al nuovo impianto del danno non patrimoniale.Ida Grimaldi Avvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’avvocatura italiana, componente della Commissione Lavoro sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Relatrice in numerosi convegni nazionali in materia di diritto di famiglia, contrattualistica, previdenza e assistenza forense. Autrice e curatrice di numerose pubblicazioni giuridiche per le principali Case Editrici.

Giuseppe Cassano, Ida Grimaldi (a cura di) | 2017 Maggioli Editore

49.00 €  46.55 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento