Assegni familiari: a chi spettano all’interno del nucleo

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Gli assegni familiari sono un contributo economico, concesso dallo Stato italiano, ai lavoratori per il coniuge e i figli, a condizione che questi non prestino nessuna attività lavorativa retribuita.

In relazione al diritto agli assegni familiari, non sempre i figli sono uguali.

Il trattamento in questione, che spetta a lavoratori dipendenti, collaboratori e alcune categorie di pensionati, considera in modo esclusivo alcuni componenti della famiglia anagrafica.

I figli sono considerati parte del nucleo ai fini degli assegno familiari se sono minorenni, inabili, o studenti, al di sotto di una determinata età, in base al numero dei componenti dello stesso.

In relazione all’inclusione nel nucleo dei figli che si trovano in una situazione particolare, ad esempio, studenti maggiorenni, o figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, deve essere richiesta una specifica autorizzazione all’Inps.

Le origini degli assegni familiari

Gli assegni familiari furono introdotti in Italia da un accordo tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei lavoratori dell’Industria con il contratto collettivo dell’11 ottobre 1934.

Il provvedimento aveva l’intento di riequilibrare la situazione determinata dalla riduzione della settimana lavorativa da 48 a 40 ore, la quale comportava una riduzione dei salari.

Gli assegni familiari furono previsti prima per i lavori dell’industria e in seguito furono estesi alle altre categorie dei lavoratori dipendenti.

Gli assegni familiari sono regolati dal T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797.

Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La funzione degli assegni familiari

Gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione, a favore del lavoratore, del collaboratore o del pensionato, finalizzata al sostegno economico della sua famiglia.

Il trattamento è riconosciuto dall’Inps, e viene erogato dall’azienda in busta paga.

In determinati casi la prestazione è liquidata direttamente dall’Inps, ad esempio per chi percepisce ammortizzatori sociali a carico dell’Istituto.

L’ammontare degli assegni cambia a seconda del nucleo familiare, con o senza disabili, con entrambi i genitori o unico genitore, del numero dei componenti e del reddito complessivo della famiglia.

Hanno diritto agli assegni familiari, i dipendenti, i collaboratori o i pensionati che appartengono a nuclei familiari con una composizione specifica.

I figli che fanno parte del nucleo familiare

Stando alle varie fonti, oltre al richiedente fanno parte del nucleo familiare il coniuge non legalmente separato, i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni, i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli. o familiari assimilati, di età inferiore a 26 anni, i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare, i fratelli, le sorelle gli nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

In relazione ai figli sono considerati parte del nucleo esclusivamente i minorenni e gli inabili, oppure i maggiorenni sino a 21 anni, se studenti o apprendisti, se nel nucleo ci siano almeno quattro figli che hanno meno di 26 anni.

I figli per i quali è necessaria l’autorizzazione Inps

Si potrebbe verificare la circostanza che la persona che richiede gli assegni familiari si trovi in situazioni particolari.

Queste potrebbero essere rappresentate da un nucleo con coniugi separati o divorziati o genitori conviventi non coniugati.

Al fine di inserire determinati familiari nel nucleo è necessaria un’autorizzazione preventiva dell’Inps, che deve essere richiesta presentando un apposito il modello di domanda.

In modo dettagliato, l’autorizzazione dell’Inps deve essere richiesta al fine di inserire nel nucleo:

Fratelli, sorelle e nipoti.

Figli di genitori divorziati o separati legalmente, di uno o dell’altro coniuge, figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dall’altro genitore, oppure figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio.

Figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché siano studenti o apprendisti, per i nuclei familiari composti da più di tre figli, o equiparati, che hanno un’età inferiore ai 26 anni.

Familiari residenti all’estero.

Familiari disabili, In assenza di certificazione sanitaria.

Minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.

Nipoti minori a carico del nonno o della nonna richiedente.

Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre alla compilazione del modulo apposito, è necessario allegare un altro modulo.

La domanda di autorizzazione deve essere sempre presentata all’Inps, anche se la richiesta degli assegni familiari è presentata al datore di lavoro.

La domanda di autorizzazione all’Inps può essere presentata attraverso sito web, contact center o patronato.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti che attestano la situazione di fatto del richiedente.

La corresponsione della prestazione al genitore affidatario in caso di separazione dei coniugi

L’articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 “Riforma del diritto di famiglia” ha introdotto una norma innovativa in materia di assegni familiari:

“Il coniuge al quale i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

L’applicazione, specie nel settore del pubblico impiego è stata controversa.

La Circolare n. 48 del 19 febbraio 1992, relativa alla corresponsione della prestazione nei casi di separazione legale o divorzio e quando i nuclei comprendano figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, afferma il principio che l’articolo 211 della legge n. 151/’75 non può non essere applicato a questa prestazione.

L’atto, afferma anche che il diritto attribuito dal menzionato articolo 211 al coniuge affidatario di percepire gli assegni familiari, spetta anche se lo stesso non sia “titolare di una propria posizione protetta”, nello specifico, rapporto di lavoro o pensione.

La stessa continua prevedendo che “realizzatasi la condizione giuridica per la titolarità dell’assegno del nucleo affidatario, in quel nucleo dovranno verificarsi i requisiti di fatto concorrenti nel loro insieme all’attuazione dei previsti criteri di proporzionalità tra il numero dei componenti il nucleo e l’ammontare del reddito”.

A questo fine devono essere valutati sempre i redditi del nucleo dell’affidatario e l’assegno va rapportato oltre che al reddito al numero dei relativi componenti.

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