*** Sommario: Il diritto
societario - Diritto bancario e assicurativo - Il leasing - I Foreign Investments Acts - Profili di diritto della
concorrenza - Diritto Tributario - Proprietà intellettuale - Transazioni
immobiliari - Il riconoscimento delle sentenze di condanna al pagamento di una
somma di denaro - Recupero crediti - Diritto del lavoro - Il mercato
dell'energia IL DIRITTO SOCIETARIO Il diritto rumeno prevede la
possibilità di costituire i seguenti tipi di società: 1) società in nome collettivo 2) società in accomandita
semplice 3) società in accomandita per
azioni 4) società a responsabilità
limitata 5) società per azioni. I due tipi di societa`
maggiormente diffuse ai dell'esercizio di un business in Romania sono le
società a responsabilità limitata e le società per azioni. Prima di passare ad una
analisi più specifica di tali tipi di società ed alla disciplina attualmente
vigente per ciascuna di esse, preme sottolineare che il diritto societario
rumeno è attualmente oggetto di importanti riforme, sostanzialmente volte a
"preparare" la Romania all'ingresso nell'Unione Europea nonchè a
promuovere la tasparenza nelle relazioni commerciali ed a prevenire ed evitare
forme di corruzione. Nell'ambito di tale contesto
opera appunto la legge 31/1990 - così come da ultimo modificata ex legge 161/2003 -, la quale, pur
non prevedendo specificamente alcun mutamento nelle previsioni normative
rispetto al capitale minimo, investe il Governo rumeno del potere di provvedere
con propri provvedimenti ("ordinanze") alla modificazione delle
attuali misure di grandezza (come meglio specificate nel prosieguo) affinchè
entro il 31/12/2005 il capitale minimo
per le società per azioni non sia inferiore ad una somma di moneta locale pari
a EUR 25.000,00. Un'ulteriore riforma di segno
garantistico è stata introdotta dalla Legge 99/1999, volta ad accelerare lo
sviluppo economico della Romania, con l'istituzione dell'"Archivio
Elettronico" presso il quale possono/devono essere registrate le garanzie
reali eventualmente gravanti su quote sociali, essenzialmente al fine di
rendere tali garanzie opponibili ai terzi. La normativa vigente in
ambito societario, così come riformata, riconosce poi particolari garanzie ai
soci fondatori; costoro, in particolare, qualora venga deliberato lo
scioglimento della società, sono titolari del diritto al risarcimento del danno
nei confronti della società medesima qualora lo scioglimento sia
pregiudizievole nei loro confronti. Con riferimento invece alla
distribuzione dei dividendi, mentre la precedente normativa non prevedeva
l'esistenza di un termine entro il quale ciò dovesse accadere, la normativa
attualmente vigente prevede la possibilità che venga indicato un termine, non
solo dall'assemblea dei soci ma anche da leggi speciali dello stato. Qualora la
previsione di un termine per la distribuzione dei dividendi sia effettivamente
previsto, l'eventuale violazione dello stesso può comportare il pagamento di
una penale a carico della società, penale calcolata proporzionalmente
all'entità del ritardo e sulla base del tasso di interesse legale. Date le premesse generali di
cui sopra, passiamo ora a considerare le previsioni specifiche con riferimento
ai due tipi di società più diffuse con particolare riguaro agli investitori
stranieri. 1. Società a responsabilità
limitata Essa costituisce la struttura
più diffusa nell'esercizio di un business di medie o piccole dimensioni. Non
distante dalla Srl italiana, questo tipo di società è caratterizzata dalla
responsabilità, per l'appunto, limitata dei soci. Le obbligazioni sociali sono
infatti unicamente garantite dal patrimonio della società ed i soci sono
responsabili fino alla concorrenza del capitale sociale sottoscritto. Il capitale sociale minimo ammonta attualmente a ROL
2.000.000 (circa EUR 50), può consistere in denaro e/o in conferimenti in
natura ed è diviso in quote il cui valore non può essere inferiore a ROL
100.000 (Eur 3,50). Il numero di soci non può essere superiore a 50 né
inferiore a 2. Le quote possono essere
trasferite agli altri soci, ma, affinchè possano essere cedute a soggetti terzi
rispetto alla compagine sociale, occorre il previo assenso dei soci che
rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale. Eventuali cessioni di quote
devono essere iscritte nel registro delle imprese nonchè presso l'ufficio del
commercio e sono opponibili ai terzi solo in seguito a dette registrazioni. La normativa rumena vieta la
costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, sia che si
tratti di una persona fisica sia che si tratti di una persona giuridica. Una
società a responsabilità limitata non può dunque avere come socio unico una
società a responsabilità limitata unipersonale. L'inosservanza di tali precetti
normativi assume rilievo sotto il profilo penale. L'atto costitutivo, che può
comprendere anche lo statuto della società, deve indicare: denominazione, sede
legale e sedi secondarie o altri uffici privi di personalità giuridica, oggetto
dell'attività, termine, i nomi dei soci fondatori, l'ammontare del capitale, il
numero e l'ammontare delle quote dei soci, la tipologia ed il valore dei
conferimenti in natura (oltre al metodo utilizzato per la valutazione ed il
numero di quote assegnate con riferimento ai conferimenti stessi), gli organi
di gestione della società, le persone che ne hanno la rappresentanza legale, i
dati anagrafici dei singoli soci se persone fisiche ovvero l'indicazione di
denominazione, sede legale e nazionalità dei soci qualora si tratti di persone
giuridiche, i diritti e le obbligazioni dei soci, le modalità di gestione e di
rappresentanza della società, nonchè di scioglimento e/o liquidazione della
stessa. Se esistente, dovrà parimenti essere indicato il marchio della società. Di particolare interesse è
poi la figura del c.d. "rappresentante fiscale", la cui presenza era
obbligatoria fino al dicembre 2003, avente il ruolo di unico referente per
tutto quanto concernente gli aspetti fiscali della società rumena. Il Nuovo Codice Fiscale
romeno ha significativamente modificato tale previsione, per cui a partire dal
Gennaio 2004 la nomina del "rappresentante fiscale" ha cessato di
essere obbligatoria, restando invece unicamente una facoltà per la società. In altri termini dunque non è
più necessario per un cittadino straniero che voglia costituire una società in
Romania investire ed incaricare un rappresentante fiscale e neppure produrre un
"certificato fiscale", essendo invece sufficiente una dichiarazione
di autocertificazione recante i propri dati personali, la propria cittadinanza,
l'assenza di posizioni debitorie nei confronti delle Autorità romene. Gli organi societari sono
l'assemblea dei soci e l'amministratore ( o gli amministratori). L`assemblea generale è
composta da tutti i soci ed è competente - tra l'altro - a modificare lo
statuto, ammettere ed estromettere i soci, approvare il trasferimento di quote
a un nuovo socio, approvare il rendiconto ed il bilancio annuale, distribuire
gli utili, decidere l'aumento o la riduzione del capitale, nominare gli
amministratori, fissare il loro emolumento, esonerarli da responsabilità,
decidere la chiusura o l'apertura di filiali nonchè l'acquisizione di quote di
altre società. L'assemblea generale delibera
con la maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle quote, a meno che l'atto
costitutivo non disponga altrimenti. Salvo diversa previsione di
legge o dell'atto costitutivo, il voto di tutti i soci è richiesto qualora
l'assemblea sia chiamata a decidere della modifica dell'atto costitutivo. Ciascuna quota attribuisce il
diritto ad un voto. L`amministratore unico (o il
Consiglio di Amministrazione, qualora siano nominati più amministratori),
gestisce e rappresenta la società nella sua attività ordinaria conformemente
alla legge, all'atto costitutivo ed alle delibere prese dall'assemblea
generale. Gli amministratori, investiti dall'atto costitutivo o dall'assemblea
generale, sono disgiuntamente ed istituzionalmente investiti del potere di
gestire e rappresentare la società salvo
clausola contraria nello statuto della medesima. Qualora l'atto costitutivo
non preveda in senso diverso, la durata della carica è di due anni. Gli
Amministratori possono essere rieletti, salvo diversa previsione dell'atto
costitutivo. In assenza di una specifica
autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci, gli amministratori non possono
rivestire carica analoga presso altre società concorrenti o che abbiano il
medesimo oggetto sociale, nè possono svolgere la stessa attività commerciale
per proprio conto o per conto di una diversa persona - fisica o giuridica - a
pena di revoca del mandato nonchè di responsabilità per gli eventuali danni
cagionati. La firma del/i legale/i
rappresentante/i della società deve necessariamente essere depositata presso il
Registro delle Imprese nel momento stesso in cui viene fatta istanza per la
registrazione della società mediante atto notarile. Il rapporto tra la società e
l'amministratore è di natura contrattuale e la responsabilità degli
amministratori nei confronti della società si estende alla verifica
dell'effettività dei pagamenti effettuati dai soci, dell'effettiva esistenza
dei dividendi pagati, delll'esistenza e della corretta tenuta dei libri
sociali, dell'esatto adempimento delle decisioni rese dall'assemblea generale
dei soci, dell'adempimento dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo della società. Qualora il numero dei soci
sia superiore a 15, l'assemblea dei soci deve nominare il collegio dei sindaci,
secondo le regole che si vedranno oltre nell'ambito della società per azioni. 2. Società per azioni Essa costituisce la struttura
più usata nell'esercizio di un'impresa di ampie dimensioni. Il capitale minimo ammonta a
ROL 25.000.000 (approssimativamente pari ad EURO 800). Il 30% del capitale sociale
deve essere effettivamente versato al momento della registrazione della societa`ed
il restante 70% deve essere versato entro il termine di due anni dalla
registrazione della società. Il capitale sociale è
rappresentato dalle azioni emesse dala società. Le azioni sottoscritte dai
soci fondatori possono essere acquistate sia mediante pagamento in denaro sia
mediante prestazione d'opera. Le azioni devono avere
identico valore e conferire identici diritti agli azionisti. I tipi di azioni sono: azioni ordinarie al portatore
che vengono trasferite tramite consegna; azioni ordinarie nominali che
si trasferiscono tramite girata, ove il trasferimento diviene effettivo ed
efficace solo in esito all'iscrizione nel registro degli azionisti. Possono altresì essere emesse
azioni privilegiate, le quali attribuiscono ai soci detentori un titolo
provilegiato nella ripartizione dei dividendi, in assenza però di diritto di
voto. L'assemblea generale
straordinaria dei soci può deliberare la conversione delle azioni ordinarie in
privilegiate, e viceversa. Possono altresì essere emessi
titoli obbligazionari, sia nominativi che al portatore, per un ammontare che
non ecceda i tre quarti del capitale depositato ed effettivo in conformità con
l'ultimo bilancio approvato. Il valore nominale delle
obbligazioni non può essere inferiore a ROL 25.000. I titoli emessi in pari
data devono avere identico valore nominale e devono conferire identici diritti
ai possessori. Le obbligazioni possono
essere emesse sia materialmente, su supporto cartaceo, sia in forma
dematerializzata tramite la registrazione presso istituti di credito. L'atto costitutivo, che può
comprendere anche lo statuto della società, oltre a quanto sopra previsto per
la società a responsabilità limitata, deve specificare l'ammontare del capitale
sociale sottoscritto già versato (non inferiore, come si è visto, al 30%), il
tipo delle azioni, il valore nominale di ogni azione. Gli organi della società per
azioni sono: l'Assemblea generale
ordinaria e straordinaria; il Consiglio di Amministrazione il Comitato di Direzione
nominato dal Consiglio di Amministrazione. L`Assemblea generale
ordinaria è l`organo competente ad assumere tutte le decisioni relative
all`attivita` sociale ed è composto da tutti gli azionisti che hanno diritto di
voto. I poteri specifici dell'assemblea includono quello di deliberare circa
l'emissione di obbligazioni, di nominare e revocare i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato di Direzione nonchè di esonerarli da responsabilità;
è altresì competente a promuovere eventuali iniziative legali nei confronti di
soci fondatori, degli amministratori e dei membri del Comitato di Direzione. L'Assemblea Generale
straordinaria è invece l'organo investito del potere di disporre gli aumenti o
le riduzioni di capitale sociale, nonchè di deliberare in merito ad eventuali
modificazioni della forma o dell'oggetto sociale, a spostamenti della sede
sociale, alla proroga del termine di esistenza della società ovvero al suo
scioglimento anticipato, ad eventuali fusioni o acquisizioni, alla conversione
delle azioni e/o delle obbligazioni da una categoria all'altra, alla emissione
di obbligazioni, ed infine, a qualunque ulteriore modifica dell'atto
costitutivo. Il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato di
Direzione sono gli organi di gestione e rappresentanza della società. I membri del Comitato di
Direzione sono altresì membri del Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo
delega infatti l'esercizio di talune funzioni al Comitato. Il Presidente del Consiglio
di Ammnistrazione può anche essere il Ditrettore generale, ed in questo caso è
anche a capo del Comitato di Direzione. Per quanto riguarda la durata
in carica degli Amministratori (e dunque anche dei membri del Comitato), si
applicano le stesse regole viste per le società a responsabilità limitata. Affinchè il Consiglio di
Amministrazione possa validamente deliberare è necessaria la presenza effettiva
di almeno la metà dei componenti, salvo che l'atto costitutivo non imponga un quorum più grande. Le decisioni
vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti. La società per azioni deve
altresì avere tre sindaci ed identico numero di sindaci supplenti, salvo che
l'atto costitutivo non indichi un numero maggiore. In ogni caso i sindaci
devono essere in numero dispari. Al momento della costituzione
della società, i sindaci vengono nominati dall'assemblea costitutiva; il loro
mandato è di tre anni e sono rieleggibili. Ciascun sindaco deve
adempiere personalmente al proprio mandato. Almeno un membro del collegio
sindacale deve essere un revisore contabile, iscritto negli appositi registri. 3. Le persone giuridiche
senza scopo di lucro: fondazioni ed associazioni La fonte normativa principale
vigente in materia è l'ordinanza n. 26/2000 (così come modificata nell'ambito
del processo di aggiornamento ed adeguamento del diritto romeno a quello
vigenti negli altri paesi europei), la quale detta la disciplina relativa alle
persone giuridiche senza scopo di lucro, di cui, seppur brevemente, pare utile
occuparci. Le persone fisiche o
giuridiche che intendano esercitare attività a vantaggio dell'interesse
generale, o di una specifica collettività locale o gruppo di persone, ovvero,
se del caso, nell'interesse proprio ma non di natura economica, possono
costituire associazioni e fondazioni. Affinchè un'associazione o
una fondazione possano essere regolarmente costituita occorre che l'atto
costitutivo riporti alcune indicazioni fondamentali (a pena di nullità assoluta
ed insanabile), tra cui quella dello scopo dell'associazione medesima
(dichiarazione da rilasicarsi mendiante atto notarile), quella relativa
all'ammontare del patrimonio iniziale (che deve essere pari a cento volte la
retribuzione lorda minima mensile nell'economia rumena) e del suo attivo patrimoniale
(che deve essere almeno pari al doppio della minima retribuzione mensile lorda
nell'economia romena). Qualora l'associazione o la
fondazione abbiano il solo fine della raccolta di fondi a scopo umanitario,
l'attivo patrimoniale iniziale può essere pari a solo venti volte la
retribuzione lorda minima mensile nell'economia rumena. L'autenticazione e
l'approvazione dello statuto di associazioni e fondazioni viene rilasciata dal
Ministero di Giustizia (e non dall'Ufficio per il Commercio) e le associazioni
e fondazioni costituite devono essere iscritte nell'apposito registro relativo
all'area interessata. Gli organi delle associazioni
sono: - l'Assemblea Generale,
composta da tutti gli associati, è l'organo cui sostanzialmente sono demandate
tutte le decisioni fondamentali per l'associazione; - il Consiglio di
Amministrazione, cui spetta la concreta realizzazione ed esecuzione delle
delibere prese dall'assemblea generale; del Consiglio di Amministrazione
possono fare parte anche asoggetti non membri dell'associazione; - il Sindaco (o il collegio
dei sindaci qualora l'associazione abbia più di cento membri iscritti),
preposto al controllo finanziario dell'attività dell'associazione. Gli organi della fondazione
sono invece: - il Consiglio di Amministrazione,
organo di guida ed amministrazione della fondazione, composto di almeno tre
membri nominati dai fondatori al mmento della costituzione della fondazione; - il Sindaco (ovvero il
collegio sindacale, sempre composto in numero dispari), preposto al controllo
finanziario della fondazione. Le controversie in qualunque
modo attinenti a fondazioni ed associazioni sono devolute alla competenza della
"judecatoria",
ufficio analogo a quello del Giudice di Pace italiano, qualunque sia il valore
della controversia. Associazioni e fondazioni
possono altresì costituire società commerciali, purchè i proventi delle stesse
vengano reinvestiti al fine di perseguire gli scopi delle associazioni (o
fondazioni) medesime. Associazioni e fondazioni
possono poi svolgere direttamente attività aventi natura economica purchè tali
attività abbiano carattere accessorio e siano in stretto legame con lo scopo
principale dell'associazione (o fondazione). Due o più fondazioni o
associazioni possono costituire un federazione avente personalità giuridica,
che deve essere iscritta nell'apposito registro delle federazioni presso il
Tribunale. Il Giudice competente per le
controversie relative alle federazioni è il Tribunale. Le persone giuridiche
straniere senza scopo di lucro vengono riconosciute dalla Romania, a condizione
di reciprocità, previa approvazione da parte del Governo e iscrizione negli
appositi registri presso il Tribunale, a condizione che siano state
regolarmente costituite nel proprio Stato di appartenenza e che il loro scopo
statutario non contravvenga all'ordine pubblico della Romania. Ai fini del riconoscimento in
Romania, occorre depositare la copia autentica e la traduzione legalizzata
dell'atto costitutivo, dello statuto, della deliberazione dell'organo
competente relativa al riconoscimento della associazione (o fondazione) in
Romania, dello statuto della futura rappresentanza rumena della associazione (o
fondazione). Le associazioni e fondazioni
straniere possono essere proprietarie di unità immobiliari ovvero essere titolari
di (ed esercitare) altri diritti reali, per tutta la durata dell'associazione
stessa. DIRITTO BANCARIO ED
ASSICURATIVO 1. Gli istituti di credito
stranieri in Romania Le attività bancarie in
Romania sono regolate dalla legge n. 58/1998 ("Legge Bancaria") e dal
Regolamento n. 2 del 1999, i quali prevedono innanzitutto che dette attività si
svolgano sotto il controllo della Banca Nazionale di Romania. Per quanto riguarda in
particolare la costituzione di filiali o sedi secondarie di banche straniere in
territorio rumeno le norme citate richiedono una specifica autorizzazione
rilasciata dalla banca centrale in esito ad un procedimento che si articola in
due fasi: a) - approvazione della
costituzione della banca, con riferimento alla normativa vigente per la
costituzione di società commerciali (L. 31/1990 come modificata) nonchè alla
legge bancaria; b) - autorizzazione ad operare. Oltre quindi ai normali
requisiti necessari per la costituzione di una società in romania (solitamente
le banche rivestono la forma di società per azioni), è richiesta l'osservanza
di ulteriori parametri, con riguardo alla specifica attività che verrà svolta
dalla banca, alla clientela cui la stessa si rivolge principalmente e alle
modalità di diffusione, agli studi effettuati con riferimento allo specifico
segmento di mercato di interesse, alle previsioni di bilancio per i tre anni
successivi, ai costi necessari per la costituzione, nonchè alle persone dei soci
fondatori e dei dirigenti (direttori e revisori, ad esempio). Le richieste di approvazione
(a) ed autorizzazione (b) devono essere corredate dalla specifica
documentazione indicata dalla legge romena. In caso di documentazione
incompleta o insufficiente, la banca centrale potrà richiedere le necessarie
integrazioni o supplementi di informazioni. A prescindere dalla previa
approvazione circa la costituzione della banca, la banca centrale romena è
comunque sempre nella condizione di rigettare una richiesta di autorizzazione.
In tal caso il mancato rilascio dell'autorizzazione (b) ad operare ha l'effetto
di travolgere altresì la già eventualmente concessa approvazione (a). Una nuova richiesta può
essere avanzata solo dopo che sia decorso il termine di sei mesi dal precedente
diniego. La richiesta deve in ogni
caso essere redatta in lingua romena e la documentazione in lingua straniera
dovrà essere munita di traduzione legalizzata ai sensi delle vigenti norme di
diritto internazionale privato. 2. L'attività di
assicurazione e riassicurazione In Romania le attività di
assicurazione (facoltativa e obbligatoria) e riassicurazione, così come
disciplinate dalla specifica normativa vigente in materia, sono necessariamente
svolte da società commerciali. In particolare,
l'attività di assicurazione può essere esercitata unicamente da società per
azioni, mutue assicuratrici, filiali o succursali di società commerciali
straniere costituite in Romania, le quali siano state autorizzate dalla
Commissione di Supervisione dell'Attività Assicurativa avente sede centrale a
Bucarest. Tale autorizzazione è necessaria affinchè una società assicuratrice
possa essere iscritta nel registro commerciale delle imprese. In caso di assicurazioni
facoltative, i rapporti tra società assicuratrice ed assicurato, sono
disciplinati dal singolo contratto, viceversa qualora si tratti di
assicurazioni obbligatorie (ad esempio da sinistro stradale), tale rapporto è
regolato dalla legge. A tutela degli assicurati, la
legge romena prevede l'esistenza di uno specifico "fondo", costituito
mediante il contributo delle società assicuratrici, avente lo scopo di
provvedere ai pagamenti in favore dei soggetti assicurati in caso di insolvenza
da parte delle compagnie di assicurazione. Il fondo viene costituito e
gestito dall'Ufficio delle assicurazioni e riassicurazioni presso il Ministero
delle Finanze. Per costituire una società
assicuratrice occorre l'adempimento di formalità analoghe a quelle indicate per
la costituzione degli istituti di credito. IL LEASING L'attività di leasing è
disciplinata dalla legge operante in materia societaria nonché dalla specifica
ordinanza relativa alle operazioni di leasing ed alle società di leasing. Con il contratto di leasing
una parte concede all'altra il godimento di un bene mobile o immobile verso un
corrispettivo rateale e per un tempo determinato, attribuendo ad essa, alla
scadenza del termine previsto, la facoltà di acquistare la proprietà del bene
mediante il versamento di un prezzo prestabilito, ovvero di prolungare il
periodo, ovvero ancora di terminare il rapporto contrattuale. Il soggetto finanziatore può
essere una società di leasing rumena o straniera; l'utilizzatore può essere
invece sia una persona fisica che una persona giuridica, rumena o straniera. Al fine di stipulare un
contratto di leasing, il soggetto interessato dovrà provvedere al preliminare
rilascio alla società finanziatrice di tutti gli elementi necessari ed idonei
ad accertare la propria situazione finanziaria. Il rapporto è poi regolato
dai singoli contratti. Al fine di costituire una
società di leasing, la normativa rumena prevede che il capitale minimo
sottoscritto e integralmente versato sia di 500 milioni di ROL (pari a circa
12.600 Euro). Sia i canoni relativi al
contratto di leasing, sia i costi dell'assicurazione relativa ai beni oggetti
del ocntratto di leasing, sono fiscalmente deducibili. I FOREIGN INVESTMENTS ACTS 1. Le garanzie e le
agevolazioni riconosciute dalla Romania agli investitori stranieri 1.1 Profili generali La materia è disciplinata da
tre diverse fonti normative: l'Ordinanza d'urgenza n. 92/1997 ("Misure
volte all'incentivazione degli investimenti stranieri") come modificata
dalla Legge n. 241/1998, l'Ordinanza n. 66/1997 ("Regime legale applicabile
agli investimenti stranieri in Romania realizzati tramite l'acquisto di titoli
di stato") e la Legge n. 332/2001 ("Misure volte alla promozione
degli investimenti stranieri aventi un impatto significativo sull'ecenomia
rumena"). In generale, la normativa di
cui sopra prevede che gli investimenti in Romania, così come il possesso,
l'utilizzo e gli atti di disposizione con riferimento ad una proprietà in
territorio rumeno, non possano in alcun modo essere assoggettati ad un regime
discriminatorio. In particolare, gli
investitori stranieri in Romania beneficiano della possibilità di effettuare
qualunque tipo di investimento in ogni ambito e con qualunque forma legale
prevista dal diritto rumeno, nel rispetto dei seguenti principi: - a prescindere dalla nazionalità e dalla
residenza, gli investitori godono di pari trattamento; - gli investitori stranieri
devono essere garantiti rispetto a procedure di nazionalizzazione o
espropriazione per pubblica utilità; - gli investitori stranieri
devono poter godere di agevolazioni fiscali e doganali; - lo Stato fornisce
l'assistenza necessaria sotto il profilo delle formalità amministrative che
devono essere rispettate; - la legge romena riconosce
agli investitori stranieri il diritto di convertire la valuta frutto dell'investimento
effettuato, nella valuta del paese di origine anche ai fini del trasferimento
della valuta medesima; - gli investitori stranieri
hanno il diritto di scegliere il foro o la corte arbitrale competente in
Romania in caso di controversia; - agli investitori stranieri
viene riconosciuta la possibilità di ottenere l'ammortamento accelerato dei
beni oggetto dell'investimento; - agli investitori stranieri
viene riconosciuta la possibilità di dedurre fiscalmente i costi sostenuti per
la promozione pubblicitaria; - agli investitori stranieri
viene riconosciuta la possibilità di assumere ed impiegare lavoratori stranieri
conformemente alla legislazione vigente in materia di lavoro; - qualora l'investitore
straniero sia una persona giuridica, residente o non residente, lo stesso può
acquistare diritti reali su beni immobili, nella misura necessaria per la
realizzazione della propria attività in conformità con il proprio oggetto
sociale, fatta eccezione del diritto di proprietà sui terreni, che invece
possono essere unicamente di proprietà di soggetti rumeni. Vale la pena da ultimo di
menzionare che, qualora l'investitore straniero intenda operare transazioni
finanziarie su titoli di stato, tali transazioni devono essere effettuate
tramite società di intermediazione mobiliare, autorizzate dalla banca nazionale
rumena, o da altro agente che sia autorizzato dal Ministero delle Finanze. Tali
operazioni vengono realizzate nel mercato borsistico, autorizzato dal Ministero
delle Finanze. Le somme oggetto di deposito
bancario al fine di procedere alla transazione, in caso di trasferimento nel
paese di origine, non sono soggette ad imposizione fiscale in Romania. 1.2 Garanzie ed agevolazioni
per investitori non residenti in Romania. Gli investitori non residenti
hanno la possibilità di trasferire nella propria valuta i proventi degli
investimenti, al netto dell'imposizione fiscale rumena. Trattasi, ad esempio, dei
dividendi ottenuti dalla partecipazione ad una società di capitali rumena, gli utili ricavati da una associazione in
partecipazione, le somme ottenute in caso di liquidazione di una società, le
somme ottenute a titolo di risarcimento del danno in caso di espropriazione. 1.3 Agevolazioni fiscali e
doganali. Gli investitori stranieri
beneficiano delle seguenti agevolazioni: - il valore dei beni mobili,
materiali e/o immateriali, che costituiscono conferimenti in natura in società
commerciali, o contributi in una associazione in partecipazione o in un'impresa
familiare, che siano necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sono
esenti da dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA); - il valore degli
equipaggiamenti tecnologici (macchinari ed apparecchiature), sono esenti da
dazi doganali; - i costi sopportati per
attività di promozione pubblicitaria sono integralmente deducibili; - le perdite fiscali annuali
possono essere recuperate nell'arco temporale dei cinque anni successivi; - i profitti che siano
reinvestiti sono esenti da imposta; - gli investimenti in società
di nuova costituzione aventi capitale sociale maggiore di 500.000 USD (ovvero
somma equivalente in moneta rumena), ad eccezione del settore bancario,
beneficiano di una riduzione dell'aliquota di imposta commisurata al valore dell'investimento. Qualora ricorrano casi di
contenzioso tra investitori stranieri e lo Stato Rumeno in ambito fiscale,
l'investitore straniero ha il diritto di scegliere l'applicazione della Legge
sul contenzioso amministrativo n. 29/1990 unitamente alla Legge n. 105/1992
relativa ai rapporti di diritto internazionale privato, oppure della
Convenzione di Washington del 1965, ovvero ancora del Regolamento arbitrale
UNCITRAL/CNUDCI. 1.4 Investimenti di impatto
particolarmente significativo I nuovi (successivi al vigore
della Legge 332/2001) investimenti di valore uguale o maggiore di un milione di
dollari US, e che contribuiscano al processo di modernizzazione e sviluppo
delle infrastrutture economiche rumene e che creano nuovi posti di lavoro, godono, come si è visto di un particolare
regime di agevolazioni. Tali investimenti possono riguardare qualunque ambito,
ad eccezione del settore bancario, finanziario ed assicurativo. L'autorità deputata al
controllo preventivo degli investimenti in esame è il Ministero per lo sviluppo
e programmazione economica - Dipartimento per le relazioni con gli investitori
stranieri. Premesso che la Romania
riconosce ovviamente gli accordi e le convenzioni bilaterali stipulati in
materia di investimenti stranieri, gli investitori hanno il diritto di
trasferire interamente i profitti ottenuti al netto di imposte, tasse o altri
oneri dovuti secondo la legge rumena. Possono altresì trasferire le somme
ottenute dalla vendita delle quote ovvero delle partecipazioni, nonchè le somme
che sono il risultato della liquidazione della società. Ogni acquisto di materiale
tecnologico o informatico di importazione dal paese di origine, necessario per
la realizzazione dell'oggetto sociale, è esente da dazi doganali. Inoltre il
pagamento dell'IVA può essere posticipato fino al momento in cui l'investimento
non produca i suoi frutti. Per beneficiare di tale
regime, i beni devono essere nuovi, ossia mai utilizzati e/o prodotti da non
più di un anno. Gli investimenti realizzati
ai sensi della legge 332/2001 beneficiano di una deduzione del 20% dal valore
dell'investimento, calcolato unitamente alle altre somme da dedurre. Come nel caso degli
investimenti minori, le perdite fiscali possono essere recuperate nel corso del
quinquennio successivo. PROFILI DI DIRITTO DELLA
CONCORRENZA La legge n. 21/1996
disciplina la concorrenza nell'ambito del mercato rumeno ed ha come scopo la
protezione e la promozione della concorrenza stessa anche in considerazione
degli interessi dei consumatori. La normativa in esame si
applica dunque a tutti i casi in cui agenti economici (o associazioni di agenti
economici) romeni o stranieri, mediante atti o fatti, limitino, impediscano o
vizino i rapporti di concorrenza. L'Autorità investita del
controllo è il Consiglio per la Concorrenza, autorità amministrativa autonoma,
e l'Ufficio per la Conocorrenza, diretta promanazione governativa. Le ipotesi di pratiche
anticoncorrenziali vengono individuate, e proibite, dalla normativa vigente in
Romania (artt. 5 e 6) in tutti i casi in cui
sussistano pattuizioni espresse o tacite fra soggetti economici aventi
lo scopo mediato o immediato di violare appunto le regole del mercato e della
concorrenza. Si tratta ad esempio dei casi in cui vi sia il controllo esclusivo
della produzione e distribuzione di prodotti tecnologici; quando i soggetti
economici coinvolti sottopongano a condizione la conclusione di contratti al
fine di veder applicate specifiche
clausole in contrasto con gli usi in ambito commerciale; quando ci si trovi di
fronte ad accordi che ecludono l'acquisto o la vendita da specifici soggetti
economici in assenza di ragioni oggettive esplicitate. Sono peraltro previste
eccezioni alla casistica di cui sopra, per cui possono esservi accordi o
decisioni o usi apparentemente in violazione delle regole della concorrenza e
ciononostante conformi alla legge, quando gli effetti positivi sul mercato
siano maggiori di quelli negativi, ovvero, ad esempio, se da tali pattuizioni
il consumatore medio possa trarre vantaggio. La sussistenza di tali requisiti
viene valutata dal Consiglio della Concorrenza, il quale può conferire con
propria decisione il cosidetto "beneficio di accettazione". Da ultimo, l'art. 6 vieta
l'uso abusivo di posizione dominante da parte di uno o più agenti economici
nell'ambito del mercato rumeno, che rischi di violare le regole di mercato
ovvero di pregiudicare l'interesse dei consumatori. Si tratta ad esempio
dell'imposizione, diretta o indiretta, di un prezzo di vendita o di una
tariffa, o di altre clausole contrattuali caratterizzate da iniquità, ovvero
del rifiuto di intrecciare relazioni commerciali con alcuni fornitori o
beneficiari. Anche in queste ipotesi
eventuali violazioni delle regole in materia concorrenziale devono essere fatte
oggetto di comunicazione al Consiglio della Concorrenza. 2.1 La concentrazione
economica La concentrazione economica
si realizza qualora, tramite qualunque atto giuridico, vengano realizzate delle
operazioni (fusioni, acquisizioni...) che siano in grado di produrre mutamenti
strutturali nell'ambito di un agente economico. Sono proibite le operazioni
di "concentrazione economica" qualora possano avere effetti
limitativi della concorrenza e del mercato. DIRITTO TRIBUTARIO La materia è stata di recente
profondamente innovata dal Codice Unico Fiscale, ed è inoltre regolata, quanto
ai rapporti tra l'Italia e la Romania, dal Regolamento di attuazione della
Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra i due Paesi. Il Codice Unico si inserisce
nel contesto di uniformizzazione del diritto rumeno alla normativa vigente nel
resto dell' Europa, ed è improntato a principi di trasparenza, neutralità,
equità fiscale ed efficienza dell'imposizione. L'imposizione fiscale in
Romania riguarda:
· i
profitti generati da persone giuridiche;
· i
redditi delle persone fisiche;
· i
redditi generati dalle piccole imprese;
· i
redditi generati da soggetti non residenti in Romania (per essere considerati
soggetti "residenti" è richiesta una permanenza di almeno 183 giorni
in territorio rumeno, ovvero l'esistenza di un domicilio in Romania, ovvero che
il centro principale degli interessi sia in Romania);
· i
redditi generati dalle rappresentanze in Romania di società straniere;
· il
"valore aggiunto" (IVA);
· le
accise;
· le
tasse imposte dagli enti locali. L'anno fiscale corrisponde
all'anno di calendario. 1. Redditi sottoposti al
regime di tassazione rumeno I redditi sottoposti alla
tassazione da parte della Romania sono tutti quelli prodotti da residenti,
indipendentemente dal fatto che siano di provenienza rumena ovvero che siano
stati ricevuti in Romania, ovvero in un Paese straniero. Sono altresì
sottoposti a tassazione i redditi prodotti da non residenti, ma di fonte rumena. 1.1 L'imposta sui redditi
delle persone giuridiche Sono soggette all'imposizione
fiscale in Romania: tutte le persone giuridiche
costituite in Romania, ovvero straniere ma aventi una Stabile Organizzazione in
Romania; le persone giuridiche o
fisiche straniere che svolgano attività in Romania per il tramite di
associazioni in partecipazione; le persone giuridiche
straniere le quali generino reddito da o in relazione con proprietà immobiliari
in territorio rumeno nonchè a seguito di vendita o cessione di titoli detenuti
da una società rumena; le persone fisiche residenti
in Romania -ancorchè straniere- che svolgano attività con persone giuridiche
rumene per i redditi generati sia in Romania che all'estero tramite una
assocazione in partecipazione. In questo ultimo caso,
l'imposta dovuta dalla persona fisica viene assorbita e corrisposta dalla
persona giuridica. L' aliquota di imposizione è
attualmente pari al 25%, salvo maggiorazione del 5%, qualora si tratti di
attività relative a locali notturni, case da gioco, scommesse sportive. Il calcolo della base
imponibile è invece effettuato sulla base delle norme speciali e delle
Convenzioni internazionali applicabili ai singoli casi, in particolar modo,
quando si tratti di soggetti che svolgano attività nell'ambito dei servizi
internazionali. Ovviamente per tale calcolo
occorre dedurre le spese ed i costi sostenuti per la realizzazione dei profitti
soggetti a tassazione, oltre a quelle espressamente previste dai regolamenti
vigenti in materia. Oltre alle ipotesi di
esenzione fiscale specificamente previste da norme speciali, non sono soggetti
ad imposizione fiscale i redditi provenienti da dividendi relativi a società
rumene, ovvero, a partire dal momento in cui la Romania entrerà a far parte
dell'Unione Europea, relativi a società straniere aventi sede nell'Unione
Europea e partecipate almeno per il 25% da una società rumena per un periodo
non inferiore a due anni precedenti la data di pagamento dei dividendi. Il Codice fiscale fornisce
previsioni specifiche con riferimento al contratto di leasing. In caso di locazione finanziaria l'utilizzatore è
considerato esattamente come il proprietario, mentre in caso di leasing operativo, è il locatore ad
essere equiparato al proprietario. Pertanto, nel caso di leasing finanziario, l'utilizzatore
può dedurre gli interessi, mentre in caso di leasing operativo l'utilizzatore può dedurre i canoni di
locazione. Per quanto riguarda le
perdite, determinate sulla base della dichiarazione dei redditi, le stesse potranno
essere recuperate in un periodo di cinque anni consecutivi mediante detrazione
dagli utili imponibili. 2. Aspetti di fiscalità
internazionale Le società straniere che
operano in Romania e che hanno una Stabile Organizzazione in loco, sono tenute al pagamento
delle imposte per gli utili relativi alla sede rumena. Gli utili soggetti a
tassazione sono quindi solo quelli riconducibili alla Stabile Organizzazione rumena, previa
deduzione dei costi e delle spese correlate. Le spese generali di amministrazione,
indipendentemente dal luogo in cui sono sostenute, rimborsate dalla società
straniera e registrate dalla Stabile Organizzazione, possono essere dedotte
fino al 10% del salario dei dipendenti della Stabile Organizzazione medesima. E' comunque necessario che la
Stabile Organizzazione di una società straniera in Romania venga registrata
presso l'Autorità fiscale competente dal legale rappresentante. Sono altresì soggetti a
tassazione i redditi delle persone giuridiche straniere relativi a proprietà
immobiliari in territorio rumeno nonchè alle cessioni di partecipazioni in
società rumene. A tal fine è possibile nominare un rappresentante fiscale (fino
a Dicembre 2003 era invece obbligatorio). In particolare, i redditi
relativi alle proprietà immobiliari in Romania sono i seguenti:
· i
canoni di locazione relativi a tali proprietà;
· i
proventi derivanti dalla compravendita del diritto di proprietà ovvero di altri
diritti reali;
· i
proventi relativi alla compravendita o cessione di quote societarie qualora il
50% dei beni strumentali della società siano costituiti, direttamente o per il
tramite di ulteriori soggetti giuridici, da beni immobili situati in
Romania;
· i
redditi ottenuti mediante lo sfruttamento delle risorse naturali in Romania,
ivi compresi i redditi ottenuti dalla cessione di qualunque diritto afferente a
dette risorse naturali. 2.1 Il credito di imposta Se una persona giuridica
rumena possiede redditi di fonte estera
soggetti a tassazione nel Paese della fonte, alla medesima persona
giuridica, spetta un credito per le imposte pagate all'estero che si estende
fino alle imposte pagate sugli utili dai quali derivano i redditi di fonte
estera. 2.3 Perdite verificatesi
all'estero Non sono utilizzabili in
Romania le perdite riferibili a Stabili Organizzazioni all'estero, al fine di
compensare redditi di fonte rumena. 3. Tassazione sui dividendi I dividendi in uscita verso
soggetti residenti in Romania sono soggetti ad una ritenuta del 10%, mentre
qualora i dividendi siano diretti a percettori non residenti, occorre
verificare le aliquote delle ritenute in base alle Convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni stipulate dalla Romania. 4. Agevolazioni fiscali I contribuenti stranieri e/o rumeni che abbiano
ottenuto il certificato di investitori in Aree disagiate della Romania, hanno
diritto ad un periodo di esenzione (tax
holiday) dal pagamento delle imposte sui redditi fintanto che permane la
classificazione di "Area
disagiata". DIRITTO DELLA PROPRIETA'
INTELLETTUALE 1. La Registrazione dei
marchi L'organo competente per la
registrazione e la gestione dei marchi in Romania è L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
(OSIM). La vigente "Legge Marchi
e di Indicazione Geografica" (in prosieguo "legge-marchi")
definisce i marchi quali segni distintivi idoenei a distinguere le merci
prodotte o i servizi forniti da un determinato
soggetto. Tali segni possono essere costituiti da parole, nomi delle persone,
lettere, numeri, disegni, figure, forme o imballaggi, combinazioni di colori,
suoni vocali, o qualsiasi combinazione di tali elementi. Un segno può essere un
marchio, um marchio di servizio, un marchio collettivo o marchio di
certificazione. La legge-marchi si applica
anche alle persone giuridiche straniere che abbiano sede o domicilio fuori
dalla Romania in Paesi che abbiano stipulato convenzioni internazionali con la
Romania. Per marchio anteriore si
intende il segno registrato, ovvero solo depositato per essere registrato,
presso il Registro Nazionale dei Marchi, a condizione - quanto al secondo caso
- che al deposito segua la registrazione. Ciò ovviamente ha da valere
ovviamente nell'ambito delle singole categorie merceologiche. Per marchio notorio si
intende un marchio largamente conosciuto in territorio romeno alla data di
deposito della domanda di registrazione o dalla domanda di rivendicazione. Il marchio collettivo è
invece destinato a distinguere i prodotti ed i servizi forniti da una
associazione da quelli forniti da altri soggetti. Il marchio di certificazione
indica che la produzione o il servizio forniti sono garantiti dal titolare del
marchio stesso sotto il profilo della qualità, dei materiali utilizzati, delle
modalità di fabbricazione ovvero di altre caratteristiche particolari. L'indicazione geografica è la
denominazione necessaria per indicare che un dato bene è originario di una
certa zona del Paese qualora la qualità, la reputazione o altre caratteristiche
siano essenzialmente attribuite agli altri prodotti provenienti dalla stessa
regione geografica. Il procedimento per la
registrazione di un marchio si compone dai seguenti passaggi: - la presentazione della
domanda presso l'OSIM (Ufficio di Stato Brevetti e Marchi). L'ufficio ha
l'onere di verificare innanzitutto l'anteriorità della domanda presentata
rispetto alle altre domande che riguardano eventuali marchi identici o simili
già registrati, infatti la titolarità del marchio appartiene alla persona
fisica o giuridica che per prima abbia depositato la domanda di registrazione
del marchio stesso; - la disamina formale della
medesima che comporta la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti
dalla legge per il rilascio del marchio. Tale verifica deve svolgersi nel
termine di un mese. Se i requisiti di legge risultano soddisfatti, allora
l'Ufficio attribuisce la data al deposito. Nell'ipotesi in cui vi siano
mancanze od omissioni il richiedente ne viene tempestivamente informato e gli è
concesso un termine di tre mesi per l'integrazione della domanda. In questo
caso la data di deposito coincide con quella del completamento della domanda.
In difetto di integrazione della citata domanda nel termine suindicato la medesima
viene rigettata; - la terza fase del
procedimento riguarda poi la verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla
legge per il rilascio del marchio. Tale controllo viene effettuato nel termine
di sei mesi dalla data di presentazione; - una volta verificata la
sussistenza dei requisiti per la registrazione del marchio, l'OSIM ordina che
la registrazione del marchio venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale dela
Proprietà Industriale nel termine di due mesi dalla data del parere favorevole.
Se invece i requisiti di legge non vengono ritenuti soddisfatti, l'OSIM
attribuisce al richiedente un termine di tre mesi entro il quale lo stesso può
depositare memorie a sostegno della propria richiesta ovvero ritirarla. Il termine di tre mesi può
essere rinnovato per ulteriori tre mesi su istanza del richiedente ed a fronte
del pagamento di una apposita tassa. Dopo il decorso di tali
termini, l'OSIM deciderà sulla domanda di registrazione. Nel termine di ulteriori tre
mesi dalla data della pubblicazione, i soggetti interessati possono opposizione
alla registrazione. Il tempo necessario per la
registrazione di un marchio, conformemente alla procedura illustrata, è
mediamente di un anno. La tutela accordata con la
registrazione del marchio ha durata decennale decorrente dalla data della
domanda. L'estensione temporale della
tutela del marchio può essere ottenuta mediante domanda depositata dal
richiedente con il pagamento dell'imposta prevista dalla legge. La domanda, che
può essere presentata un numero indeterminato di volte, deve essere corredata
dal numero di registrazione del marchio e dai dati personali del titolare del
marchio e può essere fatta nel corso degli ultimi tre mesi precedenti la
scadenza. 1.1 Conseguenze della
registrazione La registrazione del marchio
comporta per il suo titolare il diritto esclusivo di usare e disporre del
marchio ed inibirne a terzi l'uso senza concessione. Il marchio può essere anche
posseduto in comproprietà e ciò comporta che ciascuno dei comproprietari ha la
facoltà di utilizzo del marchio con o senza il consenso degli altri
comproprietari conformemente agli accordi stipulati tra i medesimi. A meno che non sussistano
motivi fondati che legittimano il titolare del marchio a non utilizzarlo dopo
averlo ottenuto è fatto obbligo al soggetto che richieda ed ottenga la
registrazione di un marchio di farne uso nel territorio rumeno entro 5 anni
dalla registrazione, a pena di estinzione del diritto ottenuto. Il marchio può essere
trasferito, anche unitamente ad un' impresa commerciale, ed il trasferimento
dovrà essere registrato presso il Registro Statale dei marchi. L'utilizzo del marchio può
altresì essere concesso in licenza ed anche in questo caso l'operazione è
soggetta a pubblicità e registrazione. 1.2 La registrazione dei
marchi internazionali La Romania è parte del Madrid Agreement for the International
Trademark Registration. Il procedimento per la
registrazione del marchio internazionale è molto simile al procedimento già
illustrato ed il contenuto del diritto che deriva dalla registrazione è
paragonabile al contenuto ed estensione del diritto che consegue alla
registrazione di un marchio nazionale. La Romania si riconosce il
diritto di rifiutare l'estensione della protezione della registrazione
internazionale al suo territorio, in virtù dell'art. 5 del Trattato di Madrid. Competente a conoscere di
eventuali contestazioni è l' International
Bureau for Intelectual Property, cui dette contestazioni devono essere
proposte entro un anno dalla registrazione internazionale o dalla domanda di
estensione territoriale. 2. Brevetti e procedure di
deposito L'organo competente al
rilascio ed alla gestione dei brevetti nel territorio romeno è sempre l'OSIM. Secondo le norme della
attuale Legge Brevetti romena, un brevetto può essere rilasciato per invenzioni
di qualsiasi settore tecnologico, purchè abbiano il carattere di novità, siano
innovative rispetto allo stato della tecnica e siano idonee ad essere applicate
alla produzione industriale. Le teorie scientifiche, i
metodi matematici, i risultati di un lavoro artistico, gli schemi, le regole e
i metodi di ragionamento, di gioco o
business, nonchè i programmi per elaboratori elettronici e le presentazione di
dati sono esclusi dall'applicazione di questa disciplina e non sono quindi
brevettabili. Sono egualmente esclusi
dall'applicazione della disciplina di cui alla Legge Brevetti: - le invenzioni che sono in
contrasto con l'ordine pubblico e la moralità; - i metodi per il trattamento
del corpo umano ed animale mediante terapia o chirurgia, inclusi i metodi
diagnostici. È prevista la brevettabilità dei prodotti necessari per
l'esecuzione delle citate terapie e lo sviluppo dei metodi diagnostici; - i processi elaborati per la
modificazione biologica di speci vegetali esclusi i metodi microbiologici. Le domande di brevetto devono
necessariamente essere redatte in lingua rumena e presentate all'OSIM. A tali fini occorre
provvedere al deposito: - della domanda di brevetto
unitamente al titolo della invenzione, corredata dai dati personali del
richiedente; - della descrizione
dell'invenzione. La data di deposito della
domanda coincide con la data di iscrizione del brevetto, pertanto ad essa
occorre fare riferimento al fine di determinare la anteriorità o meno di
qualsiasi successiva richiesta e/o domanda di registrazione del medesimo
brevetto. Sotto il profilo formale, il
procedimento tende alla verifica ed alla attestazione della data di deposito
della domanda di iscrizione, alla verifica della presenza di tutti i requisiti
richiesti dalla legge per il rilascio del brevetto. Nell'ipotesi in cui vi siano mancanze od
omissioni il richiedente ne viene tempestivamente informato e gli è concesso un
termine di tre mesi per l'integrazione della domanda. In difetto di
integrazione della citata domanda nel termine suindicato la medesima si
considera come non proposta. Alla fase di esame formale
segue la fase dell'esame della sussistenza dei requisiti sostanziali. La
Commissione di esaminazione brevetti
dell'OSIM preposto alla disamina delle domande studia le caratteristiche
del brevetto e redige una relazione. Nell'ipotesi in cui
l'autorità preposta a tale fase ritiene che il brevetto sia in tutto o in parte
non ammissibile, ne informa il richiedente che viene invitato ad integrare o
modificare la domanda nel termine di tre mesi; in difetto, la domanda si
ritiene rigettata. Il brevetto viene rilasciato
per un periodo di 20 anni, decorrente dalla data d'iscrizione (e quindi dalla
data di presentazione della domanda) e deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Proprietà Industriale. 2.1 Effetti dell'ottenimento
del brevetto Il diritto esclusivo include
il diritto ad usare, disporre dell'invenzione ed inibire a terzi l'uso della
medesima senza concessione. La protezione dell'invenzione
si riferisce al periodo successivo al rilascio del brevetto. 2.2 Domanda per un brevetto
internazionale ed europeo La Romania è parte della
Convenzione di Brevetto Europeo (Convenzione di Monaco), della Convenzione di
Parigi e del Trattato Internazionale in materia di Brevetti, pertanto è alle
disposizioni di tale fonte che occorre fare riferimento per il rilascio di
brevetti internazionali. L'OSIM è l'autorità
competente a ricevere le domande di brevetti internazionali ed europei in virtù
dei suddetti trattato. 3. Modello di utilità Le norme appicabili ai
brevetti sono applicabili anche ai modelli di utilità. La domanda volta
all'ottenimento di un brevetto può essere trasformata in domanda per
l'ottenimento di un modello di utilità. Il modello di utilità è
rilasciato per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data d'iscrizione. L'ACQUISTO ED IL
TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI Le fonti del diritto rumeno
in materia di proprietà (con particolare riferimento alla parte della
disciplina che qui interessa) possono essere rinvenute: - nella Costituzione Romena; - nel "Property
Acts" (Legge 54/1998 e Legge 18/1991 come modificata); - nel Foreign Investment Act (Ordinanza 99/1997). Il diritto rumeno prevede in
materia un doppio regime applicabile al diritto di proprietà. La legge,
infatti, disciplina separatamente: - l'acquisto e la
disposizione di un diritto di proprietà sui terreni; - l'acquisto e la
disposizione di altri diritti reali. Conformemente alla previsione
della Costituzione del 1991 (attualmente in corso di abrogazione) le persone
fisiche o giuridiche straniere non possono legittimamente acquistare diritti di
proprietà su terreni in Romania ad eccezione delle ipotesi di successione nel
diritto per causa di morte. In quest'ultimo caso, il cittadino straniero erede
- salvo che non richieda ed ottenga la cittadinanza rumena - è obbligato a
trasferire, entro un termine di un anno, il diritto di proprietà così acquisito
ad un cittadino romeno o ad una persona giuridica situata nel territorio
romeno. Vale peraltro la pena di
sottolineare che, nell'ambito del procedimento di riforma del diritto romeno
attualmente in corso, l'art. 44 della Nuova Costituzione, già approvata in via
referendaria ma non ancora dalle Camere, prevede che i soggetti stranieri
possano essere proprietari di immobili a condizioni di reciprocità, in base
alle previsioni normative dettate dai trattati internazionali di cui la Romania
è parte e comunque a condizione che la Romania entri a far parte dell'Unione
Europea. In ogni caso, allo stato, la
limitazione esiste e gli investitori stranieri dovranno tenerne debito conto e considerare la possibilità di
ovviarvi. A tale proposito, il diritto
romeno, ed in particolare la legge 54/1998 (Juridical Circulation of the Land) e l'ordinanza di emergenza n.
92/1997 (Foreign Investment Act)
prevedono che una persona giuridica
registrata in Romania sarà trattata come una persona giuridica romena, anche
nell'ipotesi in cui il suo capitale sociale sia integralmente di proprietà
straniera. In pratica, questa disciplina
consente al cittadino straniero di costituire una società in Romania, con
capitale interamente straniero, e di utilizzare la medesima al fine
dell'acquisito di beni immobili. Esiste, tuttavia, una
restrizione: una società con capitale straniero ha l'onere di ottenere una
speciale permesso al fine dell'acquisito di beni immobili e terreni nei
territori di frontiera e negli altri territori che su designazione
dell'autorità ministeriale sono considerati necessari per la sicurezza
nazionale (Juridical Circulation of The Land). Occorre menzionare che la
Costituzione Romena non prevede al momento alcuna disposizione con riferimento
all'acquisto di proprietà fondiarie da parte di Stati stranieri. Una organizzazione
intergovernativa ha peraltro il potere di acquistare diritti di proprietà su
terreni in Romania conformemente a quanto previsto da Trattati internazionali
eventualmente in vigore o attraverso un atto di promanazione ministeriale. In questo
ultimo caso, il consenso di provenienza governativa viene a costituire un
elemento essenziale del procedimento di acquisto del bene in questione. Non vi sono forti
limitazioni, invece, per l'acquisto da parte di soggetti stranieri di diritti
reali su beni immobili. Per quanto riguarda invece i
beni situati in prossimità del confine di stato e/o i beni che rivestano
interesse nazionale, al fine di procedere all'acquisto di diritti reali su di
essi è necessario richiedere ed ottenere una autorizzazione da parte delle
autorità governative compententi. RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE
DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO IN ROMANIA Il riconoscimento delle
sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro non è soggetto ad una
specifica normativa differente dall'ordinario procedimento di riconoscimento
del giudicato straniero in generale. A tale proposito, la Romania
ha stipulato una serie di trattati internazionali con paesi europei ed
extra-europei aventi come scopo la disciplina e l'agevolazione del
riconoscimento di sentenze straniere -
non solo di condanna al pagamento di una somma di danaro - nell'ambito
del proprio territorio. L'ingresso della Romania
nell'unione europea, previsto per l'anno 2007, comporterà maggiori e
probabilmente incisivi cambiamenti nell'ambito della disciplina applicabile al
riconoscimento delle sentenze straniere. In particolare sarà
direttamente applicabile dalle corti rumene la disciplina prevista dalla
Convenzione di Bruxelles del 1968 ed ora dal Regolamento 44/2001 (che l'ha
integrata ed in parte modificata) nonché quella di cui alla Convenzione di
Lugano del 1988. 1. Il procedimento di
riconoscimento Al fine di ottenere il
riconoscimento in Romania di una sentenza in materia civile/commerciale
straniera, occorre innanzitutto verificare l'esistenza di una convenzione
bilaterale di cui sia parte la Romania per il reciproco riconoscimento delle
sentenze. Per ciò che concerne, in
particolare, i rapporti Italia-Romania trova applicazione la Convenzione per
l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
in materia civile con riferimento ai paesi membri dell'Unione Europea, ratificata
con la Legge n. 187/2003. In mancanza di una
convenzione blateriale, la domanda di riconoscimento è invece assoggettata al
vaglio del Ministero di Giustizia, in collaborazione con il Ministero per gli
Affari Esteri, che valuterà la sussistenza del requisito della reciprocità. 1In entrambi i casi, è
necessario procedere al deposito di una domanda di riconoscimento della
pronuncia straniera presso il Tribunale di Bucarest, unitamente ai seguenti
documenti: - copia autentica della
sentenza; - certificazione attestante
il passaggio in giudicato della decisione che dovrà essere riconosciuta, a meno
che tale elemento non si evinca ictu
oculi dalla riconoscenda decisione; - certificazione che la
decisione è esecutiva nel paese in cui è stata pronunziata; - nell'ipotesi di decisione
resa in contumacia, copia autentica dell'atto introduttivo del giudizio
originario, debitamente notificato al contumace nel rispetto della disciplina
applicabile nel paese di origine; - traduzione giurata di tutti
i documenti succitati in lingua rumena. A seguito del deposito della
domanda di riconoscimento innanzi al Tribunale di Bucarest, viene instaurato un
ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale l'istante ha l'onere di
notificare la domanda, corredata dai documenti che intende produrre, alla
controparte, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti. Il procedimento volto al
riconoscimento del giudicato straniero è normalmente semplice e la pronunzia
della decisione può essere ottenuta in un periodo che può durare fino ad un
anno. In ogni caso di mancanza di
convenzioni bilaterali di cui la Romania sia parte, preliminarmente alla
presentazione dell'istanza di cui sopra, la stessa deve essere inoltrata dal
Tribunale competente al Ministero di Giustizia e, solo nell'ipotesi di parere
positivo di quest'ultimo - basato sulla valutazione circa la sussistenza della
già richiamata condizione di reciprocità -, potrà avere inizio il giudizio
ordinario volto al riconoscimento della decisione. Naturalmente, si tratta in
sostanza di un adempimento di carattere burocratico che, tuttavia, incide sulla
durata complessiva del procedimento di riconoscimento. La sentenza che pronunzia in
merito al riconoscimento o meno della decisione straniera di condanna è
impugnabile per le vie ordinarie innanzi agli organi giudiziari competenti. I requisiti che la pronuncia
straniera deve possedere al fine del suo riconoscimento sono normalmente e
dettagliatamente previsti nei trattati bilaterali in vigore, tuttavia, in
generale occorre che: - la decisione sia stata
pronunziata dall'autorità competente nel paese di origine; - il convenuto sia stato
regolarmente citato nel rispetto delle regole all'uopo previste nel paese di
origine e/o si sia regolarmente costituito nel procedimento che ha condotto
alla pronunzia della sentenza riconoscenda; - la decisione sia passata in
giudicato, ovvero non sia più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione nel
paese in cui è stata resa e sia, naturalmente, esecutiva; - il giudicato non sia in
contrasto con la sovranità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico rumeno; - non esistano sentenze
definitive in Romania rese in giudizi aventi il medesimo petitum e la medesima causa petendi; - non vi siano giudizi pendenti in Romania tra le
medesime parti, aventi il medesimo petitum
e la medesima causa e
che siano iniziati prima di quello cui la sentenza da riconoscere si riferisce. La sentenza di riconoscimento
della sentenza straniera in Romania non prevede una riesame nel merito della
decisione da riconoscersi, tuttavia, il giudice competente potrà essere
chiamato al riesame del merito della controversia ogniqualvolta vi sia una
richiesta legittima in questo senso e, comunque, salvo sussista la
giurisdizione del giudice adito sulla base dell'applicazione della norme di
diritto internazionale privato in vigore attualmente nel paese (Legge
105/1992). Deve naturalmente essere
considerata una questione di merito, quindi non riesaminabile in sede di
riconoscimento della sentenza di condanna, la scelta della legge applicabile
operata dal giudice che ha pronunziato la riconoscenda decisione. Ugualmente non sottoponibile
a riesame è la questione della prescrizione del diritto maturata nel paese di
origine. 2. Condanna al pagamento
degli interessi Nell'ipotesi in cui la
sentenza riconosciuta contenga una condanna al pagamento di interessi e spese
il debitore sarà condannato al pagamento delle medesime conformemente al
giudicato riconosciuto. Con riferimento al pagamento
delle spese di giustizia opera in Romania - come in Italia - l'ordinario
principio della soccombenza e tale principio non soffre eccezione nelle ipotesi
in discorso. Le spese legali dovute dal "soccombente" sono calcolate
sia sulla base della Tariffa forense in vigore all'epoca del riconoscimento che
sulla base dell'esibizione delle fatture relative alle spese sostenute
dall'attore per il deposito della domanda e l'assistenza legale necessaria per
l'azione. IL RECUPERO DEI CREDITI IN
ROMANIA 1. Principi generali
applicabili alle obbligazioni L'art. 961 dell'Obligations and Contracts Act impone correttezza e diligenza
nell'adempimento delle obbligazioni conformemente agli accordi in essere tra le
parti ed alle qualità e quantità pattuite. Al fine di essere azionato in
via monitoria (procedura analoga a quella per decreto ingiuntivo prevista dal
diritto italiano), il credito deve essere liquido ed esigibile, determinato nel
suo ammontare, ed inoltre deve essere indicata la data della sua scadenza. Un debito si intende
esigibile quando il termine pattuito per l'adempimento è inutilmente decorso. Il decorso del tempo incide
sulla esigibilità delle obbligazioni essendo ogni obbligazione suscettibile di
prescrizione. L'inerzia del creditore
nell'esigere l'adempimento della prestazione dovutagli unitamente al decorso
del termine di prescrizione previsto dalla legge preclude al creditore la
possibilità di ottenere quanto dovutogli. Il termine di prescrizione
ordinaria è di tre anni ed inizia a decorrere dalla data in cui il credito
diventa esigibile. Decorso il termine di
prescrizione l'obbligazione diviene di carattere "morale", ovvero è
sprovvista di azione in via giudiziaria, pur essendo suscettibile di
adempimento volontario. 2. Il procedimento per il
recupero dei crediti In base al diritto rumeno, il
creditore, prima di adire le vie legali per tutela dei propri interessi, deve
esperire un tentativo volto ad ottenere lo spontaneo adempimento da parte del
debitore, mediante formale invito presso la sede del creditore. Qualora tale tentativo non
porti a risultati concreti, il creditore può procedere (senza che ciò
costituisca peraltro un passaggio obbligatorio) all'ulteriore invio al debitore
di una diffida ad adempiere effettuata da un notaio il quale concederà un
ulteriore termine per l'adempimento. Tale comunicazione dovrà essere
predisposta in tre copie e consegnata al debitore a mezzo di persona incaricata
dal notaio. Dopo la notifica il notaio avrà cura di registrare la data di
perfezionamento della notificazione e di restiture al creditore una delle
copie. Esperito infruttuosamente il
tentativo di cui sopra, il creditore può
agire in giudizio per il recupero del proprio credito sia con un procedimento
sommario analogo a quello per decreto ingiuntivo, sia mediante procedimento
ordinario, domandando al Giudice competente oltre alla condanna del debitore al
pagamento del credito in linea capitale anche del risarcimento del danno insito
nel ritardato adempimento. La condanna include il danno
emergente ed il lucro cessante che siano conseguenza diretta ed immediata del
mancato adempimento. Opera, come
nell'ambito del diritto italiano, il principio della soccombenza, ovvero, il
debitore, condannato al pagamento dell'obbligazione sarà altresì condannato
normalmente al pagamento delle spese legali. Per quanto riguarda il
procedimento sommario di recupero del credito, la stessa viene avviata tramite
il deposito di un ricorso da parte del creditore, presso l'Ufficio del Giudice
di Pace qualora si tratti di materia civile, presso il Tribunale qualora invece
si tratti di materia commerciale, indipendentemente dal valore del credito da
recuperare. Il ricorso deve essere
corredato dai documenti che forniscano la prova del credito, ad esempio il
contratto, le fatture emesse, eventuali dichiarazioni di debito (qualora si
tratti di documenti di provenienza estera dovranno ovviamente essere prodotti
in uno con la traduzione asseverata). Il giudice competente a
questo punto, se ritiene la domanda fondata e provata, emette un'ordinanza di
pagamento concedendo al debitore un termine tra 10 e 30 giorni per il
pagamento. Il debitore, cui l'ordinanza deve essere notificata tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ha un termine di dieci giorni per
avanzare una "richiesta di annullamento" dell'ordinanza di pagamento
alla medesima autorità che l'ha emessa. In caso di accoglimento di
tale richiesta, il giudice provvede a revocare l'ordinanza di pagamento e
pronuncia sentenza irrevocabile, per cui il creditore dovrà procedere in via
ordinaria al recupero del credito. In caso di rigetto
dell'istanza di "annullamento", il giudice pronuncia sentenza
appellabile. L'appello deve essere proposto nel termine di dieci giorni e viene
deciso entro il termine di trenta giorni. I vantaggi connessi alla
procedura sommaria di cui sopra sono in particolare riconducibili alla modestia
dei costi, ammontanti a circa 15 Euro (pari a 365.000 ROL) da pagarsi al
momento della presentazione del ricorso ("tassa giudiziaria") a
prescindere dal valore del credito azionato,
oltre a 0,5 Euro per marche da bollo; alla rapidità del procedimento,
che richiede un periodo da uno a tre mesi in media. Una volta divenuto
definitivo, l'ordine di pagamento diventerà esecutivo mediante l'apposizione
dell'apposita formula. Per quanto riguarda invece i
procedimenti ordinari, le tasse per l'iscrizione a ruolo sono determinate, in
base alla Legge sul calcolo delle tasse, in una percentuale dal 2% al 10% del
valore della controversia, percentuale che varia a seconda dello scaglione di
riferimento. Un giudizio ordinario innanzi
al Tribunale di prima istanza può avere una durata che si aggira
approssimativamente da uno a tre anni. Per quanto riguarda i
procedimenti di esecuzione forzata, similmente al diritto italiano, il
creditore che sia in possesso di un documento che viene considerato un titolo
esecutivo ha la possibilità di iniziare direttamente l'esecuzione nei confronti
del debitore. Sono titoli esecutivi: gli atti ufficiali di ogani
amministrativi, gli atti notarili, le cambiali e tutti gli altri atti che
possono essere considerati titoli esecutivi conformemente al diritto rumeno. Un procedimento di esecuzione
forzata può avere una durata compresa tra i tre mesi e l anno. 3. Garanzie a tutela del
creditore Al di là delle ordinarie
garanzie ottenibili sui beni immobili, il diritto rumeno (Legge 99/99,
"Misure per accelarare le riforme econmiche") prevede altresì, per
quanto concerne le garanzie reali mobiliari, l'esistenza di un archivio
elettronico presso il quale dette garanzie possono essere registrate a fini di
pubblicità, opponibilità ai terzi e priorità nell'escussione. L'"Archivio
Elettronico delle Garanzie Reali Mobiliari" assume particolare rilievo
quando ad esempio si tratti di cessioni di crediti garantiti, ovvero in tutti i
casi di contratti locazione (anche finanziaria) che abbiano un termine superiore
ad un anno. I beni oggetto di garanzia
possono essere tutti i beni mobili, materiali o immateriali, ivi compresi ibeni
mobili accessori di beni immobili. Può dunque trattarsi di titoli, certificati
di deposito, diritti relativi allo sfruttamento di marchi e brevetti,
universalità di mobili, beni oggetto di contratto di leasing o locazione, tra
gli altri. DIRITTO DEL LAVORO 1.Permesso di lavoro a
stranieri Il permesso di lavoro per
stranieri, regolato e previsto dalla legge 203/1999 come modificata, è un
documento ufficiale rilasciato dall'"Ufficio per la immigrazione dei
lavoratori" nell'ambito del Ministero del lavoro e della solidarietà
sociale. Il permesso di lavoro ha una
durata di sei mesi ed è rinnovabile senza limiti particolari, purchè in presenza
di un regolare contratto individuale di lavoro presso una persona fisica o
giuridica di nazionalità rumena ovvero presso una società rumena che abbia la
propria sede principale all'estero. Possono altresì svolgere
attività lavorativa in Romania anche in assenza di permesso di lavoro le
seguenti categorie di soggetti (persone fisiche o giuridiche): 1. abbiano un domicilio
legale in Romania 2. siano cittadini di Stati
membri dell'Unione Europea e firmatari dell'Accordo relativo allo Spazio
Economico Europeo 3. siano cittadini con libero
accesso al mercato rumeno in forza di convenzioni bilaterali sottoscritte dalla
Romania 4. abbiano lo status di
rifugiato in Romania 5. siano cittadini stranieri
dipendenti di società aventi la sede in uno stato membro dell'Organizzazione
Mondiale Commercio ed una filiale o succursale in territorio rumeno, ovvero di
società commerciali rumene il cui socio o azionista sia una società straniera,
avente identico oggetto sociale, se venga fornita la prova che non sussiste un rapporto di lavoro con
una ulteriore e differente società rumena 6. abbiano un contratto di
lavoro presso società straniere o amministrazioni pubbliche straniere che
abbiano un domicilio o una sede in Romania e siano stati inviati per un tempo
determinato in Romania per lo svolgimento di incarichi specifici 7. siano cittadini stranieri
di società avente la sede principale all'estero e che siano stati inviati in
Romania in base ad un contratto di collaborazione commerciale; 8. rientrino in ipotesi
specificamente previste da convenzioni internazionali delle quali la Romania
sia parte; 9. svolgano attività
didattica, scientifica artistica o di altro genere ma comunque con carattere
temporaneo, presso istituzioni rumene, in base a specifiche previsioni ministeriali; 10. siano dipendenti di
ministeri o di altre amministrazioni pubbliche locali 11. siano membri della
famiglia di un funzionario consolare o diplomatico. In generale, comunque,
affinchè ad un lavoratore straniero possa essere rilasciato il permesso di
lavoro occorre che: -il posto di lavoro non possa
essere assegnato ad un cittadino rumeno; -il lavoratore straniero deve
possedere l'esperienza professionale sufficiente con riferimento all'attività
da svolgere. Dopo che e` stato rilasciato
il permesso, tra il dipendente straniero e il datore di lavoro rumeno deve
essere sottoscritto un contratto di lavoro secondo le previsioni del Codice del
Lavoro rumeno. Il contratto di lavoro: Deve essere redatto per iscritto in lingua
rumena; Deve rispettare le norme vigenti quanto alla
durata della giornata lavorativa (8 ore), alla durata minima degli intervalli
tra le giornate lavorative (12 ore) e tra le settimane (48 ore) e alla durata
del congedo annuale pagato (21 giornate lavorative indipendentemente dalla
lunghezza dell`esperienza professionale acquisita dal dipendente); Deve prevedere la misura dello stipendio che -
ad oggi - non può essere inferiore a ROL 2.300.000, pari a circa 60 Euro; Deve prevedere la misura minima del
preavviso per lo scioglimento del contratto di lavoro (1 mese per i contratti a
tempo indeterminato e 3 mesi per i
contratti a termine), l'entità del TFR caso di scioglimento del contratto di
lavoro con o senza preavviso; Deve indicare le misure previste in
caso di infortunio e malattia professionale. Deve indicare le regole di
sicurezza durante il lavoro. IL MERCATO DELL'ENERGIA 1. Profili generali. La Romania è stata in passato uno dei maggiori produttori di petrolio del
mondo, ed anche oggi l'importanza delle risorse naturali presenti attribuiscono
al Paese la potenzialità di essere del tutto autosufficiente nella produzione
dell'energia per decenni. Da tali considerazioni, nonchè sotto la spinta dell'Unione Europea, il
Governo rumeno ha da ultimo dato corso ad un processo di modernizzazione ed
adeguamento della normativa vigente proprio con riferimento al mercato
dell'energia. 2. Le Autorità competenti in materia Il controllo e la responsabilità nel settore dell'energia sono
sostanzialmente concentrati nelle mani del Ministero dell'Industria e delle
Risorse, il quale li esercita, per quanto riguarda in particolare l'emanazione
di regolamenti, il rilascio di permessi e concessioni e la determinazione dei
prezzi, tramite: - l'Autorità Nazionale per l'Energia, quanto al settore elettrico, - l'Autorità Nazionale per il Gas Naturale, quanto al settore del gas, - l'Autorità Nazionale per le Risorse Minerarie, quanto al settore
petrolifero, - l'Autorità Nazionale per la Conservazione dell'Energia, avente lo scopo
di promuovere l'efficienza energetica nel Paese. 3. Il settore dell'energia Il settore energetico è
caratterizzato d agrandi potenzialità in termin idi produizione, non solo
tramite le centrali termiche, ma anche tramite centrali idroelettriche e
nucleari. Peraltro le attuali strutture certamente richiedono interventi di
riammodernamento, come previsto dalla Decisione del Governo n. 647/2001. Il settore è stato, sotto il profilo strutturale, oggetto di profonde
trasformazioni attualmente in corso con la privatizzazione delle cinque società
che gestiscono il settore, che sono: - Transelectrica SA, che gestisce la distribuzione ed il trasporto
dell'energia - Termoelectrica SA, che gestisce la produzione di energia
elettrica e termica - Hidroelectrica SA, che gestisce la produzione e la fornitura dell'energia
idroelettrica (investitori stranieri pare siano già coinvolti nello sviluppo e
nel miglioramento dei sistemi di turnìbina esistenti) - Electrica SA, che gestisce la distribuzione dell'energia elettrica - Nuclearelectrica SA, che gestisce l'unica centrale nucleare del Paese. 3.2 La normativa vigente (Ordinanza 63/1998) L'ordinanza sopra citata è la principale fonte normativa in materia. In particolare viene previsto che la produzione dell'energia possa essere
realizzata da qualunque soggetto, società commerciali comprese, con capitale
rumeno o straniero, previa autorizzazione dell'Autorità Nazionale per il
Regolamento del Settore Energetico. Le società straniere devono avere sede legale in Romania. 3.3 L'apertura del mercato agli investitori stranieri Il mercato dell'energia è stato recentemente liberalizzato, e molte società
del settore industriale sono ora nella condizione di poter scegliere
liberamente i propri fornitori. Anche sotto il profilo del rilascio di un maggior numero di licenze da
parte dell'Autorità Nazionale per il Regolamento del Settore Elettrico, il
processo di privatizzazione ha un ruolo primario. 3.4 Il processo di privatizzazione La necessità di richiamare capitali stranieri, ha portato all'emanazione
della Legge 137/2002 relativa alle misure per l'accelerazione dei processi di
privatizzazione. La normativa citata è sostanzialmente volta ad incentivare l'associazione tra
soggetti pubblici e privati, prevedendo la possibilità di concludere contratti
a lungo termine per l'acquisto e la gestione dell'energia elettrica (previo
parere favorevole da parte dell'Autorità pubblica, ovviamente). I contratti tra pubblico e privato vengono in sostanza conclusi tramite
licitazione, previa pubblicazione del relativo annuncio in Gazzetta Ufficiale. L'annuncio contiene l'indicazione di tutti i requisiti di preselezione
degli investitori, i quali possono depositare nei sessanta giorni successivi le
loro offerte all'Autorità competente. Stante la novità della normativa, nessuna partnership di questo genere è
ancora stata realizzata. 4. Petrolio e gas metano La Romania possiede tutt'ora interessanti giacimenti petroliferi nel Mar
Nero, ed anche in quest'ambito la necessità di interventi sostanziali è stata
fortemente avvertita dal Governo, con la propria Decisione 655/2002. Il settore gas è interamente gestito dalla Romgaz SA, avente peraltro lo
scopo di ricercare nuovi giacimenti, nonchè la gestione della produzione e
distribuzione del gas. Il settore petrolifero è invece gestito interamente da Petrom SA, a
partecipazione pubblica del 93%, mentre il 7% è quotato nella Borsa di
Bucharest. Il processo di privatizzazione è iniziato nel 2002 ma deve ancora
terminare. In territorio rumeno varie raffinerie di nazionalità (o partecipazione)
straniera sono attualmente presenti. (1 ) Avv. Silvana BARBURA* - * = senior associate dello
Studio Legale Sutti |
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