L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE

ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
DAL DIRITTO COMUNITARIO

Sintesi degli interventi sul futuro dell’avvocato italiano svolti durante il convegno “Il diritto della Comunità Europea: rapporti con il diritto interno”
(Forlì, 15 ottobre 1999)

di Andrea Sirotti Gaudenzi, Avvocato in Cesena

Il convegno intitolato “Il diritto della Comunità Europea: rapporti con il diritto interno ed effetti sulla realtà locale”, tenutosi a Forlì lo scorso 15.10.99 ha fornito interessanti spunti di riflessione sul futuro della professione forense, di fronte ad un processo di integrazione europea sempre più intenso.

In particolare, su questo tema, si segnala l’intervento della Prof.ssa Lucia Serena Rossi, docente di diritto comunitario presso l’Università di Bologna, che ha trattato i problemi attinenti a tariffe forensi, libera circolazione degli avvocati all’interno della Comunità, conseguenze per gli ordini professionali.

 Recentemente, il problema delle tariffe è stato posto all’attenzione degli operatori del diritto per la presunta violazione della normativa comunitaria in tema di concorrenza tra le imprese.

Com’è noto, molti giuristi, qualificando il professionista come un vero e proprio “imprenditore” (nell’accezione comunitaria del termine), ritengono che la presenza di un tariffario forense debba essere ritenuto un “accordo di cartello”, teso a falsare la concorrenza.

Ben nota è la posizione degli avvocati italiani che, contestando questa impostazione, invocano il mantenimento dell’attuale regime tariffario e, in particolar modo, dei “minimi tariffari”, facendo riferimento alla necessità di tutelare la dignità e il decoro della classe forense.

Sull’argomento delle tariffe, non sono mancate pronunce giurisprudenziali che hanno “assolto” in pieno questo regime, o –rectius- hanno sostenuto la tesi in virtù della quale i singoli professionisti non possono essere ritenuti responsabili di questo meccanismo e non si può imporre loro di disapplicare spontaneamente le tariffe stabilite dal C.N.F. (Trib. Di Tempio Pausania, sent. 28.05.98).

Di segno opposto è la sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha disapplicato i minimi tariffari, sostenendo la violazione della disciplina comunitaria in tema di concorrenza (Corte d’App. di Torino, sent. 19.06.98).

In attesa di conoscere la decisione della Corte di Giustizia della CE con riferimento alla causa C-35/99 (caso “Arduino”), su questione pregiudiziale sollevata dal Pretore di Pinerolo, bisogna constatare che il rilancio del disegno di legge Mirone (ddl 5092) avvenuto in questi giorni sembra condurre verso l’abolizione definitiva dei minimi tariffari, in linea con le indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie.

 Sul problema della libertà di stabilimento per gli avvocati, la prof.ssa Rossi ha rilevato l’inadeguatezza del sistema realizzatosi nel nostro Paese con la direttiva 48/89. L’Italia, infatti, fino ad oggi ha rilasciato attestato di riconoscimento automatico dei titoli stranieri di avvocato, a condizione che venisse superata una “prova complementare” in tema di deontologia professionale.

Questo sistema ha dato origine a molte perplessità (si pensi, per esempio, al fatto che in Spagna si diventi “abogado” subito dopo la laurea, semplicemente iscrivendosi all’ordine professionale; un “abogado” spagnolo può diventare avvocato in Italia senza aver superato alcun esame d’accesso –neppure nel suo Paese- semplicemente attraverso la prova complementare).

La recente direttiva 5/98 (le cui indicazioni verranno recepite dalla prossima “legge comunitaria”) risolve il problema consentendo all’avvocato straniero di esercitare la professione forense con il proprio titolo in tre materie, vale a dire nel diritto dello Stato in cui si stabilisce, nel diritto dello Stato di provenienza e nel diritto internazionale e comunitario.

La recente direttiva stabilisce che, dopo tre anni di esercizio in Italia, il legale straniero (o –meglio- con titolo straniero) possa chiedere l’iscrizione all’albo nazionale, con la possibilità di utilizzare il titolo professionale del Paese in cui esercita.

 Durante il convegno è stato ribadito più volte come l’evoluzione della professione forense alla luce del diritto comunitario debba avere come fine principale la tutela del consumatore, che ha il diritto di farsi assistere da professionisti competenti.

A questo proposito, il prof. Paolo Mengozzi, giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, ha sottolineato l’importanza che in “una nuova società che si basa su di un nuovo diritto” la professione forense riesca a realizzare appieno la propria vocazione di professione di tutela dei consumatori, svolgendo così un ruolo di pubblico interesse.

 Alla conclusione del convegno, i relatori si sono trovati d’accordo nell’esprimere la necessità che gli Ordini Professionali si muovano in questa direzione, cogliendo la “scossa elettrica” (per usare l’espressione usata dal prof. Mengozzi) che discende da questo mondo in continua evoluzione.

 

Ottobre 1999.