IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PREVISTO ALLART 88 DEL TRATTATO UE ED IL NUOVO REGOLAMENTO PROCEDURALE 659/99
Di
Vanessa Porqueddu
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Nel
1999 il Consiglio dellUnione Europea ha emanato, in attuazione dellart.
89 del Trattato, il Regolamento n° 659 relativo alliter procedurale che
gli Stati membri e la Commissione devono seguire nella materia degli aiuti di
Stato.
Il
provvedimento in esame ha recepito, al fine di soddisfare il principio di
certezza del diritto, sia la prassi esistente nellambito della Commissione
sia gli orientamenti del Tribunale di I grado e della Corte di
Giustizia.
La
materia degli aiuti di Stato è collocata dal Trattato sullUnione Europea
nellambito dei comportamenti in linea di principio anticoncorrenziali e
dunque vietati e sanzionabili per la loro natura ostativa degli obiettivi
dellUnione Europea.
E
opportuno sottolineare che un aiuto di Stato è sottoposto alla disciplina in
esame quando sussistono contemporaneamente una pluralità di condizioni.
In
primo luogo laiuto, che è un vantaggio economico configurabile in vario
modo, deve essere concesso dallo Stato, o da articolazioni ad esso riferibili
(es. Enti Pubblici quali le Regioni, le s.p.a
controllate da organismi pubblici
), in maniera non indiscriminata, ad
imprese private o pubbliche, e deve produrre leffetto di
pregiudicare il commercio intracomunitario ed in particolare di falsare
o di minacciare di falsare la concorrenza fra imprese.
Tali
misure possono consistere in contributi in conto capitale o in conto
interessi, nel regime accelerato di ammortamento, nella garanzia sui crediti,
nella vendita o locazione di immobili nummo uno
La
regola è lincompatibilità degli aiuti in esame salva lesistenza di
eccezioni previste o da norme specifiche del
Trattato medesimo, come per lagricoltura, i trasporti e la
sicurezza, o dal II e III paragrafo dellart. 87 del Trattato, le cd
eccezioni de iure o discrezionali. Per il riconoscimento dellesistenza di
situazioni che giustifichino le eccezioni discrezionali è opportuna
unaccurata indagine da parte della Commissione.
Il
Regolamento n°659 attua una distinzione tra gli aiuti in esistenti e quelli
nuovi.
I
primi sono costituiti dalle misure già in vigore prima del Trattato, dagli
aiuti autorizzati, o che si suppongono autorizzati in relazione alle norme del
Regolamento stesso, e dalle provvidenze considerate esistenti o dal
Regolamento o in quanto misure qualificabili come aiuti solo nel periodo
successivo alla loro esecuzione.
I
secondi sono le misure non definibili come già esistenti.
Si
prevede che ogni Stato membro che intenda emanare atti con i quali si
concedano aiuti nuovi alle imprese abbia lobbligo di notificarlo alla
Commissione.
Dopo
tale notifica gli aiuti sono
considerati notificati mentre in assenza della stessa gli aiuti sono ritenuti
illegali. Nellipotesi in cui gli aiuti siano stati regolarmente conferiti
al beneficiario, il quale però ne abbia disposto in violazione delle
decisioni della Commissione, essi
sono indicati come abusivi.
La
procedura prevista dagli artt. 2-9 del Regolamento con riferimento agli aiuti
notificati è applicabile, salvo alcune norme, in virtù di una serie di
richiami, anche agli aiuti
illeciti e a quelli abusivi.
Se lo
Stato membro segue liter prescritto dal Regolamento, notifica
tempestivamente alla Commissione ogni progetto di concessione di un nuovo
aiuto e fornisce tutte le informazioni necessarie. La Commissione ha il potere
di richiedere informazioni supplementari ex art. 5 del Regolamento in esame
nelle ipotesi di notifica incompleta.
Se al
contrario lo Stato membro concede aiuti senza attuare la notifica, cd aiuti
illegali, la Commissione ha il potere di esaminare le informazioni di cui è
in possesso (es. fornite da un concorrente del beneficiario della misura) e
richiederne altre allo Stato.
Durante
lesame degli aiuti illegali la Commissione può emanare uningiunzione di
sospensione della loro erogazione oppure può ingiungere allo Stato di
recuperare a titolo provvisorio la misura già concessa. Tali ingiunzioni
producono i loro effetti fino alla decisione finale di merito. Lingiunzione
di sospensione può essere emanata anche nellipotesi di aiuti abusivi ai
sensi del combinato degli artt.11 e 16 del Regolamento.
Linottemperanza
alle suddette ingiunzioni attribuisce alla Commissione il potere di adire la
Corte di Giustizia per violazione del Trattato.
Lart.
4 del Regolamento prevede che dopo lesame preliminare degli aiuti
lIstituzione comunitaria possa emanare tre tipi di decisioni:
1.
decisione con cui dichiara che la misura
non può essere qualificata come aiuto ai sensi e
per gli effetti dellart.87 del Trattato;
2.
decisione con cui dichiara che laiuto è compatibile con il mercato
comune, cd decisione di non sollevare obiezioni;
3.
decisione con cui prevede di dare inizio al procedimento di indagine
formale.
Naturalmente
lo Stato, prima della decisione autorizzatoria della Commissione non può dare
esecuzione agli aiuti notificati (cd clausola di sospensione).
Le decisioni di cui ai numeri 1,2,3 possono essere adottate, ai sensi dellart. 13 del Regolamento, oltre che per gli aiuti notificati anche con riferimento agli aiuti illegali di cui la Commissione è venuta a conoscenza. Il provvedimento di apertura di unindagine formale può concernere, per il disposto dellart.16, anche gli aiuti abusivi.
Il
procedimento di indagine formale relativo agli aiuti notificati, illegali e
abusivi per il combinato disposto degli artt.7, 13, 16 si può concludere con
le seguenti decisioni:
-
decisione con cui si dichiara che la misura
non può essere qualificata come aiuto;
-
decisione positiva di compatibilità dellaiuto con il Trattato, può
anche essere condizionale;
-
decisione negativa di non compatibilità della misura con i principi
dellUnione Europea.
Lart.8
attribuisce allo Stato membro il potere di ritirare, nella fase precedente
alla emanazione da parte della Commissione delle decisioni di cui agli artt.4
o 7, la notifica attuata.
Nellipotesi in cui sia in corso il procedimento di indagine formale
esso è dichiarato chiuso dallIstituzione comunitaria.
Si
sottolinea che quando la decisione negativa attiene agli aiuti notificati e
per i quali sia stata rispettata la clausola di sospensione, nulla quaestio.
Nella differente ipotesi di aiuti notificati ma erogati illegalmente in attesa
del provvedimento della Commissione, di aiuti illegali tout court o di aiuti
abusivi si pone il problema della restituzione degli stessi.
La
Commissione emana una decisione cd di recupero dellaiuto concesso e degli
interessi sullo stesso, decorrenti dalla data in cui il soggetto beneficiario
ha potuto disporre della misura stessa. Tale decisione non può essere
adottata oltre il periodo
limite
di dieci anni che può peraltro essere interrotto o sospeso ai sensi
dellart. 15 del Regolamento.
Lo
Stato membro deve pertanto dare esecuzione alla decisione della Commissione e
recuperare, secondo le procedure previste dal diritto interno, gli aiuti
conferiti illegalmente.
La
rilevanza del Regolamento in esame emerge soprattutto con riferimento alla
codificazione dei termini procedurali relativi
agli aiuti notificati e non erogati (artt 4 e 7) e alla specificazione del
potere della Commissione di ordinare allo Stato membro il recupero
dellaiuto illegalmente corrisposto (art.14 e 16). Tali scadenze procedurali
e lordine di recupero erano in precedenza previsti dalle decisioni della
stessa Commissione e ampiamente confermati dalle sentenze della Corte di
Giustizia.
2.
POTERI E RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.
Una
delle problematiche di maggior rilievo che
afferisce alla materia degli aiuti di Stato concerne i
poteri attribuiti al
giudice nazionale nella fase
precedente e successiva allintervento della Commissione dellUnione
Europea.
Nella
fase che precede lintervento decisorio della Commissione il giudice dello
Stato membro normalmente è adito dal terzo concorrente del beneficiario nelle
ipotesi di aiuto da considerarsi illegale, in quanto non notificato o
notificato ma concesso violando la clausola di sospensione.
La
Corte di Giustizia ha più volte sottolineato, a partire dalla sentenza del
11-12-1973 causa 120/73 Lorenz, che
allart. 87 I del Trattato non può essere riconosciuta efficacia diretta
nellordinamento nazionale. Pertanto il giudice dello Stato membro può sì
qualificare in via interpretativa la misura concessa come aiuto ma giova
sottolineare che tale intervento non può in nessun caso riguardare lesame
della compatibilità o meno
dellaiuto medesimo con il Trattato. Tale competenza funzionale di carattere
discrezionale è riservata in via esclusiva alla Commissione la quale deve
individuare lesistenza o lassenza di circostanze che giustifichino il
riconoscimento delleccezione alla regola dellincompatibilità.
Allart.
88 III ad finem del Trattato, che sancisce
lobbligo dello Stato membro di non dare esecuzione agli aiuti
progettati prima che la Commissione abbia concluso il procedimento con una
decisione autorizzatoria, la Corte di Giustizia ha invece attribuito efficacia
diretta ed il Regolamento 1999 n°659 ha confermato tale orientamento sancendo
allart. 3 la cd clausola di sospensione.
Da tale ricostruzione consegue che al giudice nazionale è
attribuito il potere di dichiarare che
lo Stato membro, violando liter procedimentale prescritto, ha posto
in essere un comportamento antigiuridico concretizzatosi con
la concessione di un aiuto
illegittimo. Limpresa concorrente può, dunque, far valere il
diritto soggettivo a che lo Stato si astenga dal violare lart.88 III ad
finem.
Infatti
il concorrente del beneficiario, che si ritiene leso dalla illegittima
concessione dellaiuto, adisce il giudice dello Stato membro
per chiedere leliminazione dellatto di conferimento, in
base alle regole di diritto interno, o per far valere una pretesa risarcitoria.
E
opportuno rilevare che linosservanza del diritto comunitario normalmente
deriva dalla promulgazione di una legge a cui fa seguito lemanazione di un
provvedimento amministrativo di attuazione.
Nellordinamento
italiano il terzo leso può rivolgersi al giudice amministrativo al fine di
ottenere, previa dichiarazione dellillegittimità dellaiuto, la
sospensione immediata degli effetti dellatto di concessione
in attesa dellannullamento dello stesso.
La Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza del 21-11-1991
causa C-354/90, ha infatti affermato che il giudice può emanare tutti i
provvedimenti provvisori che ritiene necessari in virtù non solo del diritto
nazionale ma anche dei principi di diritto comunitario compreso quello di
ordinare la sospensione dellerogazione degli aiuti illegittimi in corso.
La
pretesa del concorrente nei confronti della Pubblica Amministrazione erogante
può anche assumere i contorni di unazione risarcitoria nellipotesi in
cui riesca a dimostrare, secondo
i i principi generali, la sussistenza dei requisiti dellillecito aquiliano.
E proprio la possibilità di far valere la responsabilità civile della
P.A. e la connessione di questa con la figura della responsabilità
amministrativa che induce i funzionari pubblici allosservanza del diritto
comunitario.
Si
ritiene che nessuna azione, neanche di tipo risarcitorio, possa invece essere
esperita nei confronti del soggetto destinatario degli aiuti per non essersi
accertato della regolarità delliter procedurale seguito. Infatti nel
Trattato non si rinviene alcuna norma che ponga a carico delle imprese
obblighi di controllo e di verifica del procedimento di concessione
dellaiuto richiesto.
Nella
fase successiva alla emanazione da parte della Commissione di una decisione
negativa di incompatibilità dellaiuto con il Trattato, giudice nazionale
può anche essere chiamato a risolvere le controversie sorte
in relazione allesecuzione o alla mancata esecuzione, da parte dello
Stato membro, di tale decisione.
E
opportuno brevemente rilevare che la tutela del concorrente sussiste anche a
livello comunitario. Nellipotesi in cui, nonostante le ripetute
segnalazioni dellesistenza di aiuti illegali la Commissione non dia inizio
ad alcuna procedura di controllo, il terzo può agire in carenza ai sensi
dellart. 232 del Trattato.
Con
riferimento alla decisione autorizzatoria dellaiuto emanata dalla
Commissione il concorrente può
adire il Tribunale di prima istanza per ottenerne lannullamento.