Annullamento del matrimonio se i coniugi hanno convissuto

Scarica PDF Stampa
Nell’ordinamento giuridico italiano, gli effetti dell’annullamento del matrimonio non sono automatici, è necessario un riconoscimento di efficacia, con un giudizio che arriva a una sentenza, che tecnicamente, prende il nome di “delibazione”.

Le  condizioni per ottenerla dal giudice sono diverse rispetto a quelle che servono per pronunciare per analogia dal Tribunale ecclesiastico.

A questo proposito spesso ci si chiede se si possa annullare il matrimonio se i coniugi hanno convissuto.

La risposta è “no”, se la convivenza avvenuta “come marito e moglie” si è protratta per più di tre anni.

Questa conclusione è dovuta al fatto che il modo di ragionare dei Tribunali Ecclesiastici è diverso da quello dei giudici italiani.

I Tribunali Ecclesiastici possono dichiarare nullo il matrimonio religioso senza limiti di tempo, se dovessero constatare dei fenomeni e delle cause che impediscano la formazione della volontà dei coniugi.

I giudici italiani compiono una valutazione laica, che si basa su motivi di ordine pubblico, che sono inderogabili anche quando si sono pronunciate le massime autorità ecclesiastiche.

È uno dei principi ispiratori del Concordato stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

La Suprema Corte di Cassazione ha sempre respinto le richieste di delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio in caso di convivenza protratta, e anche la più recente pronuncia sull’argomento (Cass. ord. n. 19271 del 07/07/2021) conferma che non si può annullare il matrimonio se la coppia, dopo le nozze, ha convissuto insieme per almeno tre anni.

In simili casi le sentenze ecclesiastiche non possono avere valore nell’ordinamento italiano e la loro efficacia resta in ambito religioso.

Volume consigliato

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

Le differenze tra matrimonio civile e religioso

Il matrimonio civile e quello religioso, o canonico, hanno dei punti di affinità ma presentano molte differenze.

Le principali sono relative al fatto che il matrimonio civile lo celebra l’ufficiale di stato civile, vale a dire, il sindaco oppure un suo delegato, ed è regolato dalle leggi dello Stato.

Il matrimonio religioso è celebrato da un sacerdote della Chiesa cattolica, oppure di un’altra fede, secondo il rito di quella confessione.

 

Il matrimonio civile non è valido ai fini religiosi, e quello religioso non ha nessuna efficacia civile. Il lato d’incontro tra questi due istituti è il matrimonio concordatario, che viene celebrato, da un sacerdote, con il rito cattolico, e durante la funzione religiosa, prevede la lettura agli sposi degli articoli del codice civile che contemplano i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio, tra i coniugi e verso i figli  (artt. 143 e seg.c.c.).

Con questo adempimento, l’atto di matrimonio compilato dal sacerdote potrà essere trascritto nei registri dello stato civile e avrà piena efficacia nell’ordinamento italiano.

 

In quali casi si può annullare un matrimonio

L’annullamento è la perdita di validità e di efficacia del matrimonio a iniziare dalle sue origini, come se non fosse mai stato celebrato.

A livello religioso, non si può parlare di annullamento, perché per la Chiesa il matrimonio è un sacramento indissolubile che non può essere revocato.

In presenza di determinati requisiti è possibile ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico.

Sono dei vizi che si verificano nella formazione del consenso prestato da uno o da entrambi gli sposi al momento delle nozze.

I motivi di annullabilità o di nullità, del matrimonio sono relativi a cause concomitanti o preesistenti alla celebrazione del matrimonio.

In modo tecnico si dice che incidono sul momento genetico del rapporto coniugale, mentre la separazione e il divorzio dipendono da fatti sopravvenuti durante il matrimonio e sono relativi  a fatti distinti da quelli dei quali ci si sta occupando.

I motivi che possono portare alla nullità del matrimonio sono molteplici e vanno dall’errore su determinate qualità del coniuge, come l’impotenza, alla mancanza di rapporti sessuali, ed è il cosiddetto “matrimonio rato e non consumato”.

Il matrimonio civile può essere annullato se manca l’età minima per prestare il consenso, vale a dire, 18 anni, o 16 anni se ci sono “gravi motivi” (art. 84 c.c.), se manca la libertà di stato, perché uno dei coniugi è sposato o vincolato da un’unione civile (art. 86 c.c.), per incapacità naturale, permanente o transitoria, di uno dei coniugi al momento della celebrazione delle nozze, per simulazione, come quando ci si sposa per fare ottenere al coniuge straniero la cittadinanza italiana (art. 123 c.c.).

La convivenza dei coniugo e l’annullamento del matrimonio

La legge italiana considera la convivenza dei coniugi uno degli elementi essenziali del matrimonio.

Il codice civile (art. 122, co. 4, c.c.) preclude la possibilità di esercitare l’azione di annullamento del matrimonio se c’è stata coabitazione per un anno dal momento nel quale le cause che avevano determinato l’errore, il timore o la violenza sono cessate, mentre nell’ordinamento canonico la brevità della convivenza può essere un motivo per dichiarare la nullità del matrimonio religioso.

Qualunque sia stato il motivo per il quale il Tribunale Ecclesiastico ha dichiarato nullo un matrimonio, quella pronuncia, per assumere validità nell’ordinamento italiano, deve avere una delibazione, un procedimento davanti alla Corte d’Appello competente, dove la sentenza ecclesiastica viene sottoposta alla conformità alle leggi italiane.

Quando la Corte d’Appello avrà delibato, il matrimonio concordatario verrà annullato e perderà i suoi effetti in modo retroattivo, vale a dire, dal momento della celebrazione, salvi i doveri degli ex coniugi nei confronti dei figli nati dal loro matrimonio.

Dichiarare in questo modo la nullità del matrimonio non è possibile quando la coppia ha convissuto “come coniugi”per più di tre anni, perché, come afferma la Suprema Corte di Cassazione (si è consolidata una “comunione di vita materiale e spirituale” che impedisce di fare venire meno dalle origini gli effetti del matrimonio (Cass. S.U. sent. n.16379/2014 e ord. n. 11791 del 05/05/2021).

Un limite a tutela dell’ordine pubblico, che non può essere sovrastato neanche da una sentenza ecclesiastica emanata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (l’ex “Sacra Rota”), come ha ribadito la sentenza della Suprema Corte di Cassazione relativa a due coniugi che avevano convissuto per vent’anni e che avevano ottenuto per altri motivi la dichiarazione di nullità del loro matrimonio religioso.

Volume consigliato

Manuale operativo di Diritto di famiglia

Con un taglio pratico, l’opera affronta i principali istituti legati ai rapporti familiari, mediante l’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente.In particolare, vengono trattati la separazione ed il divorzio e tutte le conseguenze patrimoniali e personali che derivano dalla cessazione degli effetti matrimoniali.Spazio è poi dedicato alle unioni civili e ai conviventi, nonché alla posizione del nascituro, quale discusso titolare di diritti.Completa l’opera la trattazione della tutela penale delle obbligazioni nascenti dal matrimonio, quali l’assistenza e la prestazione del mezzi di sussistenza.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di saggi in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Paolo Di Geronimo, Elena Peruzzini, Morena Rapolla, Marzia Rossi, Alessia Salamone, Federica Spinaci | 2020 Maggioli Editore

44.00 €  41.80 €

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento