Al marito dispotico spetta l’addebito della separazione

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Quando si parla di “addebito della separazione”, significa che il giudice attribuisce la responsabilità al coniuge che non è stato leale con l’altro, tradendolo con il suo comportamento.
L’addebito non determina una sanzione e non prevede un risarcimento.

Il mantenimento

E uniche conseguenza sono l’impossibilità di chiedere il mantenimento nonostante si abbia un reddito basso e la perdita dei diritti di successione in caso di morte dell’ex coniuge prima del divorzio.
A questo proposito, la Suprema Corte di Cassazione attraverso una recente ordinanza (Cass. ord. n. 31901/18 del 10.12.2018), ha stabilito la possibilità di separazione con addebito al marito dispotico.

Perché il giudice addebito la separazione al marito dispotico, si devono dimostrare i suoi atteggiamenti di prevaricazione e se, presenti, le violenze.

In simili casi la prova potrà essere costituita da determinati elementi, comprese testimonianze di parenti e amici della vittima dei comportamenti dispotici.

Oltre a queste, un’altra prova diventata ricorrente nei processi di separazione dei coniugi, è rappresentata dalle registrazioni.

L’atteggiamento prevaricatore

Il fine è dimostrare che l’atteggiamento prevaricatore è stata la causa della fine del matrimonio, e non di devono essere cause pregresse.

Ad esempio, se il marito fosse diventato dispotico in seguito alla scoperta del tradimento della moglie, l’addebito verrà imputato a lei, se risulta che è stata l’infedeltà a determinare il comportamento del coniuge tradito.

La Cassazione ricorda anche la regola secondo la quale le violenze fisiche e morali perpetrate nel tempo da un coniuge ai danni dell’altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri che nascono dal matrimonio da fondare, non esclusivamente la pronuncia di separazione, perché cause che determinano l’intollerabilità della convivenza, ma anche “la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di quelle violenze”.

I Magistrati della Corte, aggiungono che “il loro accertamento esonera il giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili in modo esclusivo con comportamenti omogenei”.

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