Adozione di maggiorenne da parte del secondo marito della madre e assegno di mantenimento

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In presenza di separazione tra due coniugi, su entrambi i genitori grava l’obbligo di mantenere i figli, sino a quando gli stessi non diventano autonomi e possano badare a se stessi.

Quando l’obbligo spetta in modo esclusivo ai genitori naturali, questo dovere, che viene quantificato attraverso il cosiddetto “assegno di mantenimento”, non cessa neanche se i figli abitano con la madre e il suo compagno.

Se si verifica un’adozione di maggiorenne da parte del secondo marito della madre, le circostanze si modificano.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 27/03/2020 n. 7555, ha inaugurato il principio relativo.

Prima della questione specifica qualcosa sull’assegno di mantenimento nei confronti dei figli.

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Assegno di mantenimento nei confronti dei figli

Il legislatore dispone che ogni genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al suo reddito.

In presenza di separazione, il giudice dispone l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento, considerando determinati, che sono:

Le attuali esigenze del figlio

Il tenore di vita del minore quando convive con entrambi i genitori

La permanenza presso ognuno dei genitori

Il reddito dei genitori

La valenza economica dei compiti domestici di ognuno dei genitori

Una legge del 2006 ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non facendo venire meno l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, considerando le loro esigenze di vita e il contesto sociale e familiare al quale appartengono.

Ai fini della determinazione dell’assegno, il nostro ordinamento considera di rilievo gli accordi sottoscritti liberamente dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio.

Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato o si può estinguere con  apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Il Decreto Legislativo 154/2013 ha ribadito l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione ai rispettivi redditi e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Se i genitori non dovessero avere i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.

Se il coniuge obbligato è inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.

 

Ritorniamo alla questione della quale si sta scrivendo.

In che cosa consiste l’adozione di maggiorenne

L’adozione di un maggiorenne è possibile, però, non si tratta della consueta adozione del minore.

In presenza di simili circostanze, i presupposti e la procedura sono diversi.

L’adozione dei maggiori di età conferisce all’adottato lo stato di figlio adottivo, si aggiunge e non si sostituisce, al suo stato familiare precedente.

Una simile forma di adozione non ha come scopo la realizzazione degli fini tipici degli istituti familiari, non essendo prevista l’assistenza morale e materiale del maggiorenne, ma quello di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio, o quella di supplire a un’esigenza di solidarietà formalizzando un rapporto di stabile assistenza.

Al fine di adottare un maggiorenne vengono richiesti:

Il consenso dell’adottante e dell’adottando, o del suo legale rappresentante

Il consenso di entrambi i genitori naturali dell’adottando

Il consenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando se coniugati e non legalmente separati

Il consenso degli, eventuali, figli maggiorenni dell’adottante.

In seguito all’adozione di un maggiorenne:

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al suo.

Se l’adozione è compiuta dai coniugi, l’adottato assume il cognome del marito, sempre che di comune accordo i genitori non decidano di attribuire il cognome materno.

Diventa erede dell’adottante nella stessa posizione dei suoi figli, ma all’adottante non spetta nessun diritto di successione sui beni dell’adottato.

Acquista il diritto agli alimenti.

Il mantenimento di un adottato maggiorenne

Al contrario del dovere di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei suoi figli sino a quando gli stessi non diventino autonomi, coloro che adottano un maggiorenne non hanno l’obbligo di mantenerli, ma passargli gli alimenti, vale a dire, lo stretto indispensabile per il vitto e l’alloggio, e in caso di grave malattia degli stessi che non gli consentano di procurarsi il minimo necessario per vivere.

Il fine dell’adozione dei maggiorenni è la devoluzione del nome e del patrimonio dell’adottante. Non si determina nessun inserimento dell’adottato nella famiglia dell’adottante, mentre restano intatti i rapporti dei figli con la famiglia di origine.

Le circostanze sopra scritte, hanno portato la Suprema Corte di Cassazione all’affermazione che l’adottante non ha l’obbligo giuridico di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne da lui adottato, figlio della donna che, divorziata, lo stesso abbia sposato.

Un simile obbligo deve provvedere il padre naturale del figlio adottato.

L’adozione del maggiorenne e le conseguenze sull’assegno di mantenimento

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente, può essere ridotto se o stesso viene adottato dal secondo marito della madre, il quale nonostante non abbia nessun obbligo se ne faccia carico.

I Supremi Giudici prima di enunciare il principio hanno fatto due precisazioni.

Il padre adottivo non ha un obbligo, il suo è un gesto di liberalità del quale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, il giudice non può non tenere conto.

In fondo alle motivazioni, gli stessi hanno scritto che “in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l’obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal secondo marito della madre, dal quale derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest’ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione, o meno, dell’entità di questo mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 878 del 1970, dove risulti che l’adottante, nonostante privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda lo stesso in modo continuativo, e non in modo occasionale, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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