Addebito della separazione in presenza di crisi coniugale

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La giurisprudenza recente ha negato l’addebito della separazione per una relazione extraconiugale perché la coppia era da tempo in crisi.

 

Prima di scrivere sulla questione specifica, qualcosa sull’addebito della separazione.

 

L’addebito della separazione

I coniugi possono procedere alla separazione giudiziale a causa dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio che la stessa potrebbe arrecare all’educazione dei figli, indipendentemente dal fatto che simili situazioni siano provocate da uno dei coniugi con dolo o colpa.

Il giudizio relativo al comportamento dei coniugi non è completamente irrilevante, perché risalta ai fini della dichiarazione di addebito.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

Se entrambi i coniugi abbiano avuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare la misura nella quale ognuno di loro abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito lesivi della sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, perché il comportamento della moglie si considera come una conseguenza di quello del coniuge.

L’obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento dell’uno possa trovare giustificazione in quello dell’altro, oppure non sia possibile trovare giustificazioni.

In relazione alla separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una grave violazione, che, di solito, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituendo una sufficiente circostanza per giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che, non si proceda a un rigoroso accertamento e si compia una valutazione del comportamento dei coniugi nel suo complesso, constatando una mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti una crisi preesistente e irrimediabile in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza formale.

Ritorniamo alla questione recente.

La sentenza del Tribunale di Pistoia

La recente sentenza di merito n. 260/2020 del Tribunale di Pistoia ha condiviso la stessa linea della Suprema Corte di Cassazione in relazione all’addebito della separazione per tradimento.

 

Il giudice del sopra menzionato Tribunale, ha negato l’addebito della separazione a una moglie, la quale relazione extraconiugale è stata provata da un messaggio su WhatsApp con il quale aveva dichiarato il suo amore all’amante.

La decisione deriva dal fatto che il rapporto con il marito era in crisi da diverso tempo.

L’uomo si era creato un piccolo appartamento nel garage, e aveva portato con sé un letto, una stufa e il suo computer.

Quella dei due coniugi, era diventata una vita da separati in casa, e la presenza di simili circostanze, ha portato il giudice a negare anche la richiesta di addebito nei confronti del marito, che la moglie aveva richiesto.

La donna, da parte sua, non è riuscita a provare i comportamenti aggressivi e violenti del marito e il disinteresse dello stesso nei confronti dei figli.

 

Si era davanti a un legame in crisi da diverso tempo, come confermato dai testimoni, che hanno evidenziato qualche dubbio anche sulla fedeltà del marito, visto il modo nel quale aveva allestito il garage, che non rispecchiava di sicuro un un rifugio per lupi solitari, ma era un locale con ogni comfort e adatto a potere accogliere una persona.

Secondo il giudice del Tribunale toscano, i due erano “pari” e la separazione doveva essere senza addebito e con spese compensate.

 

L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 11162/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha negato l’addebito della separazione richiesta da parte della moglie nei confronti dell’ex marito, fuggito di casa con l’amante, perché  è stata la relazione extraconiugale a rappresentare la causa della rottura del rapporto.

 

Se la donna fosse riuscita a dimostrare quale fosse il nesso di causa tra relazione extraconiugale del marito e la crisi del matrimonio, avrebbe avuto qualche possibilità in più in relazione all’accoglimento della domanda di addebito, però, siccome la crisi della coppia durava da tempo,

il fatto che l’uomo abbia trovato un’altra compagnia altrove, non ha assunto nessun rilievo.

 

Spetta a chi chiede l’addebito dimostrare che il tradimento ha causato la crisi.

In un’altra pronuncia (l’ordinanza n. 14591/2019) la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un marito tradito e abbandonato da sua moglie.

La donna era fuggita di casa per andare a vivere con l’amante.

Questo perché in corso di causa è emerso che la crisi del matrimonio in realtà era precedente al tradimento della donna e che il conflitto tra i due coniugi aveva raggiunto toni accesi.

 

La violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei coniugi per ottenere l’addebito della separazione, non è sufficiente.

La stessa deve essere stata la causa che in un determinato momento punto ha reso la convivenza tra i coniugi intollerabile.

L’addebito spetta a chi vuole fare passare il tradimento come il motivo principale della fine del matrimonio e dimostrarne il nesso.

Si deve anche prendere in considerazione il fatto che per la Suprema Corte di Cassazione, anche l’abbandono del tetto coniugale non giustifica l’addebito se l’allontanamento da casa è motivato da una convivenza che per gli stessi era diventata intollerabile.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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