Abbandono del tetto coniugale, conseguenze civili e penali

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Con l’espressione “abbandono del tetto coniugale”si intende l’allontanamento di un coniuge con o senza figli dalla casa familiare, mettendo fine alla coabitazione matrimoniale, uno degli obblighi previsti dal legislatore e che nasce dal vicolo matrimoniale.

Il comportamento del coniuge che si allontana dal tetto coniugale, senza motivo, vine sanzionata dal codice civile con il cosiddetto “addebito”.

L’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo

Ci sono dei casi nei quali l’allontanamento viene considerato legittimo, perché si è in presenza di determinate situazioni.

Ad esempio a causa di comportamenti violenti che mettono in pericolo l’incolumità fisica e psichica, l’infedeltà, l’invadenza dei parenti, la mancanza di intesa sessuale, il comportamento autoritario del coniuge.
Il coniuge che abbandona il tetto coniugale deve dimostrare la sussistenza di una delle cause sopra scritte che giustifichi l’allontanamento, provando che lo stesso sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza precedente e che a causa della stessa si è dovuto agire con l’abbandono.

Le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale, possono essere civili e penali.
In relazione al profilo civile, il coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una “giusta causa” viola i doveri coniugali stabilito dall’articolo. 143 del codice civile, esponendosi al rischio di vedersi addebitare la separazione, con le relative conseguenze.

Un esempio è rappresentato dalla perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

Il reato di cui all’art. 570 c.p.

In relazione al profilo penale il comportamento dell’abbandono del tetto coniugale configurerebbe il reato sancito dall’articolo. 570 del codice penale rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, a norma del quale:
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00″.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12310/2012, ha stabilito che perché si possa dire configurato il reato è necessario che l’allontanamento “risulti ingiustificato e connotato da un disvalore etico e sociale”.

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