Il rapporto tra avvocato e cliente non si esaurisce nella corretta esecuzione della prestazione professionale, ma si fonda su un vincolo fiduciario che permea anche la fase successiva alla definizione dell’incarico, inclusa quella relativa al pagamento dei compensi. La sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 118/2026 offre un’importante conferma di questo principio, affrontando il caso di un avvocato che, dopo avere assistito un cliente in un procedimento penale conclusosi con assoluzione, aveva agito giudizialmente per il recupero dei propri compensi nonostante l’esistenza di un documento relativo alla rateizzazione del dovuto.
La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce il confine tra legittima tutela del credito professionale e violazione dei doveri deontologici. L’avvocato, infatti, può certamente pretendere il pagamento delle proprie spettanze, ma deve farlo nel rispetto dei canoni di lealtà, correttezza, fiducia e delle specifiche prescrizioni dell’art. 34 del Codice deontologico forense. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
Indice
1. Il pagamento rateale e l’affidamento del cliente
La vicenda trae origine da un accordo, datato 23 luglio 2019, riguardante la rateizzazione dei compensi professionali dovuti dal cliente. L’avvocato, tuttavia, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo il 30 agosto 2019, quindi prima della scadenza della prima rata, prevista per il 5 settembre 2019.
Nel ricorso al CNF, il professionista aveva sostenuto che quel documento non integrasse un vero accordo, ma costituisse soltanto una proposta unilaterale del cliente, mai accettata dall’avvocato. Tale ricostruzione non è stata condivisa dal Consiglio Nazionale Forense. La sentenza valorizza, in particolare, il fatto che il documento fosse stato redatto dallo stesso avvocato e contenesse una clausola di decadenza dal beneficio del termine, posta evidentemente a tutela del professionista.
Secondo il CNF, tale elemento rendeva poco plausibile la tesi della mera proposta proveniente dal cliente, tanto più in presenza di un assistito con limitata familiarità con la lingua italiana. La redazione del documento da parte dell’avvocato aveva dunque generato nel cliente un affidamento qualificato circa l’accettazione della rateizzazione. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf
Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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2. Il decreto ingiuntivo prima della scadenza della rata
Il punto centrale della decisione riguarda la condotta dell’avvocato che, pur in presenza di una pattuizione sulle modalità di pagamento, aveva scelto di attivare il recupero giudiziale prima ancora della scadenza del primo termine concordato.
Per il CNF, tale comportamento è incompatibile con i doveri di lealtà, probità e correttezza che devono caratterizzare l’attività dell’avvocato anche nella fase di conclusione ed esecuzione degli accordi sui compensi. Il professionista non può concordare, o comunque far apparire concordate, determinate modalità di pagamento e poi pretendere l’adempimento in forma diversa, anticipando l’iniziativa giudiziale rispetto alle scadenze previste.
La rilevanza disciplinare non discende, quindi, dalla mera richiesta di pagamento, ma dal modo in cui essa è stata esercitata: in contrasto con l’affidamento ingenerato nel cliente e con la disciplina deontologica del rapporto professionale.
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3. L’art. 34 CDF e l’obbligo di rinuncia agli incarichi
La sentenza conferma anche la violazione dell’art. 34, comma 1, del Codice deontologico forense. Tale disposizione stabilisce che l’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve prima rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
La ratio della norma è evitare che l’avvocato si trovi contemporaneamente nella posizione di difensore e di controparte sostanziale del proprio assistito. Si tratta di una regola inderogabile, sottratta alla disponibilità delle parti, poiché tutela non soltanto l’interesse individuale del cliente, ma anche il corretto esercizio della funzione difensiva e il decoro della professione.
Il CNF precisa che, nel caso concreto, i rapporti tra avvocato e cliente non potevano considerarsi integralmente cessati, anche per la persistente efficacia dell’accordo relativo al pagamento dei compensi. Di conseguenza, l’azione monitoria avrebbe richiesto il previo rispetto delle condizioni imposte dall’art. 34 CDF.
4. Una sanzione attenuata ma confermata
Il ricorso dell’avvocato è stato rigettato e la sanzione dell’avvertimento è stata confermata. Il CNF osserva che si tratta di una sanzione attenuata rispetto alla censura prevista ordinariamente per la violazione dell’art. 34 CDF, ma comunque adeguata alla complessiva condotta contestata, comprensiva anche della violazione dei doveri generali di dignità, decoro, fedeltà e fiducia.
La decisione ribadisce un principio di particolare utilità pratica: il credito professionale dell’avvocato è pienamente tutelabile, ma il suo recupero non può avvenire con modalità incompatibili con l’affidamento del cliente e con le regole deontologiche che presidiano il mandato difensivo. Il compenso, in altri termini, resta un diritto del professionista; il modo in cui viene richiesto, però, può assumere autonomo rilievo disciplinare.
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