Tribunale Agrigento 19/11/2009 n. 167

Redazione 19/11/09
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(omissis)
Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda come proposta dall’attore avendo lo stesso adempiuto alla condizione di proponibilità sancita dalla legge di cui all’art. 22 L 669 del 1990 (come adesso disciplinata dall’art. 145 del D.Lgs. 209/2005).
Invero, non fondata appare la censura sollevata in sede di discussione orale da parte convenuta, in ordine alla genericità della messa in mora relativa al risarcimento dei danni richiesti.
Infatti, nella lettera di messa in mora, parte attrice, allegando un pregiudizio alla persona, descriveva le lesioni personali subite e conseguentemente chiedeva il risarcimento dei danni con una formula generica che, sebbene tale, può anche non limitarsi ai danni non patrimoniali, potendo la formula “tutti i danni subiti” ritenersi relativa a tutte le conseguenze lesive provocate dal sinistro.
Né significativo appare il richiamo alla giurisprudenza di merito allegata all’udienza, laddove la pronuncia si riferisce ad un diverso titolo (iure successionis) vantato dal danneggiato rispetto le altre voci di danno.
Accertata la proponibilità, incontestata la legittimazione attiva e passiva, la domanda non può essere accolta per difetto di prova in ordine alla fattispecie dedotta in giudizio.
Invero, parte attrice, nel descrivere il sinistro di cui sarebbe stata vittima, allega al fine dell’adempimento dell’onere probatorio un modulo cid solo in parte compilato e sottoscritto unicamente dal conducente ….., cui intende far seguire l’interrogatorio formale dello stesso in ordine alle circostanze del sinistro.
Parte convenuta intende censurare, ad avviso del Tribunale correttamente, la sussistenza della prova in ordine all’an del sinistro come allegato dall’attore.
Invero, a parte l’irrilevanza se non in termini di principio di prova di un modulo di constatazione amichevole solo in parte compilato (manca infatti la sottoscrizione dell’attore, in quanto soggetto coinvolto nel sinistro, oltre all’assenza della dinamica del sinistro), elemento dirimente in ordine al rigetto della domanda attorea risulta essere l’assenza di una prova piena cui non si perviene neanche laddove si fosse espletato l’interrogatorio formale del medesimo …., come richiesto dall’attore.
Di più, premesso infatti che l’unica prova orale articolata al fine di accertare la dinamica del sinistro risulta essere stata la richiesta di interrogatorio formale, riguardando invece la prova testimoniale un momento successivo, per autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. civ. Sez. II, 26.05.2004 n. 10147), l’interrogatorio formale reso da una delle parti, nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, quale la fattispecie di cui è giudizio, non ha valore vincolante tra le parti, ma è liberamente apprezzabile dal giudice, che deve valutarla alla luce delle altre risultanze processuali, che nel caso si specie consisterebbero unicamente nella dichiarazione unilaterale del medesimo …..
Ne consegue allora che anche ad ammettere l’interrogatorio formale come articolato dall’attore, lo stesso sarebbe stato inconcludente e non dirimente ai fini dell’accertamento, con sufficiente grado di certezza, della verificazione del sinistro di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da …….. nei confronti dei convenuti, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l’attore al pagamento delle spese di lite in favore della Reale Mutua Assicurazioni che si liquidano in complessivi € 3.000,00, di cui € 1.700,00 per onorari ed € 1.300,00 per diritti, oltre iva cassa e spese generali se dovute.
(omissis)

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