Testamento biologico alla Camera: no all’accanimento terapeutico senza consenso

Redazione 20/04/17
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Ieri è stata apportata un’importante modifica al testo discusso nelle settimane scorse in materia di Disposizioni anticipate di trattamento e consenso informato. Oggi continuerà l’approvazione dell’ultimo centinaio di emendamenti proposti, fino alla deliberazione definitiva che porti all’entrata in vigore, dopo il passaggio in Senato, dell’unica legge italiana sul testamento biologico.

 

No accanimento terapeutico: diritto al rifiuto

Ieri, in particolare, oltre ad essere stata bocciata la proposta che riconosceva alle cliniche private cattoliche il diritto di non applicare la futura disciplina legislativa, con 326 voti a favore, è stato drasticamente modificato il comma 6 dell’articolo 1 del testo di legge presentato, in virtù del quale: “Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative”.

Al suo posto è stato inserito un comma relativo al principio del divieto di accanimento terapeutico, che recita così “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative”.

 

Idratazione e alimentazione come trattamenti sanitari

Ciò che ne consegue è il diritto del paziente di rifiutare anche la somministrazione di alimentazione e idratazione artificiale, riconosciuti dunque come trattamenti sanitari: ciò in quanto consistono nella somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.

Al contempo, però, il medico avrà il diritto di rifiutarsi, come obiettore di coscienza, ad eseguire azioni attive od omissive che comportino la morte del paziente in cura (ad esempio staccare la spina), come previsto dall’emendamento apportato dalla Commissione Affari sociali al comma 7 dell’articolo 1. A tal proposito, è stato discusso il fatto che mediante la modifica al comma 6 l’omessa erogazione del trattamento di idratazione e alimentazione non rientri tra le attività che il medico può rinunciare a fare, pur essendo paragonabile a quelle per i possibili effetti sulla vita del paziente. La differenza è stata rinvenuta nel concetto di “astensione”: qualsiasi comportamento tale rientra tra i diritti esercitabili deontologicamente dal medico, purchè ciò non intacchi mai il coesistente diritto del paziente alle cure, nonché all’attuazione della sua volontà.

 

Diritto alle cure e obiezione di coscienza: il balance

Il compromesso è infatti costituito dall’obbligo che la struttura sanitaria avrà, a seguito dell’entrata in vigore della legge, di reperire personale medico confacente alle scelte di autodeterminazione prese dalla persona interessata, garantendo la continuità dell’assistenza.

Ovviamente, il medico sarà esente da responsabilità civile o penale e al contempo il paziente non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali.

Il testo prevede anche che “nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

 

Il consenso libero, informato e revocabile

Vengono confermate le disposizioni generali dello scorso testo di legge: nessun trattamento sanitario può essere disposto senza il consenso libero e informato del paziente, e sono sempre coinvolti i familiari della persona interessata.

Si prescrive la forma scritta per l’espressione del proprio consenso, sostituibile da qualsiasi altra forma di comunicazione, anche informatica, qualora sia richiesta per le condizioni del paziente. Inoltre ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.

Redazione

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