inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2005

Amministratore di sostegno : decreto del 12 febbraio 2005 del tribunale di roma , sezione prima civile , ufficio del giudice tutelare

 

***

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 24 gennaio 2005, nella causa iscritta al n.0000 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno,

rilevato che:

- con ricorso depositato il 22 ottobre 2004 , ***nata a xxx il **ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a proprio beneficio, deducendo che da quando è deceduto il proprio coniuge è affetta da sindrome depressiva che ne compromette la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali;

- la ricorrente ha, in particolare, dedotto che: vive da sola in un appartamento di sua proprietà; percepisce una pensione INPS di E.400,00 mensili circa; è titolare di un c/c bancario presso la Banca di Roma sul quale viene accreditata la pensione e sul quale era depositata un'ingente somma di denaro; è stata ricoverata presso una Casa di Cura e, quando ne è stata dimessa, ha scoperto che dal proprio conto corrente bancario mancavano £.280.000.000; tale somma era stata prelevata dal proprio fratello Xxxxx *** mediante due assegni che recavano la sottoscrizione dell'intestataria, ma che la stessa non ricordava di aver firmato; non essendo in grado di provvedere da sola alla gestione del proprio patrimonio, è necessario che sia nominata persona di sua fiducia alla quale affidare l'incarico di Amministratore di sostegno, indicata in Maria xxxxxx;

 - dall’istruttoria espletata e dall’esame diretto di Xxxxx *** è emerso quanto segue:

1)      Xxxxx *** è persona con buona capacità d'intendere e di volere e con chiara consapevolezza delle proprie difficoltà psicologiche, tanto da chiedere di essere assistita negli atti della vita quotidiana da persona pienamente capace d'intendere e di volere;

2)       ha manifestato con chiarezza la propria intenzione di farsi assistere nella gestione del patrimonio dalla signora Maria Xxxxx, che conosce da tempo e gode della sua fiducia;

3)      l’interessata vive da sola ed è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, ma la conflittualità del rapporto con il fratello non consente di attribuire ad un familiare l’incarico di Amministratore di sostegno per la gestione del suo patrimonio;

4)      la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare l’oculata amministrazione del patrimonio dell’interessata;

5)      i parenti convocati hanno manifestato dissenso per la nomina di Xxxxx Maria, nata a xxxxx il 24 aprile 1951 quale Amministratore di Sostegno ma, sentita l’interessata ed a seguito delle informazioni assunte dalla Questura di Roma – Commissariato ‘Tuscolano’, non ricorrono i gravi motivi richiesti dalla normativa vigente (art.408, 5° co., c.c.) per chiamare all’incarico altra persona;

- emerge, da quanto indicato, che si tratta di persona affetta da disagio psicologico tale da determinare la necessità che la stessa sia assistita da persona capace che l’aiuti a provvedere ai propri interessi;

- la ricorrenza di tali condizioni consente, a norma dell’art. 404 c.c., di applicare la misura dell’Amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, tanto più che la norma si inscrive in un sistema la cui finalità (l.6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia;

- nel caso in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di Xxxxx ***, essendo necessario che la gestione del suo patrimonio sia affidate ad una persona con piena capacità d'intendere e di volere che possa controllare le uscite, assisterla nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, e che goda della sua piena fiducia;

- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, l’istruttoria espletata depone a favore della nomina di Xxxxx Maria,  che risulta in grado di provvedere alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell’interessata, che già assiste personalmente, ed ha, peraltro, dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;

- in merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di straordinaria amministrazione nell’interesse di Xxxxx *** ed al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme  attualmente gestite da Xxxxx ***, oltre che delle somme dovutele a titolo di trattamento pensionistico;

- in ogni caso, Xxxxx *** mantiene la piena capacità legale di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva dell’Amministratore di sostegno;

P.Q.M.

visto l’art. 405 c.c.,

1.       nomina in favore di XXXXX ***, nata a xxxxx l’11 luglio 1953, l’Amministratore di Sostegno nella persona di  XXXXX MARIA, nata a xxxx il 24 aprile 1951, con le funzioni ed i poteri qui di seguito specificati;

2.       dispone che la durata dell’incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza della Beneficiaria negli atti di straordinaria amministrazione, nonché l’amministrazione del patrimonio della medesima;

3.       dispone che l’Amministratore di sostegno compia in nome e per conto di Xxxxx ***, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale, gli atti civili di straordinaria amministrazione;

4.       autorizza l’Amministratore di sostegno ad assistere la Beneficiaria nella riscossione degli emolumenti a lei dovuti a titolo pensionistico ed a rappresentare la Beneficiaria nel curare tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a Xxxxx *** con annotazione del nome dell’Amministratore quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le entrate dell’amministrazione (pensioni, indennità, ecc.) e tutte le somme attualmente investite sul conto n.66/116534, cointestato a Xxxxx *** e Xxxxx ***, presso la xxxxx;

5.       autorizza la Beneficiaria a prelevare dal suddetto conto corrente la somma mensile di E.500,00 per il proprio mantenimento, subordinando ogni ulteriore prelievo al consenso dell’Amministratore di sostegno e salvo obbligo di rendiconto al Giudice Tutelare;

6.       dispone che l’Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni della Beneficiaria ed informi la Beneficiaria degli atti da compiere, ove ciò sia possibile;

7.       dispone che l’Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali della Beneficiaria, della consistenza patrimoniale e reddituale del medesima, rendendo il conto dell’attività svolta mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato. Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l’Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori esigenze da gestire nell’interesse della Beneficiaria;

8.       fissa per il giuramento dell’Amministratore di sostegno l’udienza del xxxx;

9.       dispone l’efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell’art.741 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario, all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede.

Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla legge.

Roma, lì 12 febbraio 2005

Il Giudice tutelare

(Eugenia Serrao)