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*** REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Roma Sezione prima civile UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE In persona del giudice dott.ssa
Eugenia Serrao, ha emesso il seguente DECRETO a scioglimento della riserva
formulata all’udienza del 24
gennaio 2005, nella causa iscritta al n.0000
R.G.A.D. avente ad oggetto:
nomina Amministratore di sostegno, rilevato che: - con
ricorso depositato il 22 ottobre
2004 , ***nata a xxx il **ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a
proprio beneficio, deducendo che da quando è deceduto il
proprio coniuge è affetta da sindrome depressiva che ne compromette la capacità di provvedere autonomamente
alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali; -
la ricorrente ha, in
particolare, dedotto che: vive da sola in un appartamento di
sua proprietà; percepisce una pensione INPS di
E.400,00 mensili circa; è titolare di un c/c bancario presso la Banca di Roma
sul quale viene accreditata la pensione e sul quale era depositata un'ingente
somma di denaro; è stata ricoverata presso una Casa di Cura e, quando ne è
stata dimessa, ha scoperto che dal proprio conto corrente bancario mancavano
£.280.000.000; tale somma era stata prelevata dal proprio fratello Xxxxx ***
mediante due assegni che recavano la sottoscrizione dell'intestataria, ma che
la stessa non ricordava di aver firmato; non essendo in grado di provvedere da
sola alla gestione del proprio patrimonio, è necessario che sia nominata
persona di sua fiducia alla quale affidare l'incarico di Amministratore di
sostegno, indicata in Maria xxxxxx; - dall’istruttoria espletata e dall’esame
diretto di Xxxxx ***
è emerso quanto segue:
2) ha
manifestato con chiarezza la propria intenzione di farsi assistere nella
gestione del patrimonio dalla signora Maria Xxxxx, che conosce da tempo e gode della sua fiducia; 3)
l’interessata vive da sola ed è in
grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, ma la conflittualità del rapporto con il fratello non consente di
attribuire ad un familiare l’incarico di Amministratore di sostegno per la
gestione del suo patrimonio; 4)
la nomina di un
Amministratore di Sostegno è necessaria per curare l’oculata amministrazione
del patrimonio dell’interessata; 5)
i parenti convocati
hanno manifestato dissenso per la nomina di Xxxxx Maria, nata a xxxxx
il 24 aprile 1951 quale
Amministratore di Sostegno ma, sentita l’interessata ed a seguito
delle informazioni assunte dalla Questura di Roma – Commissariato ‘Tuscolano’, non ricorrono i gravi motivi richiesti dalla
normativa vigente (art.408, 5° co., c.c.) per chiamare all’incarico altra persona; - emerge,
da quanto indicato, che si tratta di persona affetta
da disagio psicologico tale da determinare la necessità che la stessa sia
assistita da persona capace che l’aiuti a provvedere
ai propri interessi; - la ricorrenza di tali condizioni consente, a norma
dell’art. 404 c.c., di
applicare la misura dell’Amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto
di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o
temporanea di provvedere ai propri interessi, tanto più che la norma si
inscrive in un sistema la cui finalità (l.6/2004,
art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità
d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia; - nel caso
in esame, la misura dell’Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di Xxxxx ***, essendo necessario che la gestione del suo
patrimonio sia affidate ad una persona con piena capacità d'intendere e di
volere che possa controllare le uscite, assisterla nel compimento degli atti di
straordinaria amministrazione, e che goda della sua piena fiducia; - con
specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno,
l’istruttoria espletata depone a favore della nomina di Xxxxx Maria, che risulta in grado di provvedere
alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell’interessata, che già assiste
personalmente, ed ha, peraltro, dato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico; - in
merito agli atti che l’Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere,
vanno specificati i compiti dell’Amministratore di Sostegno, funzionali al
compimento di tutti gli atti civili di straordinaria amministrazione
nell’interesse di Xxxxx ***
ed al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme attualmente gestite
da Xxxxx ***, oltre che delle somme dovutele a titolo di trattamento pensionistico; - in ogni
caso, Xxxxx ***
mantiene la piena capacità legale di agire per gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva dell’Amministratore di sostegno; P.Q.M. visto l’art. 405 c.c., 1.
nomina in favore di XXXXX ***, nata a xxxxx
l’11 luglio 1953, l’Amministratore di Sostegno nella persona di XXXXX
MARIA, nata a xxxx il 24 aprile 1951, con le
funzioni ed i poteri qui di seguito specificati; 2.
dispone che la durata
dell’incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza
della Beneficiaria negli atti di straordinaria amministrazione, nonché l’amministrazione del patrimonio della medesima; 3.
dispone che
l’Amministratore di sostegno compia in nome e per conto di Xxxxx ***, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di
rendiconto annuale, gli atti civili di straordinaria amministrazione; 4.
autorizza
l’Amministratore di sostegno ad assistere la Beneficiaria nella riscossione degli emolumenti a lei dovuti a titolo
pensionistico ed a rappresentare la Beneficiaria nel curare tutte le pratiche a
tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale
o bancario, intestato a Xxxxx
*** con annotazione del nome dell’Amministratore quale legittimato
ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate
tutte le entrate dell’amministrazione (pensioni, indennità, ecc.) e tutte le
somme attualmente investite sul conto n.66/116534, cointestato a Xxxxx *** e Xxxxx ***, presso la xxxxx; 5.
autorizza la
Beneficiaria a prelevare dal suddetto conto corrente la somma mensile di E.500,00 per il proprio
mantenimento, subordinando ogni ulteriore prelievo al consenso
dell’Amministratore di sostegno e salvo obbligo di rendiconto al Giudice
Tutelare; 6.
dispone che
l’Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni della
Beneficiaria ed
informi la Beneficiaria degli atti da compiere, ove ciò sia
possibile; 7.
dispone che
l’Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa
le condizioni di vita personali e sociali della Beneficiaria, della consistenza patrimoniale e reddituale del medesima, rendendo il conto dell’attività svolta
mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro il 31
dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali
voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato. Nella relazione (o
in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o
verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l’Amministratore di
sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori
esigenze da gestire nell’interesse della Beneficiaria; 8.
fissa per il
giuramento dell’Amministratore di sostegno l’udienza
del xxxx; 9.
dispone l’efficacia
immediata del presente decreto ai sensi dell’art.741 c.p.c. Manda alla
Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario,
all’Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede. Manda alla
Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti previsti dalla
legge. Roma, lì 12 febbraio 2005 Il
Giudice tutelare (Eugenia Serrao) |
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