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Tribunale di Roma, Sezione prima civile, Ufficio
del Giudice Tutelare, Decreto
del 19.2.05: Amministratore di Sostegno: non si applica al procedimento
in esame il principio dell?onere del patrocinio
previsto dall?art.82 c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Roma
Sezione prima civile
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente
DECRETO
a scioglimento della riserva formulata all?udienza
del 17 febbraio 2005,
nella causa iscritta al n.412167/04 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore
di sostegno,
rilevato che:
- con ricorso depositato il 9 dicembre 2004 l'Assistente Sociale XXXX XXXXX
ha chiesto la nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXXX
XXXX, nato a xxxxx il ,
deducendo che lo stesso è affetto da tetraparesi
ipertonico-distonica, encefalopatia
epilettogena, ritardo mentale di grado
profondo da grave sindrome malformativa
cerebrale che ne compromettono
la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona
e dei propri interessi patrimoniali;
- l?Assistente Sociale ha, in particolare, dedotto che: Xxxxx
Xxxx, privo
di familiari in quanto abbandonato al momento della nascita, vive in una
struttura della Comunità Xxxxx in Roma ed è
ricoverato presso il Centro
di Riabilitazione della stessa comunità; le sue condizioni di salute non
gli consentono di compiere autonomamente alcun atto della vita quotidiana;
- dall?istruttoria espletata e dai documenti
prodotti è emerso quanto segue:
1) XXXXX XXXX è totalmente privo di capacità d'intendere e di volere, essendo
affetto da grave sindrome malformativa cerebrale, ed
è affetto da patologia
fisica che ne compromette la capacità di compiere autonomamente anche gli
atti più elementari;
2) la diagnosi formulata dalla dott.ssa xxxx, neuro psichiatra infantile,
evidenzia che si tratta di persona che ha necessità di farsi assistere
quotidianamente nella gestione dei suoi interessi personali ed economici;
3) l?interessato vive presso la Comunità Xxxxx dal 14
luglio 1989 ed è,
attualmente, inserito nel Centro di Riabilitazione della comunità;
4) la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i
rapporti con la p.A. , per la riscossione degli
emolumenti pensionistici
ai quali ha diritto, per autorizzare eventuali spese straordinarie per
accertamenti
medici non offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, per il consenso informato
ad analisi od interventi chirurgici, per l?autorizzazione alle uscite dal
Centro;
5) la ricorrente ha indicato come Amministratore di Sostegno il sig. xxxxxx
sul presupposto che, pur trattandosi di educatore e vice-presidente della
Comunità Xxxxx, non fa parte dell?equipe
degli operatori che seguono Xxxx;
- va, in primo luogo, dichiarata l?ammissibilità del ricorso presentato
personalmente dall?Assistente Sociale Xxxx Xxxxx, sia perché si tratta
di
responsabile del Servizio Sociale che ha in cura Xxxxx
Xxxx, sia perché
la particolare posizione di taluni soggetti legittimati a proporre ricorso
(con particolare riferimento, per l?appunto, ai responsabili dei Servizi
Sociali, art.406, 3° co.,c.c.),
la natura non contenziosa del procedimento
(desumibile, tra l?altro, dall?attribuzione della
competenza al giudice
tutelare e dalla non idoneità al giudicato del provvedimento di nomina dell?Amministratore
di sostegno in considerazione della mutevolezza della situazione sostanziale
sulla quale viene ad incidere, artt.407, 4° co., e 413 c.c.), la finalità
preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile
di adeguata gestione degli interessi del beneficiario, inducono ad escludere
l?applicabilità al procedimento in esame del principio dell?onere
del patrocinio
previsto dall?art.82 c.p.c. (Cass. 3.7.1987, n.5814);
- emerge poi, da quanto indicato, che si tratta di un ragazzo affetto da
patologia psico-fisica di gravità tale da rendere necessario che sia assistito
da persona idonea alla cura dei suoi interessi personali ed economici;
- nel caso in esame, la misura dell?Amministrazione
di sostegno è in grado
di soddisfare le esigenze di tutela di XXXXX XXXX, che è già adeguatamente
assistito per la cura della persona dalla Comunità in cui vive e necessita
di essere rappresentato nei rapporti con la p.a. e negli atti di gestione
economica;
- con riguardo alla scelta della persona da nominare, va considerato che,
a norma dell?art.408, 3° co., c.c. ?non possono ricoprire le funzioni di
amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario?: la norma va interpretata,
anche al fine di assicurare l?adeguato controllo delle modalità con le quali
viene prestata assistenza alla persona del Beneficiario, nel senso che nessun
operatore del servizio che ha in cura o in carico il beneficiario possa
essere nominato Amministratore di sostegno, indipendentemente dal fatto
che in base all?organizzazione interna del servizio
il singolo operatore
sia o meno impegnato nelle attività di cura di quella persona; ciò in base
al chiaro senso letterale delle norme, che indica nei servizi, piuttosto
che nei loro responsabili ed operatori, il soggetto della locuzione
?direttamente
impegnati nella cura ed assistenza della persona? (art.406,
3° co., c.c.)
e della locuzione ?che hanno in cura o in carico il beneficiario? (art.408,
3° co., c.c.);
- in assenza di parenti che siano in grado di assumere l?incarico, si ravvisa
l?opportunità che venga chiamata all?incarico di
Amministratore di Sostegno
una persona idonea per competenza professionale a gestire il patrimonio
del beneficiario e la cura della sua persona (art.408,
4° co., c.c.);
- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore
di Sostegno, le valutazioni di cui sopra inducono a nominare l?Avv. Xxxx
Xxxxx che ha, peraltro, dato all?Ufficio
la propria disponibilità ad assumere
l?incarico;
- in merito agli atti che l?Amministratore di Sostegno sarà autorizzato
a compiere, vanno specificati i compiti dell?Amministratore
di Sostegno,
funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione
nell?interesse di XXXXX XXXX ed in particolare al
disbrigo delle pratiche
necessarie per la gestione delle somme dovutegli a titolo di trattamento
pensionistico;
P.Q.M.
visto l?art. 405 c.c.,
1. nomina in favore di XXXXX XXXX, nato a xxxxx il 16
dicembre 1986, l?Amministratore
di Sostegno nella persona dell? AVV. XXXX XXXXX, con le funzioni ed i poteri
qui di seguito specificati;
2. dispone che la durata dell?incarico sia a tempo
indeterminato ed abbia
ad oggetto la rappresentanza del Beneficiario nonché l?amministrazione del
patrimonio del medesimo;
3. autorizza l?Amministratore di sostegno a compiere in nome e per conto
di XXXXX XXXX, senza necessità di ulteriore autorizzazione del Giudice
Tutelare,
con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale,
tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione;
4. autorizza l?Amministratore di sostegno a riscuotere nell?interesse
del
Beneficiario gli emolumenti a lui dovuti a titolo pensionistico ed a curare
tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero
di un libretto, postale o bancario, intestato a XXXXX XXXX con annotazione
del nome dell?Amministratore quale legittimato ad
operare, facendo in modo
che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le entrate dell?amministrazione
(pensioni, indennità, ecc.);
5. autorizza l?Amministratore di sostegno a prestare il consenso agli
accertamenti
medici di routine che si rendano di volta in volta necessari per la cura
della salute del Beneficiario;
6. dispone che ogni atto di straordinaria amministrazione, ivi incluso il
consenso ad interventi chirurgici, debba essere previamente autorizzato
dal giudice tutelare;
7. dispone che l?Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle
aspirazioni del Beneficiario ed informi il Beneficiario degli atti da compiere,
ove ciò sia possibile;
8. dispone che l?Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice
Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali del Beneficiario,
della consistenza patrimoniale e reddituale del
medesimo, rendendo il conto
dell?attività svolta mediante deposito in Cancelleria
di una relazione-rendiconto
entro i primi 90 giorni dal conferimento dell?incarico
e, successivamente,
entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante
le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato.
Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria
di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento)
l?Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori
esigenze da gestire nell?interesse del Beneficiario;
9. fissa per il giuramento dell?Amministratore di
sostegno l?udienza del
xxxxx;
10. dispone l?efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell?art.741
c.p.c.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al
Beneficiario,
all?Amministratore di Sostegno e alla Procura della
Repubblica in sede.
Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombenti
previsti dalla legge.
Roma, lì 19 febbraio 2005
Il Giudice tutelare
(Eugenia Serrao)
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