inserito in Diritto&Diritti nel aprile 2005

Infermieri Sues 118 – tariffa oraria – rapporto parasubordinato: Tribunale di Ragusa, Giudice del lavoro dott. Giovanni Giampiccolo,  sentenza n. 32/2005

 

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R E P U B B L I C A        I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. Giovanni Giampiccolo ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. da 741/04 a 743/04; ed ai nn. 760/04, 761/04, 778/04 R.G.

T R A

Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. xxx per procura a margine del ricorso in opposizione;

- opponente -

CONTRO

xxxxxx, rappr. e difesi dall'avv.to xxxxxx per procura a margine della memoria di difesa;

                                                                                                       - opposti -

 

Avente ad oggetto: Opposizione avverso decreto ingiuntivo.

 

All’udienza del 25.01.2005, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è decisa come da dispositivo.

 

SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO

            Con ricorsi al giudice del lavoro di Ragusa, l’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, in persona del Direttore Generale pro tempore, propone formale opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 76/04, 77/04, 78/04, 79/04, 60/04, 80/04, resi dal Giudice del lavoro di Ragusa, per le somme in ciascuno di essi recate, a titolo di maggior compenso orario previsto dalla circolare 1094 del 28.08.2002 dell’Assessorato per la Sanità della Regione Sicilia (A.S.) in favore degli odierni opposti, per i turni prestati dai medesimi nella loro attività libero professionale di infermieri, nell’ambito del servizio di emergenza – urgenza 118, e per il periodo luglio 2002 – marzo 2003.

            Eccepisce in particolare l’Azienda opponente: 1) preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la materia tra quelle previste dall’art. 33, comma 2, lett. b) del d.lgvo 80/98, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a) della l. 205/2000; 2) nel merito, la mancanza di certezza e liquidità del credito, basato su documentazione inattendibile, poiché non rilasciata dal legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria di Catania, ed errata quanto al calcolo delle somme in ipotesi dovute; 3) ancora nel merito, il fatto che le prestazioni rese dagli infermieri, nell’ambito del SUES 118, in base alle “varie disposizioni regionali”, debbano essere retribuite con il compenso orario previsto “dalla normativa contrattuale” facendo ricorso all’istituto dell’incentivazione (decreti assessoriali 08.01.2001 e 11.11.1998); e che la tariffa oraria del più remunerativo istituto incentivante previsto dal vigente CCNL di categoria (e che viene inoltre già percepito dagli opposti in veste di dipendenti) non supera la metà della tariffa oraria contemplata nella circolare 28.08.2002 n. 1094; 4) che la suddetta circolare non può avere effetto vincolante per l’Azienda, “tale da far sorgere, illico et immediate, in capo all’infermiere il diritto ad ottenere senza indugio il pagamento delle differenze economiche legate all’aumento”…e che “una piattaforma pattizia, tanto più (se) esula dalla ordinaria contrattazione nazionale di lavoro, (deve) essere recepita quantomeno con decreto, come d’altronde già in passato avvenuto in subiecta materia”; 5) che l’accordo in questione (sull’aumento della tariffa oraria) avrebbe dovuto essere sorretto da idonea previsione economica con impegno della spesa, ma la circolare non contiene alcun riferimento al riguardo, né potrebbe, non essendo provvedimento idoneo a tale scopo.

            Tutto ciò dedotto, chiede l’Azienda revocarsi i decreti ingiuntivi opposti, previa sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto opposto.

            Costituitisi ritualmente in giudizio, gli opposti contestano la fondatezza dell’opposizione e ne chiedono il rigetto.

La causa, sospesa la provvisoria esecuzione, è stata documentalmente istruita mediante acquisizione di documenti (richiesti all’Assessorato alla Sanità) e quindi, previa riunione alle altre connessa, discussa oralmente all’odierna udienza sulle conclusioni delle parti, nonchè decisa come da separato dispositivo in atti di cui si dà pubblica lettura.

MOTIVI  DELLA DECISIONE

E’ necessario premettere sinteticamente come si strutturi il Servizio di Emergenza 118, istituito all’interno della Regione Sicilia (SUES).

Lo Statuto della Regione Siciliana prevede, all’art. 17, che “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione:…..igiene e sanità pubblica; assistenza sanitaria…”.

L’art. 36 della legge regionale n. 30 del 1993 prevede che: “…gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sono: a) la realizzazione di una rete regionale organica…; b) la realizzazione di una rete integrata ospedale - territorio, con dislocazione dei presidi periferici….La Regione razionalizza e potenzia il sistema di emergenza sanitaria del quale è titolare anche attraverso l' istituzione del numero unico per l' emergenza 118 e attraverso la riorganizzazione del sistema delle guardie mediche che saranno inserite nella rete di emergenza. 2. Sono ricomprese in un'unica ed unitaria rete regionale per l' emergenza le entità operative del servizio sanitario regionale con i seguenti obiettivi:…….b) la realizzazione di quattro centrali operative, una per ognuno dei bacini infraregionali, per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico per l' emergenza 118, secondo le modalità indicate dalla Conferenza Stato – Regioni…”.

Con la circolare 913 del 1997, allegata al Decreto A.S. (D.A.) n. 21486 dell’08.02.1997, l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana ha inteso regolamentare l’attivazione in via sperimentale e provvisoria del Servizio di urgenza emergenza 118, di cui si è espressamente dichiarato titolare in seno al predetto Decreto, richiamando la sopra vista disposizione di cui all’art. 36 l. r. 30 del 1993.

Detta circolare prevede: 1) “la natura assolutamente sperimentale  e provvisoria del Servizio, che si differenzia perciò ontologicamente da quello che sarà reso a regime”; 2) “parametri di costo provvisori, sulla base dei costi medi che si applicano in altre Regioni….allorché il Servizio sarà portato a regime unico si procederà al conguaglio dopo avere individuato i costi secondo le procedure di legge….resta fermo che, nelle more della definitiva individuazione dei costi suddetti…….l’importo effettivamente erogato agli operatori abilitati non potrà essere superiore al 90% di quello pattuito”; 3) l’individuazione di quattro aziende sanitarie per l’attivazione in via sperimentale del servizio 118 (A.U.S.L. n. 6 di Palermo, Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, Azienda Ospedaliera S. Elia di Caltanissetta, Azienda Ospedaliera Papardo di Messina).

Con decreto assessoriale 34276 del 2001 sono state approvate le “Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale “SUES 118”.

Detto decreto, che richiama il D.A. 21486 del febbraio 1997 e la circolare 913: 1) definisce il sistema di emergenza - urgenza in questione come “un sistema di allarme sanitario dotato di un numero telefonico unico ad accesso breve…la cui funzionalità si basa su: a) la centrale operativa di riferimento finalizzata a garantire un intervento tempestivo e qualificato…b) il sistema territoriale di soccorso…..c) la rete di servizi e presidi ospedalieri…”; 2) dispone, “nelle more che, come previsto dal piano sanitario regionale…si realizzi la coincidenza degli attuali bacini territoriali con le singole province...(che) l’organizzazione territoriale del sistema dell’emergenza continuerà ad insistere su quattro bacini di utenza sovraprovinciali: a) Palermo – Trapani, b) Caltanissetta – Agrigento - Enna, c) Messina, d) Catania – Siracusa – Ragusa, che fanno capo rispettivamente alle C.O. di Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania, come disposto dalla legge n. 30 del 1993”.

Per quanto riguarda il personale del SUES, lo stesso viene considerato, nel suddetto decreto, con riferimento alle strutture che più lo caratterizzano, perchè deputate ad assicurare, a monte, la tempestività dell’intervento sanitario urgente, ovvero la Centrale Operativa e il sistema territoriale di soccorso (ambulanze di rianimazione, eliambulanze, auto medicalizzate, ecc.).

Tale personale è definito come “personale della Centrale Operativa 118” ed è distinto in varie figure professionali (responsabile, personale medico, personale infermieristico, ecc.).

Per quanto riguarda gli infermieri professionali, gli stessi sono distinti in addetti alla centrale operativa ed addetti alla rete territoriale per l’emergenza.

Tra questi ultimi sono gli odierni ricorrenti, all’occorrenza utilizzati (su disposizione del responsabile della Centrale operativa) sulle ambulanze di rianimazione, sulle eliambulanze, sulle auto medicalizzate, ecc., previa disponibilità assicurata attraverso turnazioni di sei ore nelle varie postazioni della provincia di Ragusa.

Il D.A. in esame precisa che “a regime tale personale sarà fornito rispettivamente: dall’Ausl territoriale competente per territorio per le postazioni (ambulanze A, PTE) ricadenti sul territorio e dalle AA.OO. sedi di postazione...e che ...nelle more dell’ampliamento degli organici, il suddetto personale…sarà reclutato e percepirà il trattamento economico con le modalità di cui al D.A. 21486 – 8.2.97 e relative modifiche. La gestione giuridica ed economica del suddetto personale è a carico delle singole Amministrazioni con le stesse modalità specificate al precedente comma”.

Il D.A. 21486, e la circolare 913 in esso incorporata, prevede, per quanto riguarda il personale medico ed infermieristico, che lo stesso “dovrà essere reperito interamente nelle Aziende delegate e nelle Aziende della Provincia di pertinenza ed impiegato attraverso l’utilizzo di strumenti ordinari o straordinari previsti dalla normativa contrattuale vigente…..in questa sede si stabilisce che, per quanto attiene gli strumenti straordinari, le Aziende potranno ricorrere all’istituto dell’incentivazione secondo i seguenti parametri, calcolati per turni di sei ore….infermieri – costo lordo per turno h/6 lire 108.000….L’Azienda individuata (sede di C.O.)…provvederà a redigere apposito piano di utilizzo del personale….detto piano dovrà prevedere…le unità di personale medico, infermieristico, ausiliario e di autista utilizzate con il ricorso agli strumenti straordinari, con indicazione per ogni qualifica delle ore di lavoro necessarie. In tale caso sarà cura dell’Azienda quantificare il costo del ricorso all’istituto dell’incentivazione, secondo i parametri sopra definiti, e comunicarlo a questo Assessorato per le predisposizione della relativa copertura finanziaria”.

La circolare 913 è stata modificata dalla circolare 999 del 12 luglio 1999, la quale testualmente recita “il coordinamento regionale infermieri C.O. 118 – S.U.E.S. 118 ha avanzato fin dal 1998 diverse richieste tra le quali l’aumento della somma oraria prevista per la figura infermieristica 1998 sul modello utilizzato dalla Regione Piemonte, tenendo conto delle disposizioni contenute nella circolare 913/97 assessoriale, in merito al conguaglio che si ritiene non superiore al 90% della somma stabilita. Su tali richieste sono state tenute diverse riunioni tra le quali l’ultima si è tenuta in data 17 febbraio 1999. Nel corso di detta riunione, sulla tematica inerente l’incremento della tariffa oraria, si è raggiunta l’intesa di modificare le tariffe nel modo seguente: ………infermieri da lire 18.000 a lire 28.000…..Dette tariffe potranno essere utilizzate per il periodo sperimentale, quindi non a regime,  a decorrere dal 01.01.1999”.

La misura del compenso orario è stata ridiscussa il 7 agosto 2002, in un incontro tra un dirigente dell’assessorato alla Sanità e i rappresentanti delle OO.SS. delle categorie interessate, conclusosi con l’accordo sulle nuove tariffe orarie, che per gli infermieri sono passate da lire 28.000 ad euro 25,00.

Tale accordo è stato poi portato a conoscenza delle Aziende sedi di centrali operative per il 118, tra cui l’Azienda Cannizzaro di Catania, con la circolare n. 1094 del 28.08.2002, per cui oggi è causa.

Premesso tale quadro riassuntivo, l’opposizione avverso i decreti ingiuntivi in questione deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.

            Il primo motivo di opposizione (il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la materia tra quelle previste dall’art. 33, comma 2, lett. b) del d.lgvo 80/98, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a) della l. 205/2000) è infondato.

Eccepisce parte opponente che il servizio di emergenza 118 ancora permane in via sperimentale nel territorio siciliano mediante la costituzione di un’autonoma rete di pronto intervento e che il d.a. 8.1.01  - che ha dettato le linee guida per l’organizzazione funzionale dei P.T.E. (presidi territoriali per l’emergenza) e della rete dell’emergenza/urgenza - non ha mutato il regime libero professionale dei sanitari, basato sulla corresponsione di un compenso orario prefissato e corrisposto per le prestazioni libero professionali rese nell’ambito del servizio pubblico SUES 118 al di fuori dal rapporto di lavoro dipendente.

            Si tratterebbe, quindi, di rapporto tra azienda sanitaria e soggetto erogatore di prestazioni professionali riconducibile alle relazioni di servizio pubblico tra Amministrazione titolare e soggetto esercente il servizio stesso.

            In realtà gli odierni opposti non possono certo essere qualificati come gestori di un servizio pubblico, che non è stato loro affidato, ma che è invece rimasto nella gestione esclusiva degli organi e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare della Regione, secondo i moduli organizzativi sopra visti.

            Ma è comunque troncante la dichiarazione di incostituzionalità di tutto il comma 2 dell’art. 33 del d.lgvo 80/98, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a) della l. 205/2000 da parte della Corte Costituzionale con la nota sentenza 204/2004, che come è parimenti noto ha efficacia retroattiva.

Il comma 1 della predetta disposizione, come riscritto dalla Corte Costituzionale con la predetta sentenza, recita: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/90, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonchè afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge n. 481 del 1995”.

E’ evidente che il caso all’esame di questo giudice non integra la fattispecie normativa, non essendovi, in radice, concessione o affidamento di pubblico servizio.

Il secondo motivo di opposizione (la mancanza di certezza e liquidità del credito, basato su documentazione inattendibile, poiché non rilasciata dal legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria di Catania, ed errata quanto al calcolo delle somme in ipotesi dovute) è infondato.

Al riguardo si osserva che non è necessario che la documentazione attestante i turni svolti debba essere rilasciata dal legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Cannizzaro di Catania, perchè la stessa possa essere considerata attendibile; parte opponente peraltro non contesta la concreta effettuazione dei turni da parte dei ricorrenti, anzi riconosce tale circostanza, producendo prospetti di calcolo ritenuti corretti.

Quanto all’eccezione di erroneità nel calcolo delle somme, la stessa è generica perchè non si indica l’errore in cui sarebbe incorsa controparte; inoltre il credito è liquido e certo in quanto facilmente determinabile nel suo ammontare mediante una semplice operazione aritmetica.

            Il terzo motivo di opposizione (il fatto che le prestazioni rese dagli infermieri, nell’ambito del SUES 118, in base alle “varie disposizioni regionali”, debbano essere retribuite con il compenso orario previsto “dalla normativa contrattuale” facendo ricorso all’istituto dell’incentivazione; e che la tariffa oraria del più remunerativo istituto incentivante previsto dal vigente CCNL di categoria - che viene inoltre già percepito dagli opposti in veste di dipendenti - non supera la metà della tariffa oraria contemplata nella circolare 28.08.2002 n. 1094) è infondato.

Ed invero in primo luogo lo stesso è generico, perché non si specifica quale sarebbe “il più remunerativo istituto incentivante previsto dal vigente CCNL, percepito dagli opponenti in veste di dipendenti.

In realtà l’istituto dell’incentivazione è richiamato a significare la remunerazione di prestazioni aggiuntive richieste al personale dipendente delle Aziende del SSN, ma il rinvio si ferma qui; per il resto i parametri economici sono stabiliti dallo stesso titolare del SUES, con potestà organizzatoria dello stesso, ovvero l’Assessorato alla Sanità.

E tanto è possibile, ritiene questo giudice, giacchè si versa ancora in una situazione di sperimentazione del servizio; servizio che, ai fini che qui interessano, ovvero la gestione del personale, è organizzato in un’articolazione titolare della gestione tecnico/operativa dello stesso (la Centrale Operativa), ed un’altra che ne ha la gestione giuridica ed economica (le singole amministrazioni di provenienza del personale).

Ne consegue la configurabilità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra gli odierni opposti ed il SUES, di cui è titolare, come già detto, l’Assessorato Regionale alla Sanità; SUES che gestisce operativamente gli opposti attraverso la centrale operativa e li remunera attraverso le Aziende sanitarie da cui i medesimi sono stati attinti, attraverso una selezione.

La stessa parte opponente ritiene che “il rapporto in questione esula totalmente dal rapporto di lavoro dipendente pubblico, inerendo piuttosto ad una prestazione libero professionale resa dall’operatore sanitario nell’ambito di un servizio pubblico, e remunerata a tariffa fissa”.

Questo giudice condivide la suddetta ricostruzione in negativo del rapporto; in positivo osserva che le parti del rapporto (medici e infermieri, rappresentati dalle rispettive organizzazioni sindacali, da un lato e Assessorato Regionale alla Sanità, quale titolare del Servizio 118, con poteri di organizzazione del medesimo, dall’altro) hanno inteso pattuire un corrispettivo per delle  prestazioni di facere riconducibili, per quanto sopra visto, allo schema generale del lavoro autonomo, ma attuate secondo modalità di svolgimento del rapporto condensate nei requisiti della continuità, coordinazione e personalità della prestazione.

Ed invero ricorre la continuità, non essendo la prestazione richiesta occasionale, ma perdurando la stessa nel tempo.

Ricorre la coordinazione, intesa come connessione funzionale dell’attività degli opposti al momento organizzativo del servizio di emergenza, che la struttura, nel suo complesso (centrale operativa e  rete territoriale di soccorso a monte, aziende sanitarie a valle) è chiamata ad assicurare.

Ricorre infine, all’evidenza, la prevalenza della personalità della prestazione, demandata ad infermieri volutamente scelti (tramite selezione) tra dipendenti delle Aziende sanitarie, e non già a cooperative o società specializzate nel settore.

Il quarto motivo di opposizione (la circolare non può avere effetto vincolante per l’Azienda, “tale da far sorgere, illico et immediate, in capo all’infermiere il diritto ad ottenere senza indugio il pagamento delle differenze economiche legate all’aumento..…una piattaforma pattizia, tanto più (se) esula dalla ordinaria contrattazione nazionale di lavoro, (deve) essere recepita quantomeno con decreto, come d’altronde già in passato avvenuto in subiecta materia”) è infondato ed assorbito dalle considerazioni che precedono.

La circolare in questo caso è semplice veicolo informativo di un accordo preso dalle parti nell’esercizio della propria autonomia contrattuale; la parte pubblica si è impegnata ad erogare la maggiorazione del compenso orario attraverso un’articolazione diversa dal gestore operativo del servizio stesso, ma pur sempre facente parte del SUES.

Non rilevano pertanto difetti di comunicazione all’interno della struttura nel suo complesso (tra la Regione  e l’Azienda opponente, tra l’Azienda sede di C.O. e l’Azienda opponente), o carenze nei meccanismi di finanziamento adoperati all’interno del SUES 118, debitore dei compensi; trattasi invero di disfunzioni che non possono esimere l’Azienda opponente dall’obbligo di pagare il compenso pattuito, sulla base delle prestazioni realmente rese dagli infermieri e certificate dall’Azienda che operativamente li gestisce.

Il quinto motivo di opposizione (“l’accordo in questione avrebbe dovuto essere sorretto da idonea previsione economica con impegno della spesa, ma la circolare non contiene alcun riferimento al riguardo, né potrebbe, non essendo provvedimento idoneo a tale scopo”) è infondato.

Parte opponente non deduce la mancanza dell’impegno di spesa, ma soltanto che detto impegno non figura in circolare, ciò che è irrilevante; come è irrilevante il fatto che “non risultano nel bilancio dell’Ente pervenuti maggiori stanziamenti e/o finanziamenti regionali che innalzano la quota di spesa destinata al pagamento delle tariffe orarie del personale sanitario del SUES 118…” (vds. attestazione del capo settore economico finanziario dell’Azienda opponente), per le considerazioni sopra esposte.

Non è stato quindi provato il difetto di copertura finanziaria, anche se ciò appare implausibile, stante la coincidenza tra il soggetto che ha pattuito l’aumento della tariffa oraria, e quello deputato a provvedere alla copertura della spesa (vds. circolare 913).

Infine, va detto che non è priva di significato la circostanza che dall’aprile 2003 le somme in più sono state corrisposte dall’Azienda, che ha evidentemente riconosciuto il proprio debito; come non è priva di significato la circostanza per la quale l’Azienda ha sempre corrisposto, in passato, il compenso orario per cui è causa, determinato con le stesse modalità seguite per quantificare l’attuale compenso orario.

L’opposizione deve quindi essere rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

-         definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione avverso i decreti ingiuntivi opposti, che acquistano efficacia esecutiva;

-         condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli opposti, spese che liquida in complessivi € 1.800,00.

Così deciso in Ragusa il 25.01.2005

 

Il Giudice del lavoro

Dott. Giovanni Giampiccolo