inserito in Diritto&Diritti nel dicembre 2004

Amministratore di sostegno: Provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale civile di Palmi del  24.05.2004

 

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale civile di Palmi

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott. Maurizio Paganelli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 12.05.2004, nella causa iscritta al n. 140/2004 R.G.A.D.,  in corso tra ** **, ** ** e ** **,

avente ad oggetto: nomina amministratore di sostegno,

rilevato che:

Dalla documentazione medica prodotta e dall’esame diretto della signora ** ** (, residente in **, via **) emerge con chiarezza l’assoluta impossibilità della stessa di mantenersi da sola essendo in tutto dipendente dai propri familiari (è affetta da demenza senile e arteriosclerosi diffusa).

La ricorrenza di tali condizioni avrebbe imposto, fino all’entrata in vigore della legge n. 6/2004, l’interdizione della signora ** poiché l’art. 414 cc. disponeva che il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto.

A seguito dell’entrata in vigore della l. 6/2004 la valutazione da compiersi non più limitata all’accertamento dell’infermità di mente della persona.

La norma in materia di interdizione non solo non impone più, automaticamente, l’applicazione di tale misura per i soggetti totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi (l’art. 414 cc. dispone che i soggetti che presentino la descritta patologia “possono” essere interdetti; l’art. 404 consente di applicare la misura dell’amministratore di sostegno anche a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi) ma si inscrive in un sistema la cui finalità (l. 6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Tale finalità impone un profonda modifica dei presupposti applicativi dell’interdizione poiché l’adozione di tale strumento richiede una previa valutazione della sua adeguatezza e proporzione rispetto ai bisogni di tutela del soggetto.

Nel caso in esame, poiché l’unica fonte stabile di reddito della signora ** è costituita da una pensione di € 997,00 circa al mese, ed il suo patrimonio è rappresentato dall’immobile che, con decreto del 29.04.2004, il figlio ** ** è stato autorizzato ad acquistare (peraltro con denaro proprio e dei fratelli), l’interdizione appare una misura del tutto sproporzionata rispetto ai bisogni dell’interessata.

La diversa misura dell’amministratore di sostegno è in grado di soddisfare, con una limitazione di capacità sensibilmente minore e senza alcuna stigmatizzazione sociale (comunemente connessa all’interdizione), le esigenza di tutela della signora **, già adeguatamente accudita dai propri familiari. Per tali ragioni va confermata la nomina del sig. ** ** quale amministratore di sostegno della madre sig.ra ** ** e meglio specificati i suoi compiti.

Visto l’art. 405 cc.,

DISPONE

1.       nomina alla signora ** ** in epigrafe meglio generalizzata, l’amministratore di sostegno nella persona del figlio sig. ** **, nato a ***, residente in San **, via ***;

2.       la durata dell’incarico è a tempo indeterminato;

3.       l’amministratore è autorizzato a compiere l’atto di cui al decreto adottato in via d’urgenza in data 29.04.2004 (acquisto in nome e per conto della beneficiaria dell’immobile sito in ***);

4.       l’amministratore ha il potere di riscuotere nell’interesse della beneficiaria gli emolumenti a lei dovuti a titolo pensionistico e di indennità di accompagnamento;

5.       l’amministratore ha il potere di compiere ogni altro atto necessario nell’interesse della beneficiaria, previa autoirzzazione del giudice tutelare, se richiesta in base agli artt. 374 e ss. cc.;

6.       l’amministratore può impiegare l’intero importo riscosso ai sensi del precedente punto 4 per il mantenimento della beneficiaria;

7.       l’amministratore, con periodicità annuale provvederà a depositare in cacelleria il rediconto della gestione svolta ed informerà il giudice sulle condizioni di vita personali e sociali della beneficiaria.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e per le annotazioni previste dalla legge.

Palmi lì 24.05.2004.

                                                                                  Il Giudice tutelare