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*** REPUBBLICA ITALIANA Tribunale civile di Palmi UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE In persona del giudice dott. Maurizio Paganelli,
ha emesso la seguente ORDINANZA A scioglimento della riserva formulata all’udienza del
12.05.2004, nella causa iscritta al n. 140/2004 R.G.A.D., in corso tra ** **, ** ** e ** **, avente ad oggetto: nomina amministratore di sostegno, rilevato che: Dalla documentazione medica prodotta e dall’esame diretto
della signora ** ** (, residente in **, via **) emerge con chiarezza l’assoluta
impossibilità della stessa di mantenersi da sola essendo in tutto dipendente
dai propri familiari (è affetta da demenza senile e arteriosclerosi diffusa). La ricorrenza di tali condizioni avrebbe imposto, fino
all’entrata in vigore della legge n. 6/2004, l’interdizione della signora **
poiché l’art. 414 cc. disponeva che il maggiore di
età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende
incapace di provvedere ai propri interessi deve essere interdetto. A seguito dell’entrata in vigore della l. 6/2004 la
valutazione da compiersi non più limitata all’accertamento dell’infermità di
mente della persona. La norma in materia di interdizione non solo non impone più,
automaticamente, l’applicazione di tale misura per i soggetti totalmente
incapaci di provvedere ai propri interessi (l’art. 414 cc.
dispone che i soggetti che presentino la descritta patologia “possono” essere
interdetti; l’art. 404 consente di applicare la misura dell’amministratore di
sostegno anche a chi si trovi,
per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche
parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi) ma si inscrive in un
sistema la cui finalità (l. 6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore
limitazione possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia. Tale finalità impone un profonda modifica dei presupposti
applicativi dell’interdizione poiché l’adozione di tale strumento richiede una
previa valutazione della sua adeguatezza e proporzione rispetto ai bisogni di
tutela del soggetto. Nel caso in esame, poiché l’unica fonte stabile di reddito
della signora ** è costituita da una pensione di € 997,00 circa al mese, ed il
suo patrimonio è rappresentato dall’immobile che, con decreto del 29.04.2004,
il figlio ** ** è stato autorizzato ad acquistare (peraltro con denaro proprio e
dei fratelli), l’interdizione appare una misura del tutto sproporzionata
rispetto ai bisogni dell’interessata. La diversa misura dell’amministratore di sostegno è in grado
di soddisfare, con una limitazione di capacità sensibilmente minore e senza
alcuna stigmatizzazione sociale (comunemente connessa
all’interdizione), le esigenza di tutela della signora **, già adeguatamente
accudita dai propri familiari. Per tali ragioni va confermata la nomina del
sig. ** ** quale amministratore di sostegno della madre sig.ra ** ** e meglio
specificati i suoi compiti. Visto l’art. 405 cc., DISPONE 1.
nomina alla signora ** ** in epigrafe meglio generalizzata,
l’amministratore di sostegno nella persona del figlio sig. ** **, nato a ***,
residente in San **, via ***; 2.
la durata dell’incarico è a tempo indeterminato; 3.
l’amministratore è autorizzato a compiere l’atto di cui al decreto
adottato in via d’urgenza in data 29.04.2004 (acquisto in nome e per conto
della beneficiaria dell’immobile sito in ***); 4.
l’amministratore ha il potere di riscuotere nell’interesse della
beneficiaria gli emolumenti a lei dovuti a titolo pensionistico e di indennità
di accompagnamento; 5.
l’amministratore ha il potere di compiere ogni altro atto necessario
nell’interesse della beneficiaria, previa autoirzzazione
del giudice tutelare, se richiesta in base agli artt.
374 e ss. cc.; 6.
l’amministratore può impiegare l’intero importo riscosso ai sensi del
precedente punto 4 per il mantenimento della beneficiaria; 7.
l’amministratore, con periodicità annuale provvederà a depositare in cacelleria il rediconto della
gestione svolta ed informerà il giudice sulle condizioni di vita personali e
sociali della beneficiaria. Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte
ricorrente e per le annotazioni previste dalla legge. Palmi lì 24.05.2004. Il
Giudice tutelare |
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