inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2005

Amministratotore di sostegno e anziani: Tribunale di Modena,Sezione II° civile, decreto del 24.2.05

 

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T R I B U N A L E   D I  M O D E N A

(Sezione II° civile)

R.G.  2833/2004

Il giudice tutelare

 

a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue;

l’art. 404 c.c. (nel nuovo testo introdotto dalla novella n. 6/2004) dispone che le persone affette da infermità o menomazione fisica o psichica e che si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistite da un amministratore di sostegno (in seguito, ads).

Il quesito che si pone è quello di verificare se, anche nel caso di specie, la misura

protettiva sia concretamente applicabile.

La persona beneficiaria della misura è, infatti, una anziana di 86 anni, a quanto consta, non affetta da alcun patologia mentale; agli atti risulta solamente un certificato medico attestante un episodio di tachicardia verificatosi nel 2002. L’anziana in oggetto, dall’esame condotto all’udienza, è sembrata ben orientata nel tempo e nello spazio, ben curata nell’aspetto fisico, perfettamente consapevole della situazione che stava vivendo e, appunto perciò, recisamente contraria alla nomina di un ads, ribadendo più volte, “di non avere bisogno di alcun aiuto”.

Peraltro, il ricorrente, nipote della **, ha evidenziato che la zia, forse a causa del decadimento della memoria, dimentica di pagare le utenze, come pure le spese condominiali.

La stessa **, nuovamente sentita, dopo l’audizione dei parenti, ha implicitamente ammesso di necessitare di “aiuto”. Dichiarando che la TARSU l’aveva pagata tramite il figlio di un’amica, che pure l’aiuta negli spostamenti, a bordo della sua automobile; mentre a quest’ultima si era rivolta per le pratiche relative al cambiamento del medico curante.

In diritto, in ordine al presupposto per la nomina di un ads, si osserva che la nuova legge non ha espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane. Durante l’esame del testo di legge da parte della Camera dei Deputati, probabimente per effetto delle critiche dottrinarie avanzate alla nuova formulazione del nuovo art. 405 c.c., venne espunto il riferimento, prima presente nel testo approvato dal Senato, alla persona in età avanzata, quale beneficiario della misura protettiva, sul presupposto che la sola età avanzata non poteva costituire causa di privazione di autonomia (senectus ipsa morbus).

Se così è, tuttavia, la formula utilizzata dall’art. 404 c.c., per indicare i presupposti soggettivi necessari per l’istituzione della misura protettiva, sembra avere tale ampiezza ed elasticità da consentire di ricomprendervi, a date condizioni, anche le persone anziane.

Nel caso di specie, è emerso che la ** presenta un indebolimento delle facoltà intellettive, e, in particolare, della memoria, dovuta plausibilmente all’età molto avanzata; indebolimento che le impedisce di ricordare le scadenze ed i pagamenti che deve compiere a breve e lungo termine; sicchè la stessa trovasi in condizione di (parziale) menomazione psichica.

Tale situazione reagisce, appunto, negativamente sulla proficua gestione dei suoi “interessi”.

Non c’è dubbio, come del resto è di fatto accaduto prima della presentazione del ricorso, che la prevenuta necessiti di essere “sostenuta” da un famigliare, individuato nel nipote **, residente a Modena (a differenza del ricorrente che ha residenza a Rimini), vicino di casa e persona nella quale la ** ripone fiducia.

L’età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione; ciò che, invece, può darsi, quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana.

Anche nel caso di specie, gli istituti dell’interdizione e inabilitazione sono inidonei a realizzare la piena tutela del beneficiario (art. 413 c.c.), sicchè appare opportuno provvedere all’istituzione di un ads.

            Sembra, anzi, che proprio, in tal caso, la finalità dichiarata della nuova legge ne risulti esaltata; ben essendo possibile tutelare “con la minor limitazione possibile della capacità di agire” la beneficiaria, persona anziana che risulta priva di autonomia nell’espletamento di (talune) funzioni della vita quotidiana (art. 1 l. n. 6/2004).

Il nuovo istituto di protezione civilistico sembra, perciò,  strumento duttile ed elastico (a differenza degli istituti rigidi e totalizzanti, oltre che, ormai, di valenza residuale, nella nuova ottica di protezione delle persone, dell’interdizione e dell’inabilitazione), di aiuto che si traduce in termini di assistenza, senza, però, in alcun modo pregiudicare la personalità dell’anziano, che non viene escluso dal consorzio civile, sicché le sue residue energie psico fisiche non vengono mortificate, ma sviluppate e salvaguardate.

 

                                                           NOMINA

 

** **, nato a ** e residente a** , amministratore di sostegno di **, con le seguenti prescrizioni:

1)    l’incarico è a tempo indeterminato;

2)    l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;

3)    l’amministratore avrà il potere di assistere la beneficiaria nel compimento dei seguenti atti:

- riscossione e gestione della pensione di reversibilità, con rilascio di quietanza;

- pagamento periodico delle utenze e delle imposte, anche mediante delega con addebito bancario, nonché, delle rate condominiali;

4) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore della beneficiaria e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesima;

5) l’amministratore deve tempestivamente informare la beneficiaria circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con quest’ultima;

6) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti indicati ivi indicati.

                                                           DISPONE

che, a cura della cancelleria, si provveda immediatamente  ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni,  all’ufficiale dello Stato civile per le annotazione a margine dell’atto di nascita della beneficiaria.

Le spese della procedura sono compensate tra le parti.

 

Modena, 24.2.2005

Si comunichi

Il g.t.

(dott. R. Masoni)