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*** T R I B U N A L E D I M O D E N A (Sezione
II° civile) R.G. 2833/2004 Il giudice tutelare
a scioglimento della riserva
che precede osserva quanto segue; l’art. 404 c.c. (nel nuovo testo introdotto dalla novella n. 6/2004) dispone che le persone affette da infermità o menomazione fisica o psichica e che si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistite da un amministratore di sostegno (in seguito, ads). Il quesito che si pone è quello di verificare se, anche nel caso di specie, la misura protettiva sia concretamente applicabile. La persona beneficiaria della misura è, infatti, una anziana di 86 anni, a quanto consta, non affetta da alcun patologia mentale; agli atti risulta solamente un certificato medico attestante un episodio di tachicardia verificatosi nel 2002. L’anziana in oggetto, dall’esame condotto all’udienza, è sembrata ben orientata nel tempo e nello spazio, ben curata nell’aspetto fisico, perfettamente consapevole della situazione che stava vivendo e, appunto perciò, recisamente contraria alla nomina di un ads, ribadendo più volte, “di non avere bisogno di alcun aiuto”. Peraltro, il ricorrente, nipote della **, ha evidenziato che la zia, forse a causa del decadimento della memoria, dimentica di pagare le utenze, come pure le spese condominiali. La stessa **, nuovamente
sentita, dopo l’audizione dei parenti, ha implicitamente ammesso di necessitare
di “aiuto”. Dichiarando che la TARSU l’aveva pagata tramite il figlio di
un’amica, che pure l’aiuta negli spostamenti, a bordo della sua automobile;
mentre a quest’ultima si era rivolta per le pratiche
relative al cambiamento del medico curante. In diritto, in ordine al
presupposto per la nomina di un ads, si osserva che
la nuova legge non ha espressamente previsto tra i beneficiari le persone
anziane. Durante l’esame del testo di legge da parte della Camera dei Deputati,
probabimente per effetto delle critiche dottrinarie
avanzate alla nuova formulazione del nuovo art. 405 c.c.,
venne espunto il riferimento, prima presente nel testo approvato dal Senato,
alla persona in età avanzata, quale beneficiario della misura protettiva, sul
presupposto che la sola età avanzata non poteva costituire causa di privazione
di autonomia (senectus ipsa
morbus). Se così è, tuttavia, la
formula utilizzata dall’art. 404 c.c., per indicare i
presupposti soggettivi necessari per l’istituzione della misura protettiva,
sembra avere tale ampiezza ed elasticità da consentire di ricomprendervi,
a date condizioni, anche le persone anziane. Nel caso di specie, è emerso
che la ** presenta un indebolimento delle facoltà intellettive, e, in
particolare, della memoria, dovuta plausibilmente all’età molto avanzata;
indebolimento che le impedisce di ricordare le scadenze ed i pagamenti che deve
compiere a breve e lungo termine; sicchè la stessa
trovasi in condizione di (parziale) menomazione psichica. Tale situazione reagisce,
appunto, negativamente sulla proficua gestione dei suoi “interessi”. Non c’è dubbio, come del
resto è di fatto accaduto prima della presentazione del ricorso, che la
prevenuta necessiti di essere “sostenuta” da un famigliare, individuato nel
nipote **, residente a Modena (a differenza del ricorrente che ha residenza a
Rimini), vicino di casa e persona nella quale la ** ripone fiducia. L’età avanzata non può
essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di
amministrazione; ciò che, invece, può darsi, quando la vecchiaia possa
determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana. Anche nel caso di specie,
gli istituti dell’interdizione e inabilitazione sono inidonei a realizzare la
piena tutela del beneficiario (art. 413 c.c.), sicchè
appare opportuno provvedere all’istituzione di un ads. Sembra, anzi, che proprio, in tal caso, la finalità
dichiarata della nuova legge ne risulti esaltata; ben essendo possibile
tutelare “con la minor limitazione possibile della capacità di agire” la
beneficiaria, persona anziana che risulta priva di autonomia nell’espletamento
di (talune) funzioni della vita quotidiana (art. Il nuovo istituto di
protezione civilistico sembra, perciò, strumento duttile ed elastico (a differenza
degli istituti rigidi e totalizzanti, oltre che, ormai, di valenza residuale,
nella nuova ottica di protezione delle persone, dell’interdizione e
dell’inabilitazione), di aiuto che si traduce in termini di assistenza, senza,
però, in alcun modo pregiudicare la personalità dell’anziano, che non viene
escluso dal consorzio civile, sicché le sue residue energie psico
fisiche non vengono mortificate, ma sviluppate e salvaguardate. NOMINA ** **, nato a ** e residente
a** , amministratore di sostegno di **, con le seguenti prescrizioni: 1)
l’incarico è a tempo indeterminato; 2)
l’amministratore deve adempiere
l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario; 3)
l’amministratore avrà il potere di assistere
la beneficiaria nel compimento dei seguenti atti: - riscossione e gestione
della pensione di reversibilità, con rilascio di quietanza; - pagamento periodico delle
utenze e delle imposte, anche mediante delega con addebito bancario, nonché,
delle rate condominiali; 4) l’amministratore deve
riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno
solare circa l’attività svolta a favore della beneficiaria e sulle condizioni
di vita personali e sociali del medesima; 5) l’amministratore deve
tempestivamente informare la beneficiaria circa gli atti da compiere, come
pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con quest’ultima;
6) l’amministratore è
soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374,
375 e 376 c.c., per il compimento degli atti indicati
ivi indicati. DISPONE che, a cura della
cancelleria, si provveda immediatamente
ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni di
sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato civile per le
annotazione a margine dell’atto di nascita della beneficiaria. Le spese della procedura
sono compensate tra le parti. Modena, 24.2.2005 Si comunichi Il g.t. (dott. R. Masoni) |
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