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*** Art. 27 legge 689/81 Art. 28 legge 689/81 Art. 201 Codice della Strada Art. 206 Codice della Strada Art. 209 Codice della Strada
Art. 386 regolamento
Art. 2943 C.C. DPR 602/73 * * * R.G. xxxxxx/2003 SENTENZA
N…………
GIUDICE DI PACE D I M O N Z A R E
P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO, alla pubblica udienza del xxxxxxxxx 2003 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa da ------------- SRL, via
-------------, rappresentata dall’avv. ------------- CONTRO COMUNE DI ---------- ED *** SPA con ricorso depositato in data
----------- presso la Cancelleria ed iscritto a ruolo al n. R.G.-------/03
la società ricorrente ha proposto opposizione alla cartella esattoriale che
richiede il pagamento di una sanzione connessa alla violazione del Codice della
Strada. La ricorrente ha eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria per essere trascorsi oltre cinque anni fra la
data dell’illecito e la notifica della cartella. Resiste l’amministrazione eccependo la tempestiva notifica
del verbale, prima all’intestatario risultante dalle registrazioni dei pubblici
registri e quindi alla società ricorrente, soggetto indicato quale locatario
del veicolo. Eccepisce inoltre la regolarità degli atti successivi e la
tempestività della consegna dei ruoli all’esattore. Non essendo necessaria istruttoria, e non essendovi
richieste in tal senso delle parti, il Giudice ha fissato i termini per lo
scambio delle note difensive e l’udienza di discussione orale.
All’udienza di discussione parte ricorrente ha esibito alcune sentenze già
intervenute in materia. MOTIVI DELLA DECISIONE E’ necessario definire esattamente le varie fasi che
caratterizzano il procedimento di accertamento,
notifica e riscossione delle violazioni al Codice della Strada. Una volta riscontrata la violazione,
l’amministrazione ha il dovere, ove non sia stata possibile la contestazione
immediata, di notificare il verbale entro 150 giorni al soggetto che risulta
intestatario del veicolo (art. 201 Codice della Strada). Nel caso specifico detta notifica è stata eseguita in data
19.3.1997 alla società --------- spa
di Roma, che risultava proprietaria al PRA. Poiché
l’infrazione è del 3.12.1996, si deve prendere atto che la notifica è
tempestiva, perché effettuata dopo 106 giorni. Già con sentenza 17.6.1996 n.198
la Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità
dell’art. 201 predetto, aveva chiarito che il termine dei 150 giorni decorre
dal momento in cui l’amministrazione è posta in grado di provvedere alla esatta identificazione del responsabile. La norma di
cui all’art. 386 del regolamento del Codice della Strada dispone la
rinnovazione della notifica a soggetti responsabili, diversi dall’intestatario,
entro il nuovo termine di 150 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle
notizie utili alla identificazione di detti soggetti. Nella fattispecie l’amministrazione ha avuto notizia del
soggetto responsabile con la comunicazione in data 21.4.1997 della società --------- ed
ha provveduto alla notifica alla --------- in data 22.5.1997. La verifica della date permette di
considerare tempestiva anche detta notifica. Nulla può essere eccepito sulla
regolarità della notifica, che risulta effettuata
presso la sede sociale della ricorrente (che non è mutata nel tempo
intercorrente fra l’infrazione e la proposizione del ricorso), a mani di
impiegata presente presso la sede medesima. Poiché non risulta che la
ricorrente abbia pagato la somma richiesta con la notifica del verbale né che
abbia proposto nello stesso termine di 60 giorni l’opposizione, si deve
ritenere che si sia formato il titolo esecutivo. Occorre ora considerare quali siano
gli ulteriori obblighi dell’amministrazione creditrice; il combinato disposto
dell’art. 27 della legge 689/81 e dell’art. 206 Codice della Strada impone
all’amministrazione di riscuotere la sanzione “in base alle norme previste per
la esazione delle imposte dirette”, di cui al DPR 602/73. In altre parole
l’amministrazione deve provvedere alla formazione dei ruoli esattoriali e
consegnare detti ruoli all’esattore per la
riscossione, restando inibita all’amministrazione qualsiasi altra e diversa
forma di riscossione coattiva. Come già chiarito da Cass. 23.11.1999 n. 12999, “alla
formazione e trasmissione dei ruoli da parte del Prefetto per la riscossione delle
somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al Codice della
Strada non si applica l’art. 17 del dpr 602/73, in
base al quale l’iscrizione nei ruoli delle somme accertate dagli uffici deve
avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui l’accertamento è divenuto definitivo, ma solo la prescrizione
quinquennale prevista dall’art. 209 del nuovo codice della strada e dall’art. 28 legge 689/81”. Chiarito, quindi, che l’azione di riscossione è soggetta
esclusivamente al termine quinquennale di prescrizione, e non alla ben diversa
sanzione della decadenza, va considerato il termine a quo per il decorso della
detta prescrizione e i fatti interruttivi di essa. Il dies a quo è certamente il
giorno della commessa infrazione, come chiaramente indicato anche dall’art. 28
delle legge 689/81: il dies ad
quem deve essere individuato nel giorno della
consegna dei ruoli all’esattore, poiché con tale atto l’amministrazione compie
l’atto di impulso alla procedura di riscossione (come disposto dalle norme già
menzionate) e, allo stesso tempo, si priva del potere di compiere qualsiasi
ulteriore atto diretto alla materiale riscossione della sanzione. L’epoca della consegna dei ruoli è sempre riportata nella
cartella esattoriale notificata; nel caso in questione risulta
che i ruoli siano stati consegnati il 9.3.2000. Il termine della prescrizione è interrotto dalla notifica
del verbale, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943, 4° comma Cod. civile. Ciò è
disposto dall’ultimo comma dell’art. 28 della legge 689/81 ed è stato altresì
chiaramente recepito anche da Cass.13.7.2001
n. 9520, Cass. 19.7.2000 n. 9492 e Cass. 4.4.2000 n.4094. Dopo avere accertato che la notifica del verbale è stata ritualmente effettuata in data
22.5.1997, tale notifica interrompe il decorso del termine prescrizionale
quinquennale, che aveva avuto inizio dal giorno dell’infrazione del 3.12.1996.
Per quanto già chiarito in precedenza dalla data della notifica del verbale
inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che avrebbe avuto scadenza
al 22.5.2002, termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto formare
il ruolo e consegnarlo all’esattore. Nel caso specifico risulta
che il ruolo sia stato consegnato all’*** il 9.3.2000, entro quindi il termine
prescrizionale decorrente dall’avvenuta notifica del verbale alla ricorrente. Per gli atti esecutivi dell’esattore non risulta
che sia sancito un termine di prescrizione speciale e si deve, pertanto,
ritenere che l’azione esecutiva sia soggetta al termine ordinario dei dieci
anni. E’ pur vero che dalla data di consegna dei ruoli alla data
di notifica della cartella siano trascorsi oltre tre anni e che ciò comporta la
decorrenza di interessi di mora, ma va altresì
considerato che, una volta formato il titolo esecutivo, il debitore è moroso e
gli interessi sono dovuti per il solo fatto non controverso della definitività del titolo e della circostanza certa del
mancato pagamento. L’opposizione, fondata sull’unica eccezione della
prescrizione, è quindi infondata e va rigettata. Poiché la materia è tuttora
controversa, ed appaiono possibili quindi interpretazioni diverse, sussistono
equi motivi per la compensazione integrale delle spese processuali. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Monza,
definitivamente pronunciando, visto l’art.23 della
legge 689/81 e successive modifiche, RIGETTA l’opposizione proposta dalla
ricorrente suindicata e, per l’effetto, conferma il
provvedimento applicativo di sanzione notificato in data -----------
n.------------000 dell’*** spa. Nulla sulle spese. Monza, 4 novembre 2003. Il Giudice di Pace
Dott. Renato Amoroso |
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