inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2003

Sentenza del Giudice di Pace di Monza del 4.11.03 : Sanzioni amministrative in materia di infrazioni al Codice della Strada – Prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine, interruzione – Obblighi dell’Ente creditore – Esatto computo dei termini, dies a quo e dies ad quem.

 

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Art. 27 legge 689/81

Art. 28 legge 689/81

Art. 201 Codice della Strada

Art. 206 Codice della Strada

Art. 209 Codice della Strada

Art. 386 regolamento

Art. 2943 C.C.

DPR 602/73

 

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R.G. xxxxxx/2003                                                                                          SENTENZA N…………

 

GIUDICE DI PACE D I    M O N Z A

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice Dott. RENATO AMOROSO,

alla pubblica udienza del xxxxxxxxx 2003 ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa promossa da

------------- SRL, via -------------, rappresentata dall’avv. -------------

CONTRO

COMUNE DI ---------- ED *** SPA

con ricorso depositato in data ----------- presso la Cancelleria ed iscritto a ruolo al n. R.G.-------/03 la società ricorrente ha proposto opposizione alla cartella esattoriale che richiede il pagamento di una sanzione connessa alla violazione del Codice della Strada. La ricorrente ha eccepito l’intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria per essere trascorsi oltre cinque anni fra la data dell’illecito e la notifica della cartella.

Resiste l’amministrazione eccependo la tempestiva notifica del verbale, prima all’intestatario risultante dalle registrazioni dei pubblici registri e quindi alla società ricorrente, soggetto indicato quale locatario del veicolo. Eccepisce inoltre la regolarità degli atti successivi e la tempestività della consegna dei ruoli all’esattore.

Non essendo necessaria istruttoria, e non essendovi richieste in tal senso delle parti, il Giudice ha fissato i termini per lo scambio delle note difensive e l’udienza di discussione orale. All’udienza di discussione parte ricorrente ha esibito alcune sentenze già intervenute in materia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ necessario definire esattamente le varie fasi che caratterizzano il procedimento di accertamento, notifica e riscossione delle violazioni al Codice della Strada.

Una volta riscontrata la violazione, l’amministrazione ha il dovere, ove non sia stata possibile la contestazione immediata, di notificare il verbale entro 150 giorni al soggetto che risulta intestatario del veicolo (art. 201 Codice della Strada).

Nel caso specifico detta notifica è stata eseguita in data 19.3.1997 alla società --------- spa di Roma, che risultava proprietaria al PRA. Poiché l’infrazione è del 3.12.1996, si deve prendere atto che la notifica è tempestiva, perché effettuata dopo 106 giorni.

Già con sentenza 17.6.1996 n.198 la Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell’art. 201 predetto, aveva chiarito che il termine dei 150 giorni decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta in grado di provvedere alla esatta identificazione del responsabile. La norma di cui all’art. 386 del regolamento del Codice della Strada dispone la rinnovazione della notifica a soggetti responsabili, diversi dall’intestatario, entro il nuovo termine di 150 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle notizie utili alla identificazione di detti soggetti.

Nella fattispecie l’amministrazione ha avuto notizia del soggetto responsabile con la comunicazione in data  21.4.1997 della società --------- ed ha provveduto alla notifica alla --------- in data 22.5.1997.

La verifica della date permette di considerare tempestiva anche detta notifica. Nulla può essere eccepito sulla regolarità della notifica, che risulta effettuata presso la sede sociale della ricorrente (che non è mutata nel tempo intercorrente fra l’infrazione e la proposizione del ricorso), a mani di impiegata presente presso la sede medesima.

Poiché non risulta che la ricorrente abbia pagato la somma richiesta con la notifica del verbale né che abbia proposto nello stesso termine di 60 giorni l’opposizione, si deve ritenere che si sia formato il titolo esecutivo.

Occorre ora considerare quali siano gli ulteriori obblighi dell’amministrazione creditrice; il combinato disposto dell’art. 27 della legge 689/81 e dell’art. 206 Codice della Strada impone all’amministrazione di riscuotere la sanzione “in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette”, di cui al DPR 602/73. In altre parole l’amministrazione deve provvedere alla formazione dei ruoli esattoriali e consegnare detti ruoli all’esattore per la riscossione, restando inibita all’amministrazione qualsiasi altra e diversa forma di riscossione coattiva.

Come già chiarito da Cass. 23.11.1999 n. 12999, “alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del Prefetto per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al Codice della Strada non si applica l’art. 17 del dpr 602/73, in base al quale l’iscrizione nei ruoli delle somme accertate dagli uffici deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, ma solo la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 209 del nuovo codice della strada e dall’art. 28 legge 689/81”.

Chiarito, quindi, che l’azione di riscossione è soggetta esclusivamente al termine quinquennale di prescrizione, e non alla ben diversa sanzione della decadenza, va considerato il termine a quo per il decorso della detta prescrizione e i fatti interruttivi di essa.

Il dies a quo è certamente il giorno della commessa infrazione, come chiaramente indicato anche dall’art. 28 delle legge 689/81: il dies ad quem deve essere individuato nel giorno della consegna dei ruoli all’esattore, poiché con tale atto l’amministrazione compie l’atto di impulso alla procedura di riscossione (come disposto dalle norme già menzionate) e, allo stesso tempo, si priva del potere di compiere qualsiasi ulteriore atto diretto alla materiale riscossione della sanzione.

L’epoca della consegna dei ruoli è sempre riportata nella cartella esattoriale notificata; nel caso in questione risulta che i ruoli siano stati consegnati il 9.3.2000.

Il termine della prescrizione è interrotto dalla notifica del verbale, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore ex art. 2943, 4° comma Cod. civile. Ciò è disposto dall’ultimo comma dell’art. 28 della legge 689/81 ed è stato altresì chiaramente recepito anche da Cass.13.7.2001 n. 9520, Cass. 19.7.2000 n. 9492 e Cass. 4.4.2000 n.4094.

Dopo avere accertato che la notifica del verbale è stata ritualmente effettuata in data 22.5.1997, tale notifica interrompe il decorso del termine prescrizionale quinquennale, che aveva avuto inizio dal giorno dell’infrazione del 3.12.1996. Per quanto già chiarito in precedenza dalla data della notifica del verbale inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che avrebbe avuto scadenza al 22.5.2002, termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto formare il ruolo e consegnarlo all’esattore. Nel caso specifico risulta che il ruolo sia stato consegnato all’*** il 9.3.2000, entro quindi il termine prescrizionale decorrente dall’avvenuta notifica del verbale alla ricorrente.

Per gli atti esecutivi dell’esattore non risulta che sia sancito un termine di prescrizione speciale e si deve, pertanto, ritenere che l’azione esecutiva sia soggetta al termine ordinario dei dieci anni.

E’ pur vero che dalla data di consegna dei ruoli alla data di notifica della cartella siano trascorsi oltre tre anni e che ciò comporta la decorrenza di interessi di mora, ma va altresì considerato che, una volta formato il titolo esecutivo, il debitore è moroso e gli interessi sono dovuti per il solo fatto non controverso della definitività del titolo e della circostanza certa del mancato pagamento.

L’opposizione, fondata sull’unica eccezione della prescrizione, è quindi infondata e va rigettata.

Poiché la materia è tuttora controversa, ed appaiono possibili quindi interpretazioni diverse, sussistono equi motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando, visto l’art.23 della legge 689/81 e successive modifiche,

RIGETTA

l’opposizione proposta dalla ricorrente suindicata e, per l’effetto, conferma il provvedimento applicativo di sanzione notificato in data ----------- n.------------000 dell’*** spa.

Nulla sulle spese.

Monza, 4 novembre 2003.

Il Giudice di Pace

                                                                                                                      Dott. Renato Amoroso

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