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*** SENTENZA N.206 ANNO 2004 REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO composta
dai signori: -
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente -
Valerio ONIDA Giudice -
Carlo MEZZANOTTE " -
Fernanda CONTRI " -
Guido NEPPI MODONA " -
Piero Alberto CAPOTOSTI " -
Annibale MARINI " -
Franco BILE " -
Giovanni Maria FLICK " -
Francesco AMIRANTE " - Ugo DE
SIERVO " - Romano VACCARELLA " -
Paolo MADDALENA " -
Alfio FINOCCHIARO " -
Alfonso QUARANTA " ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dal Giudice di pace di Trento nel
procedimento civile vertente tra Zulberti Martino e Russo Gabriele, iscritta al
n. 920 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2003. Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 maggio
2004 il Giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 7
luglio 2003 il Giudice di pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, settimo comma, e 134 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del
codice di procedura civile. La norma impugnata prevede che il giudice di pace
decida secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo
quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le
modalità di cui all’art. 1342 del codice civile. In punto di rilevanza il
rimettente espone di dover decidere una causa, del valore di 170 euro, avente
ad oggetto la richiesta di compenso per un’attività di rappresentanza
processuale svolta da un non tecnico del diritto. Assume, in buona sostanza,
che la domanda andrebbe, in base a criteri equitativi, respinta, in
considerazione dei rapporti di amicizia esistenti tra le parti, mentre dovrebbe
probabilmente ritenersi fondata se si facesse applicazione delle regole di
diritto in materia di mandato. In ogni caso – ed a prescindere dal contenuto
della emananda decisione – radicalmente diversi sarebbero, nei due casi, tanto
l’iter argomentativo quanto il regime delle impugnazioni della sentenza,
cosicché la questione risulterebbe, sotto tale profilo, comunque rilevante. Quanto alla non manifesta
infondatezza, il medesimo rimettente muove dall’esistenza di un diritto vivente
– originato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 716
del 1999 – secondo cui l’equità di cui all’art. 113, secondo comma, cod. proc.
civ. è sostitutiva e non correttiva o integrativa della regola di diritto, non
dovendo il giudice seguire i principi che regolano la materia né individuare le
norme giuridiche astrattamente applicabili bensì creare egli stesso la regola
della decisione. Con la conseguenza che le sentenze equitative del giudice di
pace sono ricorribili per cassazione solamente per violazione di norme
processuali o per violazione di norme costituzionali e comunitarie (ma non
anche per violazione dei principi generali dell’ordinamento) ovvero nel caso di
motivazione meramente apparente. Preso dunque atto che,
sulla base di tale diritto vivente – dal quale espressamente dichiara di non
volersi discostare – le controversie individuate dall’art. 113, secondo comma,
cod. proc. civ. sono del tutto sottratte all’applicazione delle norme
sostanziali regolatrici della relativa materia, con le inevitabili conseguenze
processuali in tema di impugnazione, il giudice a quo ravvisa nella norma la
violazione, sotto più profili, del principio di eguaglianza. Lesiva dell’art. 3 della
Costituzione sarebbe in primo luogo l’adozione di un criterio di valore per
l’individuazione delle cause soggette alla decisione di equità, comportando
tale scelta che rapporti sostanziali identici ricevano, nel processo,
trattamenti diversi a seconda che il valore della causa superi o meno i
millecento euro. Ulteriore ed ancor più
evidente disparità di trattamento si verificherebbe poi tra pretese di uguale
natura e valore (cause relative a somme di denaro o beni mobili fungibili di
valore inferiore a € 1.100) attribuite ratione materiae a giudici diversi, in
quanto quelle di competenza del giudice di pace devono essere decise secondo
equità mentre quelle attribuite ad altri giudici (tribunale, commissione
tributaria) in considerazione della natura del rapporto (ad es. cause in
materia di locazione o di lavoro) vanno decise secondo diritto e sono soggette agli
ordinari mezzi di impugnazione. Se infatti – assume il
rimettente – il giudizio d’equità trova la sua ragione d’essere nel fatto che
la causa è di poco valore, allora tutte le controversie di uguale valore
dovrebbero avere il medesimo trattamento processuale. Ne discenderebbe
pertanto, sotto tale aspetto, la violazione del principio di eguaglianza
rispetto ai tertia comparationis rappresentati dagli artt. 409 e 447-bis cod.
proc. civ. Il contrasto con l’art. 3
della Costituzione, anche sotto il profilo del generale canone di
ragionevolezza, risulterebbe poi accentuato dalla recente modifica apportata
alla norma dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in
materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni,
nella legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha escluso dal giudizio di equità le
cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le
modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. Da un lato, infatti, il
preambolo del decreto-legge denuncia esplicitamente il rischio che il giudizio
di equità porti a pronunce difformi riferite a identiche tipologie
contrattuali, nel che appunto si sostanzia uno dei profili di illegittimità
costituzionale prospettati dal rimettente, ma dall’altro il provvedimento
esclude dal giudizio necessario di equità solo alcune delle controversie,
attribuite al giudice di pace, che vi sarebbero altrimenti soggette,
individuandole irragionevolmente con riferimento non al tipo contrattuale bensì
alla mera modalità di stipulazione, con la conseguenza che controversie, di
uguale valore, riguardanti fattispecie contrattuali identiche, sono sottoposte
all’uno o all’altro tipo di giudizio in conseguenza del dato, puramente
formale, dell’essere stato il contratto concluso, o meno, mediante
sottoscrizione di moduli o formulari. Ulteriore profilo di
illegittimità costituzionale riferibile all’art. 3 della Costituzione
discenderebbe poi dalla disciplina della connessione dettata dall’art. 40,
sesto e settimo comma, cod. proc. civ., in virtù della quale una causa di
competenza del giudice di pace, sottoposta al giudizio necessario di equità, se
connessa con altra causa di competenza del tribunale viene attratta nella
competenza di questo giudice ed è quindi decisa secondo diritto, ricevendo
pertanto un diverso trattamento processuale solo in ragione dell’esigenza di simultaneus
processus. Il principio di
eguaglianza risulterebbe, infine, ancora violato in tutti i casi in cui la
pretesa, di valore inferiore ad € 1.100, azionata dinanzi al giudice di
pace abbia titolo risarcitorio, in
conseguenza della violazione di norme penali. Anche in tal caso, infatti, il
giudice di pace potrebbe decidere senza fare applicazione della norma penale,
che costituirebbe viceversa la regola di giudizio nel caso in cui il
danneggiato decidesse di esercitare l’azione civile nel processo penale. Il giudizio di equità
necessario si porrebbe altresì in contrasto sotto un duplice aspetto – ad
avviso ancora del rimettente – con l’art. 24 della Costituzione. La possibilità, attribuita
al giudice di pace dalla norma censurata, di giudicare prescindendo dalle norme
di legge astrattamente applicabili si risolverebbe infatti nella sostanziale
negazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti che da quelle
norme traggono origine, con violazione, sotto tale profilo, anche dell’art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. Sotto altro profilo, la
facoltà, riconosciuta all’attore dalla giurisprudenza, di frazionare la pretesa
creditoria in più azioni, così da renderle tutte di valore inferiore a € 1.100,
consentirebbe poi allo stesso attore di imporre arbitrariamente al convenuto il
giudizio di equità, in tal modo privandolo delle maggiori garanzie offerte dal
giudizio secondo diritto. L’art. 113, secondo comma,
cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto anche con l’art. 101, secondo comma,
della Costituzione, secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla
legge. Ad avviso del rimettente il precetto costituzionale – come
dimostrerebbero i lavori preparatori della Costituzione – esprimerebbe infatti
la necessità che il giudice debba sempre conformarsi ad una norma
precostituita. La circostanza che la
sentenza pronunciata secondo equità sia ricorribile per cassazione solo per
violazione di norme costituzionali e comunitarie, e non anche per altre
violazioni di legge, comporterebbe poi lesione della garanzia del ricorso per
cassazione per violazione di legge offerta, nei confronti delle sentenze di
tutti i giudici, dall’art. 111, settimo comma, della Costituzione. Il diritto vivente in base
al quale le sentenze di equità del giudice di pace possono essere impugnate per
violazione di legge, ex art. 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ., nel
solo caso di violazione di norma costituzionale sarebbe infine in contrasto –
secondo il rimettente – anche con l’art. 134 della Costituzione. Nel caso
infatti in cui, con il ricorso per cassazione, si censuri una sentenza d’equità
per essere costituzionalmente illegittima una norma di legge, applicata dal
giudice di pace in quanto ritenuta equa, si verrebbe ad attribuire alla
Cassazione quel controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi
riservato invece alla Corte costituzionale. 2.– E’ intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione. La parte pubblica,
premesso che la rilevanza della questione sarebbe «incomprensibile», assume,
nel merito, l’insussistenza dei vizi di legittimità costituzionale individuati
dal rimettente, in quanto: a) non sarebbe violato il diritto alla tutela
giurisdizionale, atteso che il giudizio di equità risulterebbe prevedibile non
meno del giudizio fondato sulla legge; b) il principio della soggezione del
giudice alla legge sarebbe pienamente rispettato, essendo anche l’art. 113 cod.
proc. civ. norma di rango legislativo; c) la ricorribilità per cassazione ex art. 111 della Costituzione
sarebbe pur sempre assicurata; d) il controllo sulla costituzionalità delle
leggi resterebbe comunque affidato alla Corte costituzionale; e) la diversità
di valore giustificherebbe il diverso trattamento processuale. Considerato in diritto 1.– Il Giudice di pace di
Trento dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111,
settimo comma, e 134 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, secondo cui il
giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile. Il giudizio necessario di equità contrasterebbe – ad avviso
del rimettente – con la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e con il
principio di soggezione del giudice alla legge. La non censurabilità in
cassazione, sotto il profilo sostanziale, della sentenza equitativa, se non per
violazione di norme costituzionali e comunitarie, sarebbe poi in contrasto con
la garanzia del ricorso per cassazione avverso le sentenze di tutti gli organi
giurisdizionali e sarebbe, per altro verso, invasiva delle prerogative della
Corte costituzionale. I criteri di individuazione delle controversie soggette
al giudizio necessario di equità si porrebbero infine in contrasto con il
principio di eguaglianza. 2.– Va preliminarmente respinta l’eccezione di
inammissibilità sollevata dall’Avvocatura. La rilevanza della questione è infatti indiscutibile, avendo
il rimettente chiarito che la regola di equità da lui individuata con riguardo
alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame condurrebbe ad una soluzione
opposta rispetto a quella che discenderebbe dall’applicazione delle regole di
diritto e che comunque la decisione si fonderebbe, nei due casi, su percorsi argomentativi
del tutto differenti. 3.– Nel merito, la questione è fondata, nei termini di
seguito precisati. 3.1.– Il testo vigente dell’art. 113, secondo comma, del
codice di procedura civile risulta dall’art. 21 della legge 21 novembre 1991,
n. 374 (Istituzione del giudice di pace), successivamente modificato (quanto
alla esclusione dal giudizio di equità delle controversie relative a contratti
conclusi mediante moduli e formulari), dall’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo
equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63. Il testo previgente, come sostituito dall’art. 3 della legge
30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del
pretore), prevedeva che il conciliatore decidesse secondo equità le cause
di sua competenza «osservando i principi
regolatori della materia». La giurisprudenza di legittimità, riguardo a
siffatta formulazione della norma, era giunta alla conclusione che il limite
rappresentato dall’osservanza dei principi regolatori della materia costituiva
«sufficiente garanzia che la sentenza di equità non contraddic[esse]
l’ordinamento ed i suoi principi generali, né confligg[esse] con l’esigenza di
una tutela giurisdizionale dei diritti delle parti, secondo una regola di legge
che [fosse] controllabile in cassazione» (così, testualmente, le Sezioni unite
nella sentenza 15 giugno 1991, n. 6794). Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sul nuovo
testo, il legislatore del 1991, eliminando dalla norma l’inciso riguardante
l’obbligo del rispetto dei principi regolatori, ha sostanzialmente modificato
la natura del giudizio di equità, dovendo il giudice di pace, senza necessità
di procedere alla previa individuazione della norma di diritto astrattamente
applicabile alla fattispecie, adottare la sua decisione facendo immediata
applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o
integrativa), fondata su un giudizio di tipo intuitivo, con osservanza,
peraltro, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. civ., delle norme processuali,
nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di
procedura che rinvia ad una norma sostanziale. Sarebbe così venuto meno
l’obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi
generali dell’ordinamento, ferma restando l’osservanza delle norme
costituzionali nonché di quelle comunitarie, prevalenti su quelle ordinarie (in
tal senso ancora le Sezioni unite, nella sentenza 15 ottobre 1999, n. 716). La questione di legittimità costituzionale posta dal
rimettente – che plausibilmente assume la giurisprudenza richiamata in termini
di diritto vivente – riguarda dunque, ricondotta nei suoi termini essenziali,
la compatibilità di un giudizio di equità così inteso con il principio di
legalità su cui si fonda tanto la garanzia di tutela giurisdizionale dei
diritti, di cui all’art. 24, primo comma, della Costituzione, quanto la
soggezione del giudice alla legge, imposta dall’art. 101, secondo comma, della
Costituzione. 3.2.– Occorre, al riguardo, muovere dalla constatazione, di
indubbia evidenza, che il testo attuale dell’art. 113, secondo comma, del
codice di procedura civile, interpretato nei termini indicati, esprime una
visione di netta separazione tra l’equità e Ma una simile concezione dell’equità, intesa come fonte
autonoma e alternativa alla legge, si porrebbe inevitabilmente in contrasto con
i parametri evocati dal rimettente. La sola funzione che alla giurisdizione di equità può
riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua
volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo
strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di
individuare l’eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al
caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle
caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia
dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non
potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento
nell’arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie
soggettive di equità e ragionevolezza. Il giudizio di equità, in altre parole, non è e non può
essere un giudizio extra-giuridico. Esso deve trovare i suoi limiti in quel
medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di
diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, il che era
del resto ciò che esprimeva il testo previgente della norma, attraverso la
previsione dell’obbligo di osservanza dei «principi regolatori della materia». Ed appare al riguardo significativo che anche nella più
recente giurisprudenza di legittimità emergano «dubbi e perplessità» riguardo
alla coerenza con l’ordinamento vigente dell’indirizzo interpretativo di cui si
è dato conto, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella
sentenza del 1999 più sopra ricordata: dubbi e perplessità derivanti dal
rischio che un’equità priva di limiti normativi possa minare alla base la
certezza delle relazioni giuridiche (così Cassazione, 11 maggio 2004, n. 8948). L’attuale testo della norma impugnata, nella interpretazione
assunta dal rimettente come diritto vivente, risulta dunque in contrasto con
gli artt. 24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione e va perciò
ricondotto a legittimità costituzionale attraverso la limitazione della
discrezionalità del giudice, nella determinazione della regola del caso
concreto, entro i confini dei principi informatori della materia. 4.– Una volta stabilito che il giudizio di equità deve
svolgersi nel rispetto dei principi informatori della materia, ne discende la
ricorribilità per cassazione delle relative sentenze, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, per la violazione dei detti
principi. Restano pertanto assorbite le censure riguardanti gli artt. 111,
settimo comma, e 134 della Costituzione. 5.– Quanto ai profili riferiti alla violazione del principio
di eguaglianza, è sufficiente osservare che la scelta legislativa di riservare
il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla
presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non
manifestamente irragionevole e che d’altro canto l’esclusione da siffatto
giudizio delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore,
attribuite ratione materiae ad altro giudice, costituisce mero riflesso della
disciplina della competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità
legislativa. La questione, sotto tali aspetti, risulta perciò non
fondata, mentre è inammissibile per quanto riguarda la prospettata disparità di
trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle
controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all’art. 1342
del codice civile. E’ infatti evidente che, ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., non può essere assunta a tertium
comparationis, rispetto alla norma generale, una norma di carattere sicuramente
eccezionale quale quella introdotta dall’art. 1 del decreto-legge n. 18 del
2003. per questi motivi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 113,
secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia; dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei
termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della
medesima norma sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Trento, con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004. Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI, Redattore Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004. |
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