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Ordinanza n. 379 del 28/11/01 - Corte Costituzionale - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici *** ORDINANZA
Visti l’atto di costituzione della
Congregazione xxxxxxxxxxxx nonché l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 6
novembre 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; uditi gli avvocati xxxxxxxxxxxxxx per
la Congregazione xxxxxxxx e l’avvocato dello Stato Ignazio F.
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con ordinanza del 14
febbraio 2000 il Tribunale di Firenze - sezione distaccata di Pontassieve,
nel corso di un giudizio promosso, a norma dell’art. 700 cod. proc.
civ., con ricorso di una persona aderente alla Congregazione xxxxxxx
nei confronti della medesima Congregazione, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali), introdotto dall’art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici), che dispone che il trattamento dei dati personali
relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Costituzione, da parte delle stesse confessioni, non sia subordinato né
al consenso scritto dell’interessato né alla preventiva autorizzazione
del Garante, al contrario di quanto dispone in via generale il comma 1
dell’art. 22 della legge n. 675 del 1996, che viceversa richiede
entrambi i suddetti requisiti perché possano essere oggetto di
trattamento, tra gli altri, i "dati personali idonei a rivelare [. .
.] le convinzioni religiose", o "l’adesione a [. . .]
associazioni od organizzazioni a carattere religioso"; che la ricorrente ha chiamato in
giudizio la Congregazione Cristiana xxxxxxxxxx perché venga accertato
che, in qualità di aderente a tale confessione, non è tenuta a prestare
il consenso scritto ai fini del trattamento dei dati personali; che, secondo il rimettente, l’art.
22, comma 1-bis, della legge n. 675 del 1996 fa obbligo alla Congregazione
convenuta, per poter procedere al trattamento dei dati personali del
proprio aderente, di acquisire il consenso scritto dell’interessato e la
preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali, in quanto si tratta di confessione religiosa i cui rapporti con
lo Stato italiano non sono regolati da intese o accordi ai sensi degli
artt. 7 e 8 della Costituzione; che alla stregua dell’anzidetta
disciplina, poiché risulta che la Congregazione Cristiana xxxxxxxxxxx non
ha concluso alcuna intesa con lo Stato italiano secondo l'art. 8 della
Costituzione, il ricorso dovrebbe essere rigettato; che pertanto il dubbio di
costituzionalità della normativa in questione sarebbe rilevante perché
attiene al presupposto del giudizio di merito, nel quale si controverte
dei rapporti tra una confessione e un suo aderente, e per la soluzione del
quale - sempre ad avviso del rimettente – è "necessario che sia
decisa [. . .] la questione se la disposizione dell’art. 22, comma
1-bis, della legge, che pone concretamente la differenza tra le
confessioni religiose per quanto attiene al trattamento dei dati personali
degli aderenti, tra quelle che hanno concluso intese con lo Stato e quelle
che non lo hanno fatto, violi o meno le norme e i principi
costituzionali" invocati; che, nel merito, il Tribunale ritiene
che la norma denunciata, in quanto esonera le sole confessioni titolari di
intesa dall’acquisizione sia del previo consenso scritto
dell’appartenente sia dell’autorizzazione del Garante, ai fini del
trattamento dei dati personali, pone le confessioni religiose che non
hanno concluso un’intesa con lo Stato in una "posizione di minore
considerazione" rispetto a quelle che invece un’intesa abbiano
concluso, determinando in tal modo, in danno delle prime, una compressione
della libertà di esercitare l’attività pastorale e spirituale nei
confronti degli adepti; che sotto questo profilo, pur essendo
dettata dall’intento di apprestare una maggiore tutela della
riservatezza dei dati personali degli aderenti, la norma in questione si
tradurrebbe in una violazione (a) della pari libertà delle confessioni
garantita dall’art. 8 della Costituzione, (b) del principio di
uguaglianza (art. 3) per i singoli aderenti, a seconda dell’esistenza o
meno di un’intesa tra la confessione di appartenenza e lo Stato, e (c)
del diritto di esercizio della libertà religiosa, individuale e
collettiva (art. 19); che, infine, il giudice a quo desume
argomenti, a sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza
della questione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del
1993, in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una
disciplina legislativa regionale che individuava nelle sole confessioni
che avessero concluso intese con lo Stato i destinatari privilegiati di
interventi regionali di sostegno economico; che si è costituita nel giudizio così
promosso la Congregazione Cristiana xxx che, nella memoria di
costituzione, previa ampia ricostruzione del quadro normativo nonché dei
provvedimenti adottati in materia dal Garante e facendo richiamo a diversi
precedenti della giurisprudenza costituzionale, ha sottolineato come
l’innovazione legislativa di favore per le confessioni con intesa di cui
al comma 1-bis dell’art. 22 abbia determinato una "inammissibile
penalizzazione" per le altre confessioni, finendo così per produrre
una disparità di trattamento che, oltre a essere ingiustificata alla
stregua del parametro dell’uguaglianza nell’esercizio dei diritti di
libertà religiosa, si porrebbe anche in contraddizione con la normativa
comunitaria di cui la legge n. 675 del 1996 costituisce attuazione,
concludendo per l’accoglimento della questione sollevata; che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato; che secondo l’Avvocatura la
questione sarebbe inammissibile - per un triplice ordine di rilievi: (a)
per "assenza di una lite reale fra ricorrente e resistente i cui
interessi coincidono", ciò che sarebbe dimostrato dalla comunanza di
opinioni tra le parti sulla questione sollevata, (b) per perplessità
dell’ordinanza di rimessione circa il verso della pronuncia richiesta,
se cioè rivolta a estendere la garanzia individuale del consenso scritto
dell’interessato anche alle confessioni con intesa ovvero se rivolta a
escluderlo per tutte le confessioni, e (c) per insufficiente esposizione
dei fatti dedotti nel giudizio di merito, in particolare quanto
all’essere stato effettivamente prestato il consenso di cui si tratta
– e comunque, nel merito, infondata, rappresentando la scelta
legislativa censurata lo strumento con il quale vengono assicurate le
"idonee garanzie" richieste anche in sede comunitaria in
relazione al trattamento di dati idonei a rivelare i convincimenti
religiosi dei singoli; che in prossimità dell’udienza la
Congregazione xxxxxxxxxxxx ha depositato una memoria integrativa
nella quale, adducendo argomenti in senso contrario alle eccezioni di
inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato, e ulteriormente
sviluppando i contenuti dell’atto di costituzione in giudizio, ha
insistito per l’accoglimento della questione. Considerato che il giudice rimettente,
con ricorso a norma dell’art. 700 cod. proc. civ., è chiamato ad
accertare che la ricorrente – aderente alla Congregazione xxxxxxxx –
non è tenuta a prestare il consenso scritto per il trattamento dei dati
personali richiesto dalla Congregazione medesima, secondo quanto previsto
dall’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); che dal menzionato art. 22 risulta un
doppio regime di trattamento dei dati personali idonei a rivelare
l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
risultante dal comma 1 e dal comma 1-bis; che, precisamente, (a) il comma 1, con
riguardo al trattamento dei dati personali idonei a rivelare l’adesione
ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, prevede il
consenso scritto dell’interessato e la previa autorizzazione del Garante
per la protezione dei dati personali, mentre (b) il comma 1-bis esonera
dall’applicazione della disciplina del comma 1 il trattamento dei dati
relativi ai loro aderenti, operato dalle confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
artt. 7 e 8 della Costituzione, sempre che tali dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni (tenute inoltre a determinare
"idonee garanzie" relative ai trattamenti effettuati); che il giudice rimettente - dubitando
che tale doppio regime, dalla legge fatto seguire alla circostanza che le
confessioni religiose non abbiano o abbiano regolato i loro rapporti con
lo Stato tramite accordi o intese, determini una disparità di trattamento
non giustificata, cioè una discriminazione, con violazione degli artt. 3,
8, primo comma, e 19 della Costituzione – solleva questione di
legittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 22 in questione; che il trattamento dei dati relativi
ai propri aderenti da parte della Congregazione xxxxxxxxxx – ente di
culto dotato di personalità giuridica (d.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783), i
cui rapporti con lo Stato non sono a oggi regolati da intesa (non essendo
stata tradotta in legge l’intesa sottoscritta il 20 marzo 2000) –
ricade nella previsione del comma 1 dell’art. 22, norma di cui il
giudice rimettente è chiamato a fare applicazione; che, tuttavia, la questione di
costituzionalità è stata sollevata non sul comma 1, bensì sul comma
1-bis dell’art. 22, investendo così la norma che determina, ad avviso
del rimettente, la discriminazione denunciata ma non la norma che trova
applicazione a riguardo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato non sono regolati in base a intese e quindi a riguardo della
Congregazion xxxxxxxxx, e la cui eventuale dichiarazione
d’incostituzionalità non avrebbe altro effetto che di generalizzare la
portata della norma già applicabile nel giudizio davanti al giudice
rimettente, cosicché la pronuncia della Corte non potrebbe determinare
alcuna conseguenza in quest’ultimo; che, pur avendo la difesa della
Congregazione avanzato un modo d’intendere la questione come rivolta
invece a ottenere l’estensione della norma dettata per le confessioni i
cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese - cioè del comma 1-bis
- a quelle che non lo sono, e quindi anche alla Congregazione
xxxxxxxxxx, i termini della questione sono quelli fissati dall’ordinanza
di rimessione (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che, comunque,
anche secondo questa ri-configurazione della questione, essa non varrebbe
comunque a investire il comma 1 dell’art. 22, cioè la previsione
normativa nella quale rientra la fattispecie sulla quale il giudice
rimettente è chiamato a pronunciarsi; che pertanto la questione di
legittimità costituzionale, così come configurata, è manifestamente
irrilevante nel giudizio dal quale essa è stata promossa. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma
1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto
dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Pontassieve, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
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