inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2005

Ordinanza n. 375/04 della Corte costituzionale sulla prova testimoniale (dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità  costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre  1992, n. 546 -Disposizioni sul processo tributario - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della  Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia).

 

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 ORDINANZA N.375
 ANNO 2004
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE COSTITUZIONALE
 ha pronunciato la seguente

 ORDINANZA
 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto
 legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
 in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30
 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 3 luglio 2002 dalla
 Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso proposto da
Fontana
 Antonietta contro l'Agenzia delle entrate di Foggia, iscritta al n. 1141
del
 registro delle ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2004.
     Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice
relatore
 Annibale Marini.
     Ritenuto che, con ordinanza depositata il 3 luglio 2002, la
Commissione
 tributaria provinciale di Foggia, nel corso di un giudizio avente ad
oggetto
 la impugnazione di un avviso di rettifica in materia di imposta sul valore
 aggiunto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo
 comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art.
 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
 sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
 nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui
 esclude la prova testimoniale nel processo tributario»;
     che il giudice rimettente osserva, quanto alla rilevanza della
 questione, che l'atto impugnato si fonda su di un processo verbale di
 constatazione della Guardia di finanza, a sua volta basato su
«dichiarazioni
 di terzi estranei, acquisite in modo assai sommario dai verbalizzanti e
 senza alcun riscontro contabile», sicché la veridicità delle dette
 dichiarazioni potrebbe essere accertata tramite «l'eventuale audizione» in
 sede giudiziale di quanti le hanno rilasciate;
     che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Commissione tributaria
 provinciale di Foggia assume, con riferimento ai parametri di cui agli
artt.
 3 e 24 della Costituzione, che debba essere riconsiderato il giudizio di
non
 fondatezza della questione, espresso dalla Corte costituzionale con la
 sentenza n. 18 del 2000, a seguito dell'ampliamento dell'ambito della
 giurisdizione tributaria, operato dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001,
 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato - legge finanziaria 2002);
     che tale ultima norma ha, infatti, devoluto al giudice tributario
 controversie precedentemente spettanti al giudice ordinario, nelle quali
era
 già riconosciuta - anche per effetto della sentenza n. 114 del 2000 - la
 possibilità di utilizzare mezzi di prova diversi dalla prova documentale,
 possibilità ora di fatto vanificata dal divieto di prova testimoniale nel
 processo tributario;
     che, quanto al parametro di cui all'art. 111, secondo comma, della
 Costituzione, il divieto di prova testimoniale sancito dalla norma
impugnata
 non garantirebbe al contribuente un «giusto processo», ove si consideri
che
 l'amministrazione ha la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni di
 terzi assunte dalla Guardia di finanza e non confermate in giudizio nel
 contraddittorio fra le parti;
     che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per
 la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza della
 questione;
     che la questione, non risultando alcuna richiesta di prova
testimoniale
 né potendo tale prova essere disposta ex officio, sarebbe - ad avviso
 dell'Avvocatura - irrilevante nel giudizio a quo;
     che, nel merito, con riferimento al parametro di cui al nuovo art.
111,
 secondo comma, della Costituzione, nell'ordinanza di rimessione non si
 terrebbe adeguato conto  delle «logiche implicazioni» che la
giurisprudenza,
 anche di legittimità, ha tratto dalla novella costituzionale ed in base
alle
 quali «va riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere d'introdurre
 dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale», avendo queste il
 medesimo valore indiziario attribuibile alle dichiarazioni raccolte in
sede
 di verifica fiscale;
     che non sussisterebbe, d'altro canto, violazione dell'art. 24 della
 Costituzione, posto che l'eventuale esistenza di limiti probatori non
 determinerebbe di per sé né l'impossibilità né l'estrema gravosità
 dell'esercizio del diritto di difesa;
     che, infine, la circostanza che il medesimo giudice debba applicare
 regole probatorie diverse in controversie di differente natura non
 comporterebbe alcuna lesione del principio di eguaglianza.

     Considerato che dal tenore dell'ordinanza con la quale la Commissione
 tributaria provinciale di Foggia ha censurato l'art. 7, comma 4, del
decreto
 legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
 in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30
 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui esclude la prova testimoniale
 nel processo tributario», non risulta che nel corso del giudizio sia stata
 richiesta l'ammissione di tale prova, avendo il giudice a quo solo
rilevato
 che la parte ricorrente ha eccepito la incostituzionalità della norma in
 questione;
     che, in linea generale, deve escludersi la possibilità di disporre la
 prova testimoniale in assenza di richiesta di parte;

     che, pertanto, la questione, come prospettata dal giudice rimettente,
si
 appalesa manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel
giudizio
 a quo.

     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e
 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.
  per questi motivi

     LA CORTE COSTITUZIONALE
 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
 costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
 delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma,
della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
 della Consulta, il 29 novembre 2004.