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Ordinanza n. 375/04 della Corte costituzionale sulla prova
testimoniale (dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 -Disposizioni sul processo
tributario - sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111, secondo comma,
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia).
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ORDINANZA N.375
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge
30
dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza del 3 luglio 2002 dalla
Commissione tributaria provinciale di
Foggia sul ricorso proposto da
Fontana
Antonietta contro l'Agenzia delle
entrate di Foggia, iscritta al n. 1141
del
registro delle ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il
Giudice
relatore
Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 3 luglio
2002, la
Commissione
tributaria provinciale di Foggia, nel
corso di un giudizio avente ad
oggetto
la impugnazione di un avviso di
rettifica in materia di imposta sul valore
aggiunto, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111, secondo
comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale
dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), «nella parte in cui
esclude la prova testimoniale nel
processo tributario»;
che il giudice rimettente osserva, quanto alla
rilevanza della
questione, che l'atto impugnato si fonda
su di un processo verbale di
constatazione della Guardia di finanza,
a sua volta basato su
«dichiarazioni
di terzi estranei, acquisite in modo
assai sommario dai verbalizzanti e
senza alcun riscontro contabile», sicché
la veridicità delle dette
dichiarazioni potrebbe essere accertata
tramite «l'eventuale audizione» in
sede giudiziale di quanti le hanno
rilasciate;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la
Commissione tributaria
provinciale di Foggia assume, con
riferimento ai parametri di cui agli
artt.
3 e 24 della Costituzione, che debba
essere riconsiderato il giudizio di
non
fondatezza della questione, espresso
dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 18 del 2000, a seguito
dell'ampliamento dell'ambito della
giurisdizione tributaria, operato
dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2002);
che tale ultima norma ha, infatti, devoluto al giudice
tributario
controversie precedentemente spettanti
al giudice ordinario, nelle quali
era
già riconosciuta - anche per effetto
della sentenza n. 114 del 2000 - la
possibilità di utilizzare mezzi di prova
diversi dalla prova documentale,
possibilità ora di fatto vanificata dal
divieto di prova testimoniale nel
processo tributario;
che, quanto al parametro di cui all'art. 111, secondo
comma, della
Costituzione, il divieto di prova
testimoniale sancito dalla norma
impugnata
non garantirebbe al contribuente un
«giusto processo», ove si consideri
che
l'amministrazione ha la possibilità di
avvalersi delle dichiarazioni di
terzi assunte dalla Guardia di finanza e
non confermate in giudizio nel
contraddittorio fra le parti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei
ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo
per
la declaratoria di inammissibilità o,
comunque, di non fondatezza della
questione;
che la questione, non risultando alcuna richiesta di
prova
testimoniale
né potendo tale prova essere disposta ex
officio, sarebbe - ad avviso
dell'Avvocatura - irrilevante nel
giudizio a quo;
che, nel merito, con riferimento al parametro di cui
al nuovo art.
111,
secondo comma, della Costituzione,
nell'ordinanza di rimessione non si
terrebbe adeguato conto delle
«logiche implicazioni» che la
giurisprudenza,
anche di legittimità, ha tratto dalla
novella costituzionale ed in base
alle
quali «va riconosciuto anche al
contribuente lo stesso potere d'introdurre
dichiarazioni rese da terzi in sede
extraprocessuale», avendo queste il
medesimo valore indiziario attribuibile
alle dichiarazioni raccolte in
sede
di verifica fiscale;
che non sussisterebbe, d'altro canto, violazione
dell'art. 24 della
Costituzione, posto che l'eventuale
esistenza di limiti probatori non
determinerebbe di per sé né
l'impossibilità né l'estrema gravosità
dell'esercizio del diritto di difesa;
che, infine, la circostanza che il medesimo giudice
debba applicare
regole probatorie diverse in
controversie di differente natura non
comporterebbe alcuna lesione del principio
di eguaglianza.
Considerato che dal tenore dell'ordinanza con la quale
la Commissione
tributaria provinciale di Foggia ha
censurato l'art. 7, comma 4, del
decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge
30
dicembre 1991, n. 413), «nella parte in
cui esclude la prova testimoniale
nel processo tributario», non risulta
che nel corso del giudizio sia stata
richiesta l'ammissione di tale prova,
avendo il giudice a quo solo
rilevato
che la parte ricorrente ha eccepito la
incostituzionalità della norma in
questione;
che, in linea generale, deve escludersi la possibilità
di disporre la
prova testimoniale in assenza di
richiesta di parte;
che, pertanto, la questione, come prospettata dal
giudice rimettente,
si
appalesa
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel
giudizio
a quo.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e
9, comma 2, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n.
413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma,
della
Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Foggia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 novembre 2004.
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