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ORDINANZA N. 8 ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta
dai signori: -
Prof. Giuliano
VASSALLI Presidente -
Prof. Francesco GUIZZI
Giudice -
Prof. Cesare
MIRABELLI
" -
Prof. Fernando
SANTOSUOSSO
" -
Avv. Massimo
VARI
" -
Dott. Cesare
RUPERTO
" -
Dott. Riccardo
CHIEPPA
" -
Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY
" -
Prof. Valerio
ONIDA
" -
Prof. Carlo
MEZZANOTTE
" -
Avv. Fernanda
CONTRI
" -
Prof. Guido
NEPPI MODONA
" -
Prof. Piero
Alberto CAPOTOSTI
" -
Prof. Annibale
MARINI
" -
Dott. Franco BILE
" ha
pronunciato la seguente ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa
il 6 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi
riuniti proposti da Leonelli Osvaldo contro l’Ufficio IVA di Firenze, iscritta
al n. 904 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto
che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con ordinanza emessa il 6
marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui
redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la
presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di
contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia
di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito, con
modificazioni, nella legge n. 154 del 27 aprile 1989;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate - le quali
prevedono la possibilità, per gli uffici finanziari, di determinare
induttivamente corrispettivi, compensi e ricavi, per alcune categorie di
contribuenti, in caso di scelta della contabilità semplificata, sulla base di
coefficienti di congruità elaborati alla stregua di parametri economici di
diverso genere - si porrebbero in contrasto in primo luogo con l'art. 23 Cost.,
poiché l'obbligo di eseguire la prestazione tributaria conseguente a siffatto
accertamento deriverebbe non da un atto avente forza di legge, ma dal
provvedimento di natura amministrativa (nella specie un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri) con il quale i coefficienti medesimi vengono
determinati;
che le norme stesse sarebbero altresì lesive del principio di capacità
contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto il suddetto meccanismo di
accertamento, precludendo al contribuente ogni possibilità di prova contraria,
prescinderebbe da qualsiasi valutazione sulla reale entità dei redditi prodotti
dal contribuente medesimo;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione; che,
ad avviso della Avvocatura, non sussisterebbe la denunciata violazione
dell’art. 23 Cost. dovendo la riserva di legge ivi prevista essere intesa, in
conformità alla concorde opinione di dottrina e giurisprudenza, in senso
relativo e non assoluto;
che nemmeno sarebbe configurabile il prospettato contrasto con il
principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., potendo in ogni
caso il contribuente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, fornire la prova
contraria volta a dimostrare, in relazione allo specifico atteggiarsi
dell'attività svolta, l'inapplicabilità nei suoi confronti dei coefficienti
presuntivi di reddito;
Considerato che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità
costituzionale, per risultare ammissibile, esige la puntuale illustrazione delle
circostanze di fatto oggetto della controversia, onde consentire alla Corte le
valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza della questione così
come proposta dal rimettente (ex plurimis:
ordinanza n. 194 del 1999);
che, nel caso in esame, l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare
apoditticamente la rilevanza della questione senza peraltro fornire il benché
minimo elemento di individuazione della fattispecie oggetto del giudizio
principale; che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni
urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di
determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni,
nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in
riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000. F.to
Giuliano VASSALLI, Presidente Annibale
MARINI, Redattore Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere Depositata
in cancelleria il 12 gennaio 2000. Il
Direttore della Cancelleria F.to:
DI PAOLA |
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