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SENTENZA N.456 ANNO 1999 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai
signori: - Prof. Giuliano
VASSALLI Presidente - Prof.
Francesco GUIZZI Giudice - Prof. Cesare
MIRABELLI " - Prof. Fernando
SANTOSUOSSO " - Avv. Massimo
VARI " - Dott. Cesare
RUPERTO " - Dott. Riccardo
CHIEPPA " - Prof. Gustavo
ZAGREBELSKY " - Prof. Valerio
ONIDA " - Prof. Carlo
MEZZANOTTE " - Avv. Fernanda
CONTRI " - Prof. Guido
NEPPI MODONA " - Prof. Piero
Alberto CAPOTOSTI " - Prof. Annibale
MARINI " ha pronunciato
la seguente SENTENZA nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge
approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante
"Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e
delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la
gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all’articolo 1
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 29 settembre
1998, depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 40 del
registro ricorsi 1998. Udito nell’udienza
pubblica del 26 ottobre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; udito l’Avvocato
dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. — Il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di
legittimità costituzionale in relazione al disegno di legge n. 203, approvato
dall’Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante
"Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e
delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la
gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all’articolo 1
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52". La questione investe, in
particolare: gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, per violazione dell’art. 6 della
Costituzione; l’art. 3 per violazione dell’art. 6 della Costituzione e
dell’art. 4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello
statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione); e l’art.
12 per violazione dell’art. 12, terzo comma, dello statuto speciale di
autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455), nonché dell’art. 6 della
Costituzione. Il ricorrente
– premesso che il provvedimento legislativo prevede una serie di iniziative
intese a promuovere la salvaguardia e il recupero della lingua albanese nonché
di quella delle minoranze etniche esistenti in Sicilia, disponendo interventi
finanziari a favore delle scuole materne e prevedendo l’obbligo dei Comuni e
di altre istituzioni pubbliche e private di realizzare attività didattiche e di
studio e approfondimento storico-culturale di tali realtà etniche minoritarie
– osserva che le norme impugnate, con il riferimento alla lingua delle
minoranze etniche e al suo insegnamento, nonché con la previsione della facoltà
del bilinguismo negli atti pubblici e dell’uso della lingua locale nelle
attività pubbliche degli enti locali, si pongono in contrasto con l’art. 6
della Costituzione, che affida alla Repubblica, e quindi allo Stato, la tutela
delle minoranze linguistiche. La materia trattata nelle norme impugnate non
sarebbe riconducibile a nessuna delle attribuzioni costituzionali riconosciute
dagli artt. 14 e 17 dello statuto e l’intervento regionale sarebbe
intempestivo dal momento che è in corso di esame al Senato (già approvato
dalla Camera) il disegno di legge n. 3366 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche), contenente una normativa generale e di indirizzo, in
attuazione della quale soltanto le Regioni potranno adottare misure idonee a
promuovere e tutelare i caratteri storico-culturali di quelle minoranze
esistenti nel rispettivo territorio. Censure
specifiche sono poi mosse all’art. 3 del disegno di legge siciliano, il quale,
prevedendo l’obbligo dell’insegnamento della lingua e della cultura di dette
minoranze, si porrebbe in violazione del d.P.R. n. 246 del 1985 e della riserva
allo Stato in esso prevista per la determinazione dei programmi scolastici; e
all’art. 12, che, affidando all’Assessore regionale ai beni culturali e
ambientali l’adozione del regolamento di attuazione, si porrebbe in contrasto
anche con l’art. 12, terzo comma, dello statuto di autonomia, che attribuisce
al governo regionale nel suo complesso la competenza a emanare i regolamenti. 2. —
Successivamente all’instaurazione del giudizio, il Presidente della Regione
Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 9 ottobre 1998,
n. 26 – pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998 – omettendone
gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12. All’udienza
pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata
cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998, recante
"Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e
delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la
gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all’articolo 1
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", per violazione degli artt. 6
della Costituzione, 4 del d.P.R. n. 246 del 1985 e 12, terzo comma, dello
statuto speciale di autonomia. Successivamente
alla instaurazione del giudizio, come accennato nella premessa in fatto, la
deliberazione legislativa è stata promulgata come legge regionale 9 ottobre
1998, n. 26, con l’omissione di tutte le disposizioni impugnate dal
Commissario dello Stato. Secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di promulgazione del
Presidente della Regione si esercita in modo unitario e una volta per tutte
rispetto al testo legislativo e quindi, essendo esso ormai esaurito in
riferimento alla legge in esame, è preclusa la possibilità di una successiva
autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate. Risultando il presente
giudizio ormai privo di oggetto, ricorrono i presupposti per dichiarare la
cessazione della materia del contendere. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la
materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe. Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 1999. F.to: Giuliano
VASSALLI, Presidente Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in
cancelleria il 23 dicembre 1999. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA |
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