inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2003

CIRCOLARE 47/2002
del
02/12/2002


Novità dal  25 novembre 2 dicembre 2002

Sommario

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 SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI – LIMITAZIONI - primi chiarimenti  – definizioine delle minusvalenze non realizzate

CIRCOLARE 26 novembre 2002, n. 85/E..

 IVA - ACQUISTI DI ORO “AVARIATO” destinato ad ulteroore lavorazione prima della vendita  - reverse charge – applicabile.

Risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E..

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SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI – LIMITAZIONI - primi chiarimenti  – definizioine delle minusvalenze non realizzate

CIRCOLARE 26 novembre 2002, n. 85/E

“Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. Chiarimenti in materia di fiscalità d’impresa”

Sintesi  dei chiarimenti principali

La limitazioni sulla svalutazione delle partecipazioni si applicano a prescindere dall’entità della partecipazione detenuta.

Le limitazioni alla possibilità di svalutazione le partecipazioni si applicano a prescindere dell’entità delle partecipazioni, qualunque sia cioè la percentuale di partecipazione nel capitale della partecipata.

Commenti

di Claudio Carpentieri

E’ bene precisare che il chiarimento dell’agenzia delle entrate deve essere letto nello spirito della norma, ossia con riferimento alle sole partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.  Infatti, dal momento che la distinzione tra partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni da iscriversi nell’attivo circolante è effettuata solamente sulla base della rilevanza strategica della partecipazione all’attività imprenditoriale nel suo insieme e non, quindi, sulla base della importanza della partecipazione, possono esistere partecipazioni di piccolo ammontare che costituiscono immobilizzazioni finanziarie come partecipazioni di grande ammontare che, invece, costituiscono degli investimenti temporanei da iscrivere nell’attivo circolante.

Sono irrilevanti ai fini della valutazione delle partecipazioni, anche le distribuzioni di utili effettuate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 209/02 § 1.3

Le disposizioni che limitano la rilevanza fiscale delle svalutazioni si applicano con riferimento a tutte le riduzioni di patrimonio netto delle società partecipate emergenti dalla distribuzione di utili ancorché avvenute prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 209/2002, a patto che, ovviamente, siano state effettuate sempre successivamente all’acquisto della partecipazione.

In sostanza, al fine di valutare gli decrementi del patrimonio netto della partecipata rilevanti per stabilire l’ammontare della svalutazione deducibile, occorre semplicemente porsi nel momento in cui si intende valutare la partecipazione ed escludere tutte le riduzioni patrimoniali conseguenti alla distribuzione degli utili o le riduzioni patrimoniali conseguenti a perdite per la parte riferita agli elementi di costo indeducibili indicati dalla norma, senza discriminare quelli avvenuti prima e quelli avvenuti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 209/2002.

Riduzioni patrimoniali rilevanti , § 1.4

“La norma in esame deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore del patrimonio netto della società partecipata, non si deve tenere conto di quelle distribuzioni di utili che hanno generato una diminuzione patrimoniale rispetto al patrimonio esistente alla data di acquisto della partecipazione. Pertanto rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in esame, tutte le distribuzioni di utili che hanno generato una diminuzione patrimoniale e non soltanto le distribuzioni di riserve di utili operate dalla partecipata in misura eccedente rispetto agli utili conseguiti o accantonati successivamente all’acquisto della partecipazione.”

Sulla base di questa precisazione di carattere generale sono stati spiegati con esempi dei casi concreti, dei quali si riportano solamente il 3° ed il 4° perché meritevoli di commento.

Esempio n. 3

La società partecipante non ha effettuato alcuna svalutazione in un periodo d’imposta anteriore a quello in cui trovano applicazione le disposizioni del decreto.

 

Partecipata

 

periodo d'imposta X

periodo d'imposta X + 1

periodo d'imposta X + 2

Patrimonio netto

esercizio precedente

(1) 100

80

100

Risultato di esercizio

-20

20

0

Distribuzione utili

 

0

20

Patrimonio netto

dell'esercizio

80

100

80

(1) patrimonio netto dell’esercizio precedente all’acquisto della partecipazione

 

Partecipante

 

periodo d'imposta X

periodo d'imposta X + 1

periodo d'imposta X + 2

Valore fiscale della partecipazione

all’inizio del periodo d’imposta

1000

 

1000

1000

valore fiscale minimo

800

1000

1000

Svalutazione

 

0

0

0

 

Nel periodo d’imposta X + 2, la partecipante non potrà operare alcuna svalutazione della partecipazione poiché la riduzione patrimoniale intervenuta nel periodo d’imposta X + 2 è interamente imputabile alla distribuzione di riserve di utili.

Commenti

Di Claudio Carpentieri

L’Agenzia delle entrate, evidentemente, ritiene che la mancata reintegrazione del patrimonio netto ridotto a causa della perdita, direttamente ascrivibile alla distribuzione di utili successivamente prodotti, determini l’impossibilità di operare la svalutazione. L’intendimento ha una sua logica. Esso parte dalla considerazione che conduce ad annullare i motivi che legittimano una svalutazione della partecipazione conseguente a perdite ogni qual volta il patrimonio netto è stato successivamente ricostituito attraverso la realizzazione di utili, con l’ulteriore conseguenza che la successiva riduzione determinata dalla distribuzione di utili risulta ininfluente dal punto di vista della valutazione della partecipazione, dal momento che oramai tale riduzione patrimoniale non può che essere ascritta alla distribuzione stessa degli utili.

Esempio n. 4

Partecipata

 

periodo d'imposta X

periodo d'imposta X + 1

periodo d'imposta X + 2

Patrimonio netto

esercizio precedente

(1) 100

80

80

Risultato di esercizio

0

 

0

(2) –20

Distribuzione utili

20

 

0

0

Patrimonio netto

dell'esercizio

80

80

60

(1) patrimonio netto dell’esercizio precedente all’acquisto della partecipazione

(2) perdita non influenzata da quote di ammortamento dell’avviamento ed accantonamenti non deducibili

 

Partecipante

 

periodo d'imposta X

periodo d'imposta X + 1

periodo d'imposta X + 2

Valore fiscale della Partecipazione  all’inizio del periodo d’imposta

1000

 

800

800

valore fiscale minimo

800

800

800

Svalutazione

200

0

0

 

Nel periodo d’imposta X + 2 la riduzione patrimoniale della partecipata di 40 deve essere sterilizzata dalla distribuzione di riserve di utili effettuata nel periodo d’imposta X, pari a 20. Pertanto, il valore minimo della partecipazione sarà di 800. Considerato che la partecipante ha già operato una svalutazione di 200 nel periodo d’imposta X, questa non potrà ulteriormente svalutare la partecipazione pur in presenza di una perdita d’esercizio pienamente rilevante ai sensi del decreto.

Commenti

Di Claudio Carpentieri

Anche se non traspare esplicitamente dall’esempio il caso riguarda una società partecipante che nell’esercizio precedente a quello di entrata in vigore delle nuove disposizione stabilite dal D.L. n. 209/2002 (periodo d’imposta X) abbia legittimamente svalutato la propria partecipazione in relazione ad una distribuzione di utili.

In tale circostanza l’Agenzia delle entrate ritiene che l’ulteriore riduzione patrimoniale avvenuta a causa della realizzazione di una perdita non può essere considerata al fine di provvedere all’ulteriore riduzione del valore della partecipazione. In sostanza l’intendimento dell’amministrazione finanziaria prevede che tutte le svalutazioni legittimamente effettuate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 209/2003 in relazione alla distribuzione di utili, impediscano la possibilità di procedere ad effettuare ulteriori svalutazioni in relazione alla sofferenza di perdite della partecipata fino a concorrenza delle svalutazioni già effettuate.

Tale orientamento, non trova nessun riscontro normativo e di interpretazione logico sistematica. Infatti esso, di fatto, determina l’annullamento delle svalutazioni legittimamente effettuate prima delle dell’entrata in vigore delle disposizioni modificative in questione, determinando la retroattività del d.l. n. 209/2002.

Deducibilità delle minusvalenze non realizzate, § 2

Per minusvalenze non realizzate, cioè quelle per le quali è prevista la deducibilità in 5 esercizi se riferite a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,  si devono intendere tutte quelle che derivano dalla valutazione dei titoli o quote di partecipazione, ad esclusione, quindi, di quelle effettivamente realizzate definite dall’articolo 66, comma 1 del TUIR, ossia alle minusvalenze emergenti:

-        da cessione della partecipazione;

-        da risarcimento in caso di perdita;

-        da cessione d’azienda.

Commenti

Di Claudio Carpentieri

Dall’interpretazione ministeriale emergerebbe quindi che, se la minusvalenza riferita a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie risulta dalla realizzazione di una perdita (minusvalenza non realizzata), la deduzione è ammessa in quote costanti in 5 esercizi (esercizio di emersione e 4 successivi).al contrario, quanto la perdita è realizzata, cioè  nei casi di perdita della disponibilità della partecipazione per cessione o perdita, la deduzione della minusvalenza è ammessa in una unica soluzione nell’esercizio di realizzazione.

Anche se non direttamente, dall’interpretazione dell’amministrazione finanziaria si desume che la deduzione immediata della minusvalenza - in quanto realizzata – si compie anche nelle ipotesi in cui la partecipazione viene annullata in coincidenza della liquidazione della società partecipata. Ci si riferisce ai casi in cui una società che detiene il controllo totale di una seconda società procede alla liquidazione della società partecipata realizzandone utili per un importo inferiore al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione iscritta nell’attivo.

Un esempio numerico aiuterà a capire.

 

Valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione                1000

Patrimonio netto dopo la liquidazione della società                     500

Valore residuo della partecipazione (ormai svuotata)                 500

 

In tale ipotesi la società partecipata è stata completamente svuotata dei beni ricavandone un utile che risulta inferiore al costo di acquisto della partecipazione iscritto in bilancio. In tale casi si ritiene che non si possa sostenere che la perdita da annullamento costituita dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto (di 1000) e il patrimonio netto emergente dalla liquidazione (di 500) non sia realizzata. In questo caso è l’annullamento stesso della partecipazione che garantisce la definitività della minusvalenza. La questione deve essere vista quale stralcio dal processo produttivo di un bene ormai economicamente improduttivo perché svuotato (la partecipazione).

Si pensi solamente al fatto che alternativamente a quanto sopra allo stesso risultato si giunge cedendo la partecipazione prima del riparto dell’attivo, cioè al valore stesso del patrimonio netto della partecipata. In questo caso, infatti, è sicuramente pacifico che si realizza una minusvalenza di 500 corrispondente alla differenza tra prezzo di cessione (500) e al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (1000).

IVA - ACQUISTI DI ORO “AVARIATO” DESTINATO AD ULTEROORE LAVORAZIONE PRIMA DELLA VENDITA  - REVERSE CHARGE – APPLICABILE.

Risoluzione 28 novembre 2002, n. 375/E

“Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 agli acquisti di oggetti d’oro avariati da esercenti il commercio c.d. “compro oro”. Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.”

Sintesi

La vendita di rottami di gioielli d’oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, è assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato Pertanto l’IVA relativa a dette cessione può e deve essere assolta mediante la particolare procedura del reverse charge prevista dall’art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. Cioè tramite emissione di una fattura da parte del cedente senza addebito dell’imposta indicando l’applicazione del regime del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5 del dpr n. 633/72 e l’integrazione della fattura da parte del cessionario dell’Iva ad esso afferente e la successiva registrazione sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.