inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2001

CIRCOLARE 36/2001

03/09/2001

Novità dal 27 agosto al 03 settembre 2001

 

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Sommario

BILANCIO - INQUINAMENTO DI POSTE DI NATURA FISCALE - ELIMINAZIONE - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - DISCIPLINA SPECIFICA

SERIE DI ARTICOLI in materia di articolo 6 del ddl (AS 608)

ACCERTAMENTO - CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI - CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICA - TERMINE DI DECADENZA

ARTICOLO a cura di Antonio Criscione

SANZIONI - CAUSE DI OBBIETTIVA INCERTEZZA - TERMINE ERRATO NEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO - SUSSISTE

COMMENTO A CASSAZIONE  a cura di Antonio Criscione

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - IRRETROATTIVITà DELLE LEGGE FISCALI - ACCERTAMENTO - INAPPLICABILE

ARTICOLO a cura di Antonio Criscione

ADEMPIMENTI FISCALI - DICHIARAZIONI - TERMINI - VERSAMENTI - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA.

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - INTERPELLO - DEFINIZIONE DI OBBIETTIVA INCERTEZZA

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

 

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BILANCIO - INQUINAMENTO DI POSTE DI NATURA FISCALE - ELIMINAZIONE - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - DISCIPLINA SPECIFICA

SERIE DI ARTICOLI in materia di articolo 6 del ddl (AS 608)

Saverio Fossati, "Diritto societario - Nel disegno di legge di riforma è prevista l'eliminazione delle <interferenze> tributarie sui conti delle imprese - Fisco e bilanci preparano l'armistizio

Nella delega al Governo anche una disciplina specifica per operazioni finanziarie riguardanti derivati, pronti contro termine e valute "Primo Ceppellini e Roberto Lugano " Nel progetto di riordino è prevista l'individuazione di regole oggi ricavate dai Princìpi contabili Le <differite> in cerca di una norma";Dario Deotto e Luca Miele" Due vie per chiarire i rendiconti"

In breve

La serie di articoli mette in chiaro che conseguenze emergenti dall'attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 6 del ddl indicato in epigrafe, e cioè:

a)      ampliamento dei casi in cui è possibile adottare schemi semplificati di stato patrimoniale e di conto economico;

b)       regolamentazione delle poste del patrimonio netto, sia in relazione alla loro formazione sia riguardo al loro utilizzo;

c)       utilizzo di principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato.

d)      la previsione di una disciplina specifica per particolari tipologie contrattuali quali: operazioni denominate in valuta; strumenti finanziari derivati; pronti contro termine; locazione finanziaria; altre operazioni finanziarie;

e)      all'armonizzazione della disciplina civilistica con quella fiscale, tramite l'eliminazione dal bilancio delle interferenze fiscali; modificare di conseguenza la disciplina del reddito di impresa; dettare modalità per tenere in considerazione la fiscalità differita.

In particolare è messo l'accento sull'eliminazione degli inquinamenti fiscali al bilancio d'esercizio. Secondo Luca Miele e Dario Deotto, tale intento, comporterà la modifica dell'articolo 75, comma 4, del Tuir e la soppressione dell'articolo 2426, comma 2, del Codice civile. Essi ritengono, infatti, che è dal combinato disposto di queste due disposizioni che derivano le "interferenze fiscali" al bilancio d'esercizio, la cui disciplina è da un decennio oggetto di interventi normativi.

Il sole 24 ore di martedì 28 agosto 2001, pag. 17

ACCERTAMENTO - CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI - CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICA - TERMINE DI DECADENZA

ARTICOLO a cura di Antonio Criscione

"Fisco e contribuenti - La commissione provinciale di Milano in contrasto con la Cassazione  - Ruoli e cartelle, termine unico  Notifiche non oltre la scadenza dell'iscrizione - Conta il momento in cui il destinatario è informato"

In breve

Il breve scritto mette in evidenza che secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano, (sentenza 35/34/01 dello scorso 11 aprile), in netta contraddizione con quanto stabilito sulla stessa dalla Corte di Cassazione sentenza 7662 del 19.07.1999 (vedi Novità del 15 novembre 1999), indica che la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente entro i ristretti termini previsti dall'articolo 17 del D.P.R. n. 602/1973.

L'autore si pone in aspetto critico rispetto alla decisione della commissione tributaria milanese facendo notare che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, (di recente vedi la sentenza 8 marzo 2001, n. 3413). neanche i cinque anni previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 600/1973 (ora quattro anni), bastavano per far cadere la pretesa tributaria. Infatti, secondo tale giurisprudenza, il termine perentorio previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n.602 del 1973 è applicabile solo alla formazione del ruolo e non per la notifica della cartella esattoriale.

 Spunti critici ed approfondimenti

di Claudio carpentieri

Sebbene la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7662 del 19.07.1999, abbia chiarito che il termine previsto dal vecchio testo dell’articolo 17 del DPR n. 602/1973 per l’iscrizione a ruolo deve essere riferito alla formazione dei ruoli, data dalla quale il ruolo diviene esecutivo, appare utile mettere in evidenza che, la stessa sentenza, indica che l’esattore (concessionario) è “soggetto ai ristretti termini di cui all’articolo 25 del DPR n. 602/1973 per la notifica della cartella.”.

L’espressione usata dalla suprema corte non chiarisce che si tratta di un termine perentorio a pena di decadenza, ma solamente che si tratta di un termine rigido e ristretto: non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di consegna del ruolo.

Si ritiene, infatti, che l’eventuale inosservanza di tale obbligo rivolge i suoi effetti nell’ambito dei rapporti tra amministrazione finanziaria e soggetto privato a cui è stato affidato l’incarico di riscuotere i tributi. Pertanto anche il termine disposto dall’articolo 25 del DPR n. 602/1973, se pur rigido, deve essere inteso quale dovere del concessionario nell’ambito dei rapporti tra lo stesso concessionario e amministrazione finanziaria

Alla luce di quanto appena indicato, il contribuente può attendere la notifica della cartella esattoriale relativa al risultato della liquidazione della propria dichiarazione anche fino a 10 anni dalla presentazione della dichiarazione stessa (termine di prescrizione ordinaria dettata dall’articolo 2946 del c.c.).

La comunicazione di liquidazione (c.d. avviso bonario) “abbrevia i termini” previsti per la liquidazione delle dichiarazioni.

In base alle nuove disposizioni riguardanti la liquidazione delle dichiarazioni inserite dal D.Lgs n. 241/1997, come di recente modificate dal D.Lgs n. 32/2001, la formazione del ruolo deve essere letta unitamente alle disposizioni previste dagli articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e il neo articolo 54-bis del DPR n. 633/1972 nonché dell'articolo 2 del D.Lgs n. 462/1997. Gli articoli da ultimo citati prevedono, infatti, che entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo l’amministrazione finanzia procede alla liquidazione delle dichiarazioni. Il risultato della liquidazione, sia in senso positivo che negativo, è comunicato al contribuente attraverso una comunicazione inviata direttamente dall’amministrazione finanziaria prima di formare il ruolo: il c.d. avviso bonario .

La comunicazione di liquidazione connatura un atto attraverso il quale l’amministrazione finanziaria rende possibile la partecipazione del contribuente nel controllo formale della sua dichiarazione, ovviamente, qualora dal controllo formale l’amministrazione stessa perviene a risultati diversi da emergenti dalla dichiarazione.

Da quanto appena indicato risulta evidente che il nuovo termine entro cui deve essere effettuata la liquidazione delle dichiarazioni e la successiva comunicazione di liquidazione appare ancora con più forza quale termine ordinatorio. Si tratta, infatti, ancora con più evidenza rispetto al termine indicato nella vecchia versione dell’articolo 36-bis, di una disposizione programmatica rivolta alla stessa amministrazione finanziaria volta ad assicurare la tempestività della successiva formazione del ruolo.

La partecipazione del contribuente alla liquidazione delle dichiarazioni deve essere intessa quale adempimento necessario e preordinato alla formazione del successivo ruolo. In altri termini il ruolo non può essere formato se precedentemente non è stato inviato al contribuente l’avviso bonario e non sono scaduti i 30 giorni entro cui lo stesso può e deve inviare eventuali chiarimenti o documenti o versare le imposte e le sanzioni ridotte ad 1/3, come previsto dall’articolo 2 del D.Lgs n. 462/1997.La comunicazione di liquidazione sembra un evidente anticipazione della disposizione di principio indicata dall’articolo 6, comma 5 dello statuto del contribuente, il quale, nel caso del mancato invio della richiesta di chiarimenti in merito all’esito della comunicazione, rende nulla la conseguente iscrizione a ruolo.

Quindi, anche attualmente, l’unico termine dal quale può dipendere la decadenza dell’iscrizione a ruolo è quello previsto dall’articolo 17 del DPR 602/1973, per dare esecutività al ruolo mediante l’apposizione della firma dello stesso ufficio deputato formarlo..

Ora, l’essenzialità dell’invio dell’avviso bonario unità al fatto che costituisce un atto prodromico alla stessa iscrizione a ruolo, garantisce che il contribuente potrà conoscere l’esito della liquidazione della sua dichiarazione, entro il termine previsto dal primo comma del citato articolo 17.. Se l’avviso bonario è inviato al contribuente quando ormai sono scaduti i termini di decadenza fissati dal citato articolo 17 del decreto sulla riscossione, per l’amministrazione finanziaria sarà molto difficile sostenere che il ruolo è stato reso esecutivo nei termini. Infatti se un adempimento procedurale, prodromico all’iscrizione a ruolo, viene inviato scaduti i termini per la formazione del successivo ruolo, sicuramente il ruolo non potrà più essere formato nei termini perentori.

Da quanto indicato nelle righe che precedono la nuova procedura di liquidazione connessa con il nuovo termine previsto per la formazione dei ruoli, garantisce di fatto che il contribuente venga a conoscenza dell’esito della liquidazione della propria dichiarazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ma, allo stesso tempo, non elimina il problema del termine di prescrizione ordinario decennale per la notifica della cartella esattoriale, unico atto impugnabile davanti alla commissioni tributarie...

Il sole 24 ore di mercoledì 29 agosto 2001, pag. 17

SANZIONI - CAUSE DI OBBIETTIVA INCERTEZZA - TERMINE ERRATO NEL BOLLETTINO DI PAGAMENTO - SUSSISTE

COMMENTO A CASSAZIONE  a cura di Antonio Criscione

"La Cassazione: contribuenti salvi quando il decreto sbaglia le date  - Se la scadenza è incerta non scatta la sanzione"

In breve

Se nel bollettino di versamento, per errore, è indicato un termine per effettuare il versamento di tributi più ampio rispetto a quello previsto, si rende applicabile la causa di non punibilità prevista dall'articolo 6, comma 2 del D.Lgs n. 472/1997 per obbiettiva incertezza.

Secondo la sentenza 11233/2001 della Sezione tributaria della Cassazione <l'errore assume sicuramente rilievo quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione>.

Il sole 24 ore di giovedì 30 agosto 2001, pag. 16

 

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - IRRETROATTIVITà DELLE LEGGE FISCALI - ACCERTAMENTO - INAPPLICABILE

ARTICOLO a cura di Antonio Criscione.

"Per la Corte di cassazione le nuove verifiche si applicano anche per il passato  - L'accertamento <retroattivo> sfugge alle regole dello Statuto"

In breve

Le norme che modificano l'attività di accertamento degli uffici fiscali possono essere applicate a rapporti sostanziali anteriori alla loro entrata in vigore anche a seguito dell'entrata in vigore dello statuto del contribuente. La sentenza 11274/01 della Corte di Cassazione ha ritenuto perciò legittima l'emissione di avvisi di accertamento parziali (introdotti dall'articolo 3 della legge 413/91) relativamente a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge.

Secondo tale giurisprudenza, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 212/2000, i quali vietano, in generale, la retroattività delle disposizioni tributarie, non si applicano alle norme sull'accertamento che non comportano in sé conseguenze per il comportamento del contribuente.

Il sole 24 ore di venerdì 31 agosto 2001, pag. 17

ADEMPIMENTI FISCALI - DICHIARAZIONI - TERMINI - VERSAMENTI - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA.

ARTICOLO a cura di Dario Deotto.

"Per gli esercizi a cavallo le imposte vanno calcolate prima di disporre dei modelli - I versamenti cercano la data fissa"

In breve

Nello schema di regolamento sulle semplificazioni, predisposto nell'ambito della c.d. manovra dei 100 giorni, modificando il D.P.R. n. 322/1998 è previsto che i modelli di dichiarazione dei redditi e dell'Irap, approvati entro il 15 febbraio di ogni anno (anche se la pubblicazione sulla <Gazzetta Ufficiale> potrà avvenire successivamente), si utilizzano, anche per i soggetti Irpeg e le società di persone, per i periodi d'imposta chiusi nell'anno precedente, senza più alcun riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno precedente al quello di approvazione dei modelli stessi.

Congiuntamente è disposto che, anche per i soggetti IRPEG, i termini di presentazione della dichiarazione scadono entro 31 ottobre dell'anno successivo a quello si chiusura del periodo d'imposta. Per quanto concerne i versamenti, al contrario, sempre per i soggetti IRPEG, il termine per il versamento delle imposte rimane mobile, entro 7 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. 

Secondo l'autore questa modifica porta dei problemi applicativi per i soggetti IRPEG con un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Si pensi all'ipotesi concreta di un soggetto IRPEG che chiude il periodo d'imposta il 31 maggio 2001. Secondo le regole indicate dallo schema di regolamento in esame, infatti, tale società dovrebbe effettuare il versamento delle imposte entro il 31 dicembre 2001, determinate utilizzando modelli di dichiarazione che, se tutto va bene, saranno approvati solo il 15 febbraio 2002. Cosa che appare di difficile attuazione.

Il sole 24 ore di venerdì 31 agosto 2001, pag. 15

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - INTERPELLO - DEFINIZIONE DI OBBIETTIVA INCERTEZZA

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

"Tra circolari e interpello un intreccio <pericoloso>"

In breve

Il breve scritto mette a confronto le istruzioni ministeriali dell'Agenzia delle entrate con l'interpello a largo raggio, disciplinato dal D.M. n. 209/2001 ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000.

In proposito il D.M. n. 209/2001 (vedi Novità del 11 giugno 2001) dispone che qualora l'amministrazione si sia già pronunciata in merito al quesito indicato dal contribuente istante, l'interpello diventa inammissibile (ritenendo, evidentemente, non sussistere l'obbiettiva incertezza circa l'ambito di applicazione della norma). Pertanto, nell'ambito dell'interpello le varie direzioni regionali nelle risposte dovranno indicare solamente il riferimento all'istruzione ministeriale di riferimento.

L'autore fa notare che questa definizione di obbiettiva incertezza lascia aperti molti dubbi per i contribuenti dal momento che, spesso, l'Agenzia delle entrate, già Ministero delle finanze, riguardo ad una identica fattispecie giunge a diverse interpretazioni, modificando ovvero tornando indietro rispetto ad una precedente pronuncia.

Da ciò si giunge all'importante conseguenza che, in tali casi, le direzioni delle entrate, dovendo indicare l'istruzione ministeriale applicabile al caso specifico, decidono anche quale, tra le diverse interpretazioni dell'amministrazione finanziaria, sia quella ritenuta corretta.

Il sole 24 ore di sabato 1 settembre 2001, pag. 11